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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14860/2023 del 07/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna (per i reati indicati in primo grado) censurando: 1) la configurabilità del reato di resistenza a pubblico ufficiale, sostenendo che il comportamento contestato (fuga in moto) fosse generico e non avesse messo in pericolo gli agenti o altri utenti della strada; 2) l'illegittimità della pena per mancata applicazione della diminuzione (riduzione della metà) prevista per reati contravvenzionali trattati con rito abbreviato, con richiamo agli artt. 81 cod. pen. e 442 cod. proc. pen.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha rilevato difetto di specificità: il ricorrente non ha confutato puntualmente le argomentazioni della Corte di merito (che aveva documentato la fuga accelerando, percorrendo una via contromano e mettendo a rischio l'incolumità di terzi e degli operanti). Sul secondo motivo ha richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui la mancata applicazione della diminuente, quando la pena rientra nei limiti edittali, costituisce questione di pena illegittima non rilevabile ex novo in Cassazione se non dedotta in appello; pertanto il motivo è manifestamente infondato. Per tali ragioni il ricorso è stato respinto, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare alla Cassa delle ammende la somma di Euro 3.000,00.

Norme richiamate

  • art. 648 cod. pen.

    Norma richiamata tra i reati per i quali l'imputato era stato condannato in primo grado; la Corte non discute nel dettaglio il contenuto di tale norma nella decisione di ammissibilità.

  • art. 707 cod. pen.

    Altro reato indicato nella sentenza di merito; richiamato a titolo di quadro fattuale/penale della condanna impugnata.

  • art. 81, comma 1 cod. pen.

    Richiamato dal difensore in relazione alla determinazione della pena (cumulo materialmente rilevante nella critica sulla quantificazione), ma la Cassazione ne ha trattato la questione come connessa alla lamentata omissione della diminuzione prevista per le contravvenzioni.

  • art. 337 cod. pen.

    Parte del nucleo di reati per cui vi era condanna in primo grado; citato a ricostruzione del quadro incriminatorio.

  • art. 75 d.lgs. 159/2011

    Richiamato tra le norme oggetto della condanna originaria; non centrale nella decisione di inammissibilità.

  • art. 581 c.p.p.

    Norma richiamata implicitamente nel principio di specificità dell'impugnazione: i motivi devono indicare concretamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno delle censure.

  • art. 591 c.p.p.

    Analogamente richiamato come presidio procedurale che richiede specificità e confronto puntuale con le ragioni della decisione impugnata; la mancata specificità determina inammissibilità.

  • art. 442 c.p.p.

    Richiamato dal difensore in ordine alla riduzione della pena per riti abbreviati/contravvenzioni; la Corte ha ritenuto però che la questione non fosse idonea in Cassazione ove non proposta secondo i limiti processuali richiamati dalla giurisprudenza.

  • art. 606, comma 3 c.p.p.

    Richiamato nella motivazione attraverso il principio giurisprudenziale che preclude la rilevazione in Cassazione di questioni non dedotte tempestivamente (es.: mancata impugnazione in appello di una pena illegittima ma non illegale).

  • art. 616 c.p.p.

    Norma applicata per la condanna alle spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso e per l'irrogazione della sanzione patrimoniale alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In Cassazione i motivi devono essere specifici e confrontarsi puntualmente con le argomentazioni della sentenza impugnata: il mero riproporre le censure di appello senza confutare la motivazione dei giudici di merito porta all'inammissibilità.
  • Le questioni relative alla determinazione della pena (es.: mancata applicazione di una diminuente per riti abbreviati) possono essere precluse se non sollevate correttamente nei gradi precedenti; quando la pena contestata rientra nei limiti edittali, l'errore sulla diminuente può costituire una 'pena illegittima' non sindacabile in Cassazione se non prospettata in appello secondo i termini di legge.
  • Per la configurabilità del reato di resistenza a pubblico ufficiale è necessario che la ricostruzione di merito contenga elementi fattuali che dimostrino il comportamento ostativo e, se rilevante, la concreta messa in pericolo dell'incolumità: accuse generiche o astratte, prive di confronto con le annotazioni di polizia o con i fatti specifici, sono deboli in sede di legittimità.
  • La Corte di Cassazione può infliggere spese e sanzioni economiche (Cassa delle ammende) per ricorsi di cui rileva profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; quindi una valutazione preventiva della specificità e fondatezza del ricorso è strategica per evitare responsabilità economiche.
  • Il fatto che il Pubblico Ministero chieda l'annullamento o abbia valutazioni favorevoli al ricorrente non impedisce alla Corte di Cassazione di dichiarare inammissibile il ricorso se esso non soddisfa i requisiti formali e di specificità richiesti.

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