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Sentenza

Sentenza del 05/10/2018 n. 24450 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava un avviso di irrogazione di sanzioni relativo all'anno d'imposta 1982. A seguito di una verifica della Guardia di finanza, era stato contestato alla rosticceria di non avere emesso ricevute fiscali giornaliere per 4.364 forniture di pasti effettuate in favore dei dipendenti della SIP in base a una convenzione, nonché di non avere esibito il registro di carico degli stampati. I contribuenti sostenevano che, trattandosi di operazioni fatturate alla SIP e, secondo la loro prospettazione, di vendite per asporto, non fosse dovuta anche la ricevuta fiscale. In Cassazione hanno denunciato vizi relativi all'ammissibilità e alla motivazione dell'appello dell'Ufficio, la violazione del principio di irretroattività della disciplina applicata e l'errata interpretazione delle norme sull'obbligo di emissione delle ricevute fiscali.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché cumulava censure eterogenee senza indicare chiaramente il vizio denunciato e senza riprodurre i motivi dell'appello dell'Agenzia; inoltre, la questione sull'orario delle verifiche era una circostanza di fatto e non una domanda nuova. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, poiché i ricorrenti non avevano indicato dettagliatamente quali fatture fossero soggette alla disciplina successiva e quali a quella precedente. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a ottenere una nuova valutazione dei fatti, già esaminati dalla Commissione tributaria centrale, senza indicare fatti decisivi trascurati. È rimasto quindi valido l'avviso sanzionatorio. La Corte non ha disposto sulle spese, data la mancata costituzione dell'Agenzia delle Entrate.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 636 del 1972, art. 26

    La censura relativa ai limiti e ai requisiti dell'impugnazione davanti alla Commissione tributaria centrale deve essere specifica e adeguatamente documentata; nel caso concreto i ricorrenti non hanno riprodotto i motivi dell'appello dell'Ufficio, impedendo il controllo della doglianza.

  • D.P.R. n. 636 del 1973, art. 26

    La sentenza richiama la disposizione anche con questa indicazione, nel valutare l'ammissibilità delle censure relative al ricorso davanti alla Commissione tributaria centrale.

  • Art. 345 c.p.c.

    L'esame dell'orario in cui si erano svolte le verifiche non è stato considerato una domanda nuova, ma una circostanza di fatto utilizzabile per valutare il materiale probatorio.

  • Art. 360 c.p.c., comma 1

    Un motivo di ricorso per cassazione deve indicare chiaramente il tipo di vizio denunciato. La commistione, in un'unica censura, di violazioni di legge, vizi motivazionali e questioni processuali può determinarne l'inammissibilità.

  • D.L. 4 ottobre 1982, n. 697

    I ricorrenti invocavano il principio di irretroattività, sostenendo che la disciplina fosse applicabile soltanto a una parte delle ricevute. La censura non è stata esaminata nel merito perché non erano stati indicati e riprodotti i documenti necessari per verificare la distinzione temporale.

  • D.M. 13 ottobre 1979, art. 1

    La disposizione è stata ritenuta applicabile all'obbligo di emissione delle ricevute fiscali per le operazioni contestate. La Corte non ha però riesaminato la qualificazione delle vendite come consumo sul posto o per asporto, perché la censura richiedeva una nuova valutazione del fatto.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione le censure devono essere specifiche, separate e riferite con chiarezza a uno dei motivi previsti dall'art. 360 c.p.c.; la sovrapposizione di questioni processuali, violazioni di legge e vizi motivazionali può comportare l'inammissibilità.
  • Chi contesta una decisione deve riprodurre o indicare puntualmente gli atti e i documenti necessari a consentire alla Corte il controllo della doglianza, in applicazione del principio di autosufficienza del ricorso.
  • La Corte di cassazione non procede, di regola, a una nuova valutazione delle prove o dei fatti già accertati dal giudice di merito; una diversa ricostruzione della situazione concreta non è sufficiente, salvo l'indicazione di un fatto decisivo omesso.
  • La contestazione dell'applicazione retroattiva di una norma deve essere accompagnata da una precisa individuazione degli atti, delle operazioni e dei periodi interessati; una deduzione generica non consente l'esame della censura.
  • Una circostanza di fatto utilizzata per valutare le prove, come l'orario delle verifiche, non costituisce necessariamente una domanda nuova e può essere considerata dal giudice anche nella fase di impugnazione.
  • In materia di obblighi fiscali documentali, la presenza di una convenzione e l'emissione di fatture non escludono automaticamente eventuali ulteriori obblighi di certificazione; occorre verificare la disciplina applicabile all'epoca e la concreta natura dell'operazione.
  • Quando il giudice di merito ha ritenuto motivato l'atto impositivo o sanzionatorio e ha fondato la decisione sull'assenza di documentazione contraria, la contestazione in Cassazione deve individuare uno specifico vizio giuridico o motivazionale, non limitarsi a una diversa lettura dei fatti.

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