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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26901/2026 del 16/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

La sentenza riguarda un ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso la decisione di merito che lo aveva ritenuto responsabile del reato di rapina. I primi due motivi contestavano l'attendibilità della persona offesa e, più in generale, la ricostruzione del fatto operata dai giudici di merito. Il terzo motivo denunciava un preteso travisamento della prova. La difesa sosteneva, in sostanza, che la prova dichiarativa della persona offesa non fosse sufficientemente affidabile e che la Corte territoriale avesse erroneamente valorizzato il compendio probatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la valutazione di attendibilità della persona offesa fosse stata effettuata in modo corretto e motivato dai giudici di merito, in conformità ai principi consolidati, secondo cui le dichiarazioni della persona offesa possono anche da sole fondare l'affermazione di responsabilità, purché il giudice ne verifichi con maggiore rigore credibilità soggettiva e attendibilità intrinseca. Quanto al dedotto travisamento della prova, la Corte ha osservato che, in presenza di cosiddetta doppia conforme, tale vizio non può essere devoluto in cassazione oltre i limiti del devolutum, salvo che il giudice di appello abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, evenienza non ravvisata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha inoltre rigettato la richiesta di liquidazione delle spese della parte civile, poiché questa non aveva svolto in udienza pubblica argomentazioni utili a contrastare i motivi di ricorso.

Norme richiamate

  • art. 628 c.p.

    È il reato oggetto del ricorso; dal testo emerge che si tratta di rapina.

  • art. 192, comma 3, c.p.p.

    Le dichiarazioni della persona offesa non sono soggette alle regole probatorie previste per il terzo comma; possono essere poste da sole a fondamento della condanna, previa verifica più penetrante di credibilità e attendibilità.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma equitativamente determinata in favore della Cassa delle ammende, previa valutazione della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186

    Viene richiamata per il principio della valutazione dei profili di colpa ai fini della condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.

  • Sez. U, n. 27727 del 14/12/2023, dep. 2024, Gambacurta

    Nel giudizio di cassazione con trattazione orale non va disposta la condanna dell'imputato al rimborso delle spese della parte civile che non abbia partecipato alla discussione in pubblica udienza, limitandosi a depositare una memoria con nota spese.

  • Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Rv. 265104

    Le dichiarazioni della persona offesa possono fondare la responsabilità penale se il giudice ne verifica con maggiore rigore credibilità soggettiva e attendibilità intrinseca.

  • Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009, P.C. in proc. Buraschi, Rv. 243636

    Il travisamento della prova è deducibile in cassazione nei limiti segnati dalla riforma della decisione di primo grado; nella doppia conforme non è consentito superare il devolutum, salvo il richiamo a prove non esaminate dal primo giudice.

  • Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499

    Conferma il limite alla deducibilità del travisamento della prova in presenza di doppia conforme.

  • Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013 - 29/01/2014, Capuzzi, Rv. 258438

    Conferma il limite alla deducibilità del travisamento della prova in presenza di doppia conforme.

Massime di principio

  • Le dichiarazioni della persona offesa, pur non soggette al regime di cui all'art. 192, comma 3, c.p.p., possono da sole fondare la condanna se il giudice effettua una verifica particolarmente rigorosa della credibilità del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del racconto, dando conto in motivazione degli elementi di riscontro valorizzati.
  • Il vizio di travisamento della prova è deducibile in cassazione solo nei limiti consentiti dal devolutum; in presenza di doppia conforme non è possibile introdurre una rivalutazione del materiale probatorio, salvo che la decisione di appello si fondi su dati probatori non esaminati dal primo giudice.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente sopporta le spese processuali e può essere condannato al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, se emergono profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
  • Nel giudizio di cassazione con trattazione orale, la parte civile che non intervenga in discussione pubblica e si limiti a depositare una memoria con nota spese non ha diritto alla liquidazione delle spese processuali a carico dell'imputato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRapina
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiOnere della provaNullità processuale

Testo integrale

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