Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32488/2025 del 01/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna per cassazione la decisione che ha disposto la consegna in esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso dal Tribunale di Zara per l'esecuzione di una pena di 7 mesi per furti commessi nel 2017. Denuncia: 1) vizio relativo all'accertamento dell'esecutività della sentenza indicata nel MAE, evidenziando incongruenze temporali tra le date di passaggio in giudicato e di definitività riportate nel mandato; 2) omissione nel riconoscere il requisito della residenza/dimora stabile in Italia ai fini del rifiuto facoltativo della consegna (art. 18-bis), dato che il ricorrente ha prodotto documentazione attestante presenza e rapporti lavorativi in Italia nell'ultimo quinquennio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha dichiarato l'inammissibilità per genericità e ha confermato il principio per cui, quando l'autorità emittente del MAE dichiara che la sentenza è esecutiva secondo il proprio diritto interno, l'autorità giudiziaria italiana non è chiamata a sindacare i presupposti normativi interni dello Stato emittente (richiamando orientamenti consolidati, es. Pintea). Ha inoltre ricordato le modifiche normative che rendono non necessaria l'allegazione della sentenza o la sua irrevocabilità. Sul secondo motivo ha ritenuto infondato che la documentazione prodotta dimostri un radicamento stabile e rispettoso della legge sul territorio italiano: precedenti penali e periodi di detenzione o condanne in Italia non attestano di per sé un inserimento sociale idoneo; pertanto non sussiste prova adeguata della stabile residenza/dimora utile a fondare l'opzione di rifiuto della consegna. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali; la cancelleria è incaricata degli adempimenti di competenza.

Norme richiamate

  • Legge 22 aprile 2005, n. 69, artt. 6 e 16

    L'art. 6 regola le formalità del mandato di arresto europeo e, con le modifiche successive, non richiede l'allegazione della sentenza di condanna né la sua irrevocabilità per procedere alla consegna; l'autorità italiana non deve sindacare l'esecutività dichiarata dall'autorità emittente.

  • Art. 18-bis della L. n. 69/2005 (comma 2 e comma 2-bis introdotto dal d.l. 13/06/2023 n. 69, conv. L. 10/08/2023 n. 103)

    Stabilisce i criteri per l'esercizio della facoltà di rifiuto della consegna al fine di verificare l'idoneità dell'esecuzione della pena in Italia per il reinserimento sociale; rilevano natura e modalità della residenza/dimora, qualità della vita e solidità/legittimità dei legami con il territorio.

  • Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 10 (modifiche all'art. 6 L.69/2005 e all'art. 22)

    Ha semplificato gli aspetti documentali del MAE (non è necessaria la condanna allegata né la sua irrevocabilità) e ha limitato i motivi proponibili in cassazione, restringendo il sindacato al rispetto delle specifiche fattispecie di legge.

  • Giurisprudenza: Sez. 6, n. 46223 del 24/11/2009 (Pintea)

    Principio consolidato secondo cui l'autorità giudiziaria italiana non sindaca i presupposti normativi interni dello Stato che ha emesso il MAE quando quest'ultimo dichiara l'esecutività della sentenza.

  • Giurisprudenza: Sez. 6, n. 14220 del 14/04/2021 (Zlotea Marian)

    Conferma l'orientamento che, alla luce delle modifiche legislative, non è necessaria l'allegazione della sentenza né la sua irrevocabilità per procedere alla consegna.

  • Giurisprudenza: Sez. 6, n. 17706 del 18/04/2014 (Tirziman)

    I precedenti penali e le pendenze giudiziarie non costituiscono di per sé prova di radicamento stabile e positivo nel territorio italiano ai fini del rifiuto facoltativo della consegna.

Massime di principio

  • Quando il MAE dichiara che una sentenza è esecutiva secondo il diritto dello Stato emittente, l'autorità giudiziaria italiana non può sindacare i criteri interni di esecutività adottati dallo Stato richiedente.
  • Dopo le modifiche normative recenti non è più necessario allegare la sentenza di condanna al MAE né che essa sia irrevocabile per procedere alla consegna.
  • La facoltà di rifiutare la consegna per consentire l'esecuzione della pena in Italia richiede la prova di un radicamento stabile e di un inserimento sociale rispettoso della legge; documenti episodici o precedenti penali non sono sufficienti.
  • La documentazione probatoria sul radicamento deve dimostrare legami stabili e legittimi (residenza/dimora duratura, lavoro stabile, qualità della vita) riferibili in particolare all'ultimo quinquennio, ove rilevante.
  • Il ricorso per cassazione contro decisioni sui MAE è oggi limitato ai motivi di violazione di legge previsti dall'art. 606 c.p.p. (lett. a, b, c), per cui non è possibile un riesame ampio del merito delle valutazioni di fatto svolte dalle giudici di merito.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.