Cassazione Penale, Sentenza n. 5596/2022 del 17/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva il riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto di tre sentenze di condanna (due delle quali relative a episodi di evasione). Il Tribunale dell'esecuzione aveva rigettato l'istanza ritenendo assente il medesimo disegno criminoso a causa della disomogeneità delle fattispecie e della rilevante distanza temporale (circa un anno) tra gli episodi, nonché l'implausibilità che l'imputato potesse prevedere la successiva applicazione di misure cautelari e la conseguente commissione di ulteriori evasioni. Il difensore ha proposto ricorso per violazione di legge e difetto di motivazione, sostenendo che i fatti sarebbero stati commessi in un arco temporale breve e con lo stesso modus operandi; la Procura generale ha chiesto la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure del ricorrente fossero generiche e non avessero spiegato in che modo il gap temporale di circa un anno debba considerarsi "breve", né avessero dettagliato le presunte analogie di modus operandi o fornito elementi concreti a sostegno della continuazione. La Corte ha inoltre osservato che una diversa valutazione del merito non è consentita nella sede di sindacato di legittimità. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria (euro tremila) in favore della Cassa indicata in dispositivo.
Massime di principio
- La continuazione tra più reati richiede elementi concreti di unità di disegno criminoso: omogeneità delle fattispecie, collegamento temporale e programmazione almeno generica degli episodi.
- La mera affermazione generica di identità di modus operandi o di brevità temporale è insufficiente: il ricorrente deve indicare elementi specifici e comparativi (date, modalità, circostanze comuni) per convincere il giudice.
- Una distanza temporale significativa (anche dell'ordine di mesi o circa un anno) può ostare al riconoscimento della continuazione se non vi sono chiari elementi di programmazione o collegamento tra gli eventi.
- La valutazione sulla sussistenza della continuazione è in gran parte di merito e, nella sede di legittimità, non è possibile ottenere una rivalutazione concreta dei fatti se le censure sono generiche o non dimostrate.
- In casi che coinvolgono episodi di evasione collegati a misure detentive successive, è importante documentare dettagliatamente la sovrapposizione temporale degli stati detentivi e la prevedibilità degli eventi per sostenere l'esistenza di un disegno criminoso unitario.
- Ricorrere senza argomentazioni specifiche espone anche al rischio di condanna per inammissibilità con conseguente pagamento di spese e sanzioni pecuniarie.
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