Sentenza del 29/05/2017 n. 3769 - Comm. Trib. Prov. Milano
Processo tributario - Giurisdizione - Contravvenzioni al codice della strada - Ricorso - Incompetenza per materia - Inammissibilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile per incompetenza per materia delle Commissioni tributarie. Il preavviso di fermo fondato su sanzioni per violazioni del codice della strada deve essere contestato davanti al giudice competente per le sanzioni amministrative stradali, non davanti al giudice tributario.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato un preavviso di fermo amministrativo emesso per il mancato pagamento di sanzioni relative a contravvenzioni al codice della strada. La questione riguardava la competenza delle Commissioni tributarie a decidere sul ricorso. Le sanzioni stradali non hanno natura tributaria e, pertanto, le controversie relative alla loro riscossione non rientrano nella giurisdizione tributaria.
Norme richiamate
Norme sulla giurisdizione delle Commissioni tributarie
Appartengono alla competenza delle Commissioni tributarie tutti i tributi di ogni genere e specie.
La giurisdizione tributaria riguarda le controversie aventi a oggetto tributi. Le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, non essendo tributi, ne restano escluse.
Codice della strada
Contravvenzioni al codice della strada
Le sanzioni per violazioni del codice della strada hanno natura amministrativa e non tributaria; le relative controversie non rientrano nella competenza del giudice tributario.
Massime di principio
- Prima di proporre ricorso occorre verificare la natura dell'obbligazione contestata: il giudice tributario è competente solo per tributi e obbligazioni strettamente collegate a essi.
- Le multe e le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada non diventano tributi per il solo fatto di essere riscosse mediante strumenti come il fermo amministrativo.
- Un preavviso di fermo deve essere impugnato davanti al giudice competente in relazione alla natura del credito sottostante; per le sanzioni stradali, in linea generale, non davanti alle Commissioni tributarie.
- La proposizione del ricorso davanti a un giudice privo di competenza per materia comporta l'inammissibilità o comunque l'improcedibilità dell'azione davanti a quel giudice, con possibile necessità di rivolgersi all'autorità giudiziaria competente entro i termini previsti.
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