Cassazione Civile, Ordinanza n. 18335/2023 del 27/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda un terreno sito in Bari, già acquistato negli anni Cinquanta da un ente morale per finalità ospedaliere e poi, secondo la prospettazione dell'ente sanitario, passato per effetto della normativa di riforma sanitaria prima al Comune e poi all'azienda sanitaria. L'azienda sanitaria ha agito in rivendica chiedendo l'accertamento della propria proprietà esclusiva, la declaratoria di insussistenza di diritti reali in capo ai convenuti e la nullità o inefficacia dell'atto notarile con cui uno dei convenuti aveva venduto il terreno a una società. I convenuti hanno resistito, contestando il passaggio automatico del bene al patrimonio pubblico e proponendo domande riconvenzionali: il primo ha chiesto l'accertamento dell'usucapione per possesso ultraventennale proprio e della dante causa; la società acquirente ha chiesto l'accertamento della validità della compravendita. I motivi di ricorso per cassazione, sostanzialmente sovrapponibili nei due ricorsi, sono stati quattro: 1) violazione della disciplina sul trasferimento dei beni degli enti sanitari e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che per l'ente dante causa non esistesse trasferimento automatico al Comune e che mancasse un atto amministrativo costitutivo; 2) violazione della stessa disciplina, deducendo per la prima volta la natura di ente mutualistico dell'originario proprietario e quindi la necessità di un decreto interministeriale di trasferimento, mai adottato; 3) violazione delle regole su prova e disponibilità processuale, contestando che la corte d'appello abbia posto a base del rigetto dell'usucapione una sentenza di primo grado non prodotta in causa; 4) violazione delle norme sull'usucapione e sull'interruzione del possesso, sostenendo che non vi fossero atti interruttivi del possesso utile ad usucapire prima della notifica dell'azione di rivendica.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la corte d'appello aveva correttamente ricostruito la sequenza normativa e fattuale del trasferimento del bene al patrimonio pubblico e che, essendo la decisione di merito fondata su doppia conforme, era inammissibile la doglianza ex art. 360, n. 5, c.p.c. Quanto al secondo e al terzo motivo, li ha dichiarati inammissibili perché introducevano questioni nuove, non dedotte nei gradi di merito. Il quarto motivo è stato respinto perché la corte territoriale si era uniformata al principio secondo cui, in tema di usucapione, la domanda giudiziale avente ad oggetto una pretesa incompatibile con il possesso uti dominus ha efficacia interruttiva del termine, sicché il possesso utile non era maturato. Conseguentemente, è stata confermata la sentenza d'appello che aveva riconosciuto la proprietà del terreno in capo all'ente sanitario e aveva respinto la domanda di usucapione e la domanda di validità dell'atto di compravendita.
Norme richiamate
artt. 65 e 66 L. 23 dicembre 1978, n. 833
La disciplina di riforma sanitaria è stata letta come fonte del trasferimento del bene al patrimonio pubblico nell'ambito del passaggio ai soggetti del servizio sanitario, secondo la ricostruzione seguita dalla corte territoriale.
art. 88 L.R. Puglia n. 8/1981
È stata richiamata come norma regionale di recepimento/attuazione del trasferimento del bene al Comune di Bari.
d.lgs. n. 502/1992
È stato utilizzato come base del successivo trasferimento del bene alla AUSL/ASL per effetto della riorganizzazione del servizio sanitario.
art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c.
La presenza di doppia conforme ha precluso il riesame in cassazione dei fatti accertati nei gradi di merito, rendendo inammissibile la censura di omesso esame di fatti decisivi.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La censura di omesso esame del fatto decisivo è stata dichiarata inammissibile in presenza di doppia conforme.
art. 115 c.p.c.
È stato invocato dai ricorrenti, ma la Corte ha ritenuto che le doglianze mirassero in realtà a rimettere in discussione l'accertamento di fatto e la valutazione delle prove.
art. 2697 c.c.
Richiamato dai ricorrenti per contestare l'onere della prova; la Corte ha ribadito che, nel caso di acquisto per legge, l'amministrazione attrice in rivendica non è gravata dalla probatio diabolica dei titoli a ritroso.
art. 1158 c.c.
Richiamato con riferimento alla domanda di usucapione, ma escluso nel caso concreto per mancata maturazione del termine ventennale.
art. 1140 c.c.
Richiamato in tema di possesso utile all'usucapione.
art. 1165 c.c.
La Corte ha ribadito che il rinvio alle norme sulla prescrizione opera solo in quanto compatibile con la natura dell'usucapione.
art. 2943 c.c.
La domanda giudiziale avente contenuto incompatibile con il possesso utile ha efficacia interruttiva del termine per usucapire.
art. 2944 c.c.
Richiamato dai ricorrenti nel quarto motivo, nel quadro delle norme sull'interruzione della prescrizione applicabili compatibilmente all'usucapione.
Massime di principio
- Quando il bene sia pervenuto alla pubblica amministrazione in forza di una disciplina speciale di trasferimento patrimoniale, il soggetto che agisce in rivendica non è tenuto alla prova analitica e a ritroso di tutti i titoli di acquisto, essendo sufficiente dimostrare il trasferimento previsto dalla legge e la conseguente intestazione del bene.
- In presenza di doppia conforme, la doglianza di omesso esame di fatti decisivi non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio o per sovvertire gli accertamenti di merito.
- Non possono essere dedotte per la prima volta in cassazione questioni nuove di fatto o di diritto che presuppongano allegazioni non formulate nei precedenti gradi di giudizio.
- In tema di usucapione, il rinvio dell'art. 1165 c.c. alle norme sulla prescrizione vale solo nei limiti della compatibilità con la natura del possesso utile ad usucapire; la domanda giudiziale incompatibile con il mantenimento del possesso ha efficacia interruttiva del termine ventennale.
- L'azione giudiziale diretta a far valere un diritto dominicale incompatibile con il possesso uti domini interrompe il decorso del tempo utile all'usucapione, anche se il possessore allega un possesso di lunga durata pregresso.
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