Sentenza n. 1687/2026 - Roma, Sezione 3T
per l’annullamento del provvedimento del Gestore dei Servizi Energetici - GSE s.p.a. (di seguito per brevità anche solo “GSE”) di cui alla nota protocollo numero GSE/P20240065828 del 5 dicembre 2024 a firma del Direttore della Direzione Fonti Rinnovabili del G.S.E. avente ad oggetto: “AGRS1000003266- Conclusione del procedimento in autotutela ai sensi della legge 7 agosto 1990 n.241, per l’annullamento del provvedimento di ammissione al contributo in conto capitale da finanziare nell’ambito del PNNR Missione 2,Ccomponente 1, investimento 2.2 “Parco Agrisolare” per la realizzazione del progetto identificato dal CUP D77H23002710004 e dal codice concessione SIAN-COR 1929729 , comprensivo dell’installazione di un impianto fotovoltaico con potenza pari a 99,960 KW nel Comune di Pavullo NEL Frignano (MO)” (doc.1) ricevuta per pec sempre il 5/12/2024 dalla ricorrente (di seguito per brevità anche solo “ società Casello”); - di ogni altro atto presupposto connesso ed endoprocedimentale e/o conseguente tra cui in quanto occorra ed in parte qua, come meglio infra precisato: - della comunicazione di avvio del procedimento in autotutela Prot. GSE/P20240006282 del 13-3-2024 del Direttore della Direzione Fonti Rinnovabili del G.S.E. per l’annullamento del provvedimento di ammissione al predetto contributo; - del Secondo Avviso del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste - Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica prot. n. 0386481 del 21 luglio 2023 “recante le modalità di presentazione delle domande di accesso alla realizzazione di impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 2, Componente 1, Investimento 2.2 “Parco Agrisolare”; - del “Regolamento Operativo Parco Agrisolare”, approvato con il Secondo Avviso costituente l’allegato A del medesimo con il quale sono state definite le modalità e le specifiche tecniche di presentazione e valutazione delle Proposte di ammissione ai contributi previsti dal Decreto Ministeriale prot. n. 0211444 del 19.04.2023 del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (di seguito per brevità anche solo “MASAF”) “recante interventi per la realizzazione di impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 2, componente 1, investimento 2.2 “Parco Agrisolare” ; - del provvedimento implicito di esclusione dall’elenco dei soggetti beneficiari ammessi a contributo di cui all’ allegato 1 del decreto direttoriale DISAI -PQA del MASAF prot. n. 10958 del 29/2/2024 e dall’elenco di cui all’Allegato 4 in versione consolidata dei Soggetti Beneficiari del contributo ai sensi dell’avviso pubblico del 21/7/2023 del decreto direttoriale DISAI -PQA del MASAF prot. n. 0658176 del 13/12/2024 o comunque del provvedimento non noto e se esistente di esclusione della ricorrente da detti elenchi e quindi per l’annullamento di detti decreti nella parte in cui la ricorrente non viene iscritta tra i Soggetti Beneficiari nonché in quanto occorra del decreto direttoriale DISAI -PQA del MASAF prot. n. 0022997 del 20/1/2025 sempre in parte qua di approvazione del X elenco dei soggetti beneficiari ammessi a contributo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento del GSE di annullamento in autotutela dell’ammissione a un contributo in conto capitale per la realizzazione di un impianto fotovoltaico nell’ambito del PNRR “Parco Agrisolare”, nonché gli atti presupposti e connessi
Esito
Favorevole al resistente (gestore e ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva presentato due domande di contributo mediante il Portale Agrisolare: una relativa a un impianto da realizzare in un Comune, dichiarando di rientrare nella Tabella 2A, e una relativa a un diverso impianto, dichiarando di rientrare nella Tabella 3A. Il GSE aveva inizialmente ammesso la prima domanda, ma, dopo aver rilevato che il medesimo soggetto aveva presentato proposte su Tabelle diverse, aveva avviato un procedimento di autotutela e annullato l’ammissione, applicando la previsione dell’Avviso secondo cui ciascun beneficiario poteva presentare proposte esclusivamente a valere su un’unica Tabella, a pena di inammissibilità di tutte le proposte. Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto l’insussistenza dei presupposti dell’annullamento d’ufficio, sostenendo che l’errore fosse emendabile mediante rettifica o soccorso istruttorio e contestando la motivazione del GSE sull’impossibilità di spostare una domanda da una Tabella all’altra. Con il secondo motivo ha dedotto violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e parità di trattamento, richiamando casi nei quali il GSE avrebbe consentito la correzione di errori materiali. Con il terzo motivo ha lamentato che il GSE non avesse considerato la volontà di rinunciare alla seconda domanda e non avesse ritenuto valida una comunicazione trasmessa via PEC. Con il quarto motivo ha dedotto l’illegittimità derivata dall’esclusione dell’altra domanda, oggetto di separato giudizio. Con il quinto motivo ha contestato, in via derivata, la legittimità delle disposizioni dell’Avviso e del Regolamento operativo che estendevano a tutte le categorie di imprese il divieto di presentare domande su Tabelle diverse, sostenendo che il decreto ministeriale lo prevedesse soltanto per le imprese della produzione primaria.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. In via preliminare ha ritenuto superabile la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti ammessi al beneficio, ai sensi dell’art. 49, comma 2, c.p.a., in ragione della manifesta infondatezza della pretesa. Il primo motivo è stato respinto perché nelle procedure “a sportello”, caratterizzate dalla priorità temporale delle domande e dalla disponibilità limitata delle risorse, il soccorso istruttorio non può consentire l’integrazione o la modifica postuma di una domanda carente o erroneamente incasellata, poiché ciò altererebbe la par condicio e potrebbe eludere il criterio cronologico. La ricorrente, inoltre, avrebbe avuto tempo, tra l’apertura e la chiusura della piattaforma, per annullare la domanda errata e presentarne una nuova conforme alle regole. Il secondo motivo è stato respinto perché i precedenti indicati dalla ricorrente non riguardavano fattispecie sovrapponibili e non configuravano un generale dovere dell’Amministrazione di correggere gli errori dei partecipanti; un trattamento diverso avrebbe potuto ledere gli altri concorrenti esclusi per violazioni non tempestivamente emendate. Il terzo motivo è stato respinto perché la comunicazione via PEC non risultava assistita da prova certa della trasmissione e, comunque, il Regolamento prescriveva il Portale quale unico canale per le comunicazioni rilevanti, escludendo quelle trasmesse con modalità diverse. Il rispetto delle forme era ritenuto funzionale a certezza, trasparenza ed efficienza della procedura di massa. Il quarto motivo è stato respinto perché l’esclusione dell’altra domanda era già stata giudicata legittima dal TAR con separata sentenza, sulla base della chiarezza delle regole procedurali e dell’impossibilità per il GSE di disapplicarle. Il quinto motivo è stato respinto poiché il decreto ministeriale fissava principi e direttive generali, demandando all’Avviso e al Regolamento la disciplina delle modalità di presentazione delle domande; tali atti attuativi potevano quindi specificare il divieto di presentare domande su Tabelle diverse, al fine di garantire lo svolgimento ordinato, celere e trasparente della procedura. Il successivo decreto ministeriale del 17 dicembre 2025 è stato ritenuto non applicabile ratione temporis. Le spese sono state compensate per la complessità della questione giuridica.
Norme richiamate
art. 49, comma 2, c.p.a.
Consente di superare la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati quando la pretesa risulti manifestamente infondata.
art. 21-nonies l. 241/1990
La ricorrente ne ha invocato la violazione con riguardo all’annullamento d’ufficio; il TAR ha ritenuto legittimo l’annullamento dell’ammissione in applicazione delle chiare regole della procedura a sportello.
art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990
Il richiamo ai doveri di buona fede e collaborazione non impone all’Amministrazione di accettare comunicazioni o correzioni effettuate con modalità difformi da quelle vincolanti stabilite dalla lex specialis.
art. 3 l. 241/1990
Il provvedimento di annullamento è stato ritenuto adeguatamente motivato in relazione alla presentazione di domande su Tabelle diverse e all’impossibilità di modificarle ex post.
art. 3, comma 7, Secondo Avviso MASAF prot. n. 0386481 del 21 luglio 2023
Ciascun Soggetto Beneficiario potrà presentare una o, in caso di progetti distinti, più Proposte esclusivamente a valere su un’unica Tabella di cui all’Allegato A al Decreto, pena l’inammissibilità di tutte le Proposte presentate.
La disposizione preclude al medesimo beneficiario la presentazione di proposte su Tabelle diverse e comporta l’inammissibilità di tutte le proposte presentate.
paragrafo 1.1 del Regolamento Operativo Parco Agrisolare
In caso di presentazione di domande a valere su Tabelle diverse da parte del medesimo Soggetto Beneficiario queste verranno considerate inammissibili.
Ribadisce la regola di inammissibilità delle domande presentate dallo stesso beneficiario su Tabelle diverse.
paragrafo 1.3 del Regolamento Operativo Parco Agrisolare
Eventuali richieste inviate avvalendosi di canali di comunicazione diversi dal Portale, quali in via esemplificativa Posta Elettronica Certificata (PEC), email, raccomandata o posta ordinaria, non saranno tenute in considerazione.
Impone l’utilizzo esclusivo del Portale per l’invio delle proposte e delle comunicazioni rilevanti.
paragrafo 6.4 del Regolamento Operativo Parco Agrisolare
Un Soggetto Beneficiario che ha regolarmente inviato la Proposta per la quale non intende più procedere alla realizzazione del progetto, può comunicare al GSE, mediante apposita funzionalità presente sul Portale, la rinuncia al contributo riconosciuto o l’annullamento della Proposta inviata e in fase di valutazione del GSE.
Prevede specifiche modalità telematiche per la rinuncia o l’annullamento della proposta e consente al GSE di annullare d’ufficio le proposte precedenti quando risultino presentate più istanze per il medesimo progetto.
art. 107 TFUE
È richiamato quale base del generale principio di incompatibilità degli aiuti di Stato, rispetto al quale il contributo “Parco Agrisolare” costituisce una misura derogatoria; ciò giustifica un’interpretazione rigorosa dei requisiti e delle regole di accesso.
Massime di principio
- Nelle procedure di concessione di contributi “a sportello”, il criterio cronologico di presentazione delle domande attribuisce alla tempestività una funzione ulteriore rispetto alla mera osservanza del termine, poiché determina l’ordine di priorità nell’assegnazione di risorse limitate.
- Nelle procedure “a sportello” il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per integrare, modificare o correggere postumamente una domanda presentata in violazione di una prescrizione tassativa, quando ciò possa alterare la par condicio o l’ordine cronologico delle istanze.
- Il partecipante a una procedura comparativa o di massa è gravato da obblighi di autoresponsabilità e deve presentare informazioni complete, non contraddittorie e conformi alle prescrizioni della lex specialis; non può fare affidamento su un generale dovere dell’Amministrazione di individuare e correggere gli errori della domanda.
- Quando la lex specialis individua una piattaforma informatica quale unico canale per la presentazione delle domande e delle comunicazioni rilevanti, una comunicazione trasmessa mediante PEC o altro canale non previsto non produce effetti nella procedura, anche se il suo contenuto è astrattamente chiaro.
- Un avviso attuativo può specificare le modalità operative di accesso a un contributo quando il decreto ministeriale di disciplina generale demanda all’avviso la regolazione della presentazione e valutazione delle domande; il divieto di presentare domande su Tabelle diverse può quindi essere applicato se coerente con la finalità di assicurare ordine, celerità e trasparenza della procedura.
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