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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33097/2024 del 18/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente sanitario)

La controversia

L’amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento per l’anno 2005 recuperando a tassazione il reddito fondiario relativo a due immobili e ad alcuni terreni utilizzati dall’azienda sanitaria. L’ente sanitario aveva impugnato l’atto sostenendo di non essere proprietario degli immobili e, comunque, che l’avviso fosse carente di motivazione quanto ai presupposti della tassazione dei beni detenuti. La CTP aveva annullato l’atto solo per gli immobili di cui l’ente non era proprietario; la CTR aveva confermato. In cassazione l’Agenzia deduceva, con un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 5 d.P.R. n. 601/1973, degli artt. 1, 22 e segg., 40, 88, comma 2, e 102 d.P.R. n. 917/1986, degli artt. 65 e 66 l. n. 833/1978, dell’art. 5 d.lgs. n. 502/1992 e dell’art. 26, comma 4, l.r. Molise n. 11/1997, sostenendo che ai fini della tassazione sarebbe sufficiente il mero possesso/materiale disponibilità degli immobili, e richiamando una precedente pronuncia di legittimità favorevole alla propria tesi. L’ente resistente eccepiva inoltre l’inammissibilità del ricorso ex art. 360-bis c.p.c. per asserita conformità della decisione impugnata alla giurisprudenza della Corte.

La decisione

La Corte ha respinto l’eccezione preliminare di inammissibilità ex art. 360-bis c.p.c., ritenendo che al momento del ricorso non vi fosse un orientamento consolidato di legittimità univoco sulla questione, e ha poi rigettato il ricorso nel merito. Ha affermato che, ai fini dei redditi fondiari, il soggetto passivo è il possessore titolato, cioè il titolare della proprietà o di altro diritto reale, e non chi abbia soltanto la materiale disponibilità del bene. Ha quindi ritenuto che né l’art. 5 d.lgs. n. 502/1992 né l’art. 26 l.r. Molise n. 11/1997 consentissero di considerare automaticamente trasferita la proprietà degli immobili in capo all’azienda sanitaria, poiché il trasferimento richiedeva un successivo atto o provvedimento e, nel caso concreto, nel 2005 il passaggio non era ancora compiuto. Ne è conseguita la conferma della nullità parziale dell’avviso di accertamento limitatamente ai beni di cui l’ente non era proprietario. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360-bis c.p.c.

    L’inammissibilità del ricorso è ravvisabile solo se esiste una giurisprudenza di legittimità consolidata e persiste l’orientamento seguito dal giudice di merito sino alla decisione del ricorso; in difetto, il motivo va esaminato nel merito.

  • art. 26 d.P.R. n. 917/1986 (TUIR)

    I redditi fondiari concorrono a formare il reddito complessivo del soggetto che possiede l’immobile a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, per il periodo d’imposta in cui si è verificato il possesso, indipendentemente dalla percezione.

  • art. 5 d.lgs. n. 502/1992

    La norma ha natura programmatica: prevede che il patrimonio delle USL comprenda i beni mobili e immobili ad esse appartenenti, anche se da trasferire o trasferiti in virtù di leggi o provvedimenti amministrativi, ma non determina da sola un automatico trasferimento della proprietà.

  • art. 26 l.r. Molise n. 11/1997

    La disposizione regionale riguarda i beni già utilizzati o nella disponibilità delle ASL soppresse e, letta in coordinamento con l’art. 5 d.lgs. n. 502/1992, non comporta l’attribuzione della proprietà di beni non già appartenenti all’ente, ma disciplina il successivo ufficiale trasferimento con atto formale idoneo alla trascrizione.

  • art. 5 d.P.R. n. 601/1973

    Richiamato come base della pretesa impositiva, ma non ritenuto idoneo a fondare la tassazione in assenza della proprietà o di altro diritto reale in capo al soggetto inciso.

  • artt. 65 e 66 l. n. 833/1978

    Richiamati nel motivo di ricorso come norme del sistema sanitario e patrimoniale, senza che la Corte ne ricavasse un principio diverso da quello del necessario trasferimento proprietario.

  • artt. 1, 22 e segg., 40, 88, comma 2, e 102 d.P.R. n. 917/1986

    Norme invocate dall’Agenzia a sostegno della tassabilità del reddito fondiario, ma interpretate nel senso che il presupposto impositivo resta la titolarità del diritto reale sul bene.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha escluso la sua applicazione alla ricorrente soccombente, poiché amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Massime di principio

  • Ai fini della tassazione dei redditi fondiari, il presupposto soggettivo non è la mera detenzione o disponibilità materiale del bene, ma la titolarità di un diritto reale sullo stesso.
  • Una disposizione che disciplini il patrimonio di un ente pubblico in termini programmatici non produce, di regola, un trasferimento automatico della proprietà in assenza di un successivo atto o provvedimento idoneo a perfezionarlo e a costituire titolo per la trascrizione.
  • L’eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione ex art. 360-bis c.p.c. richiede un orientamento di legittimità realmente consolidato e persistente rispetto alla decisione impugnata; se la giurisprudenza è contrastante, il ricorso va esaminato nel merito.
  • Quando l’avviso di accertamento colpisce beni che non risultano ancora appartenere al soggetto inciso, la pretesa impositiva è illegittima almeno nella parte relativa a tali beni.

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