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Sentenza

Sentenza n. 490/2026 - Bari, Sezione 3

per l’annullamento - della nota prot. n° -OMISSIS- del 17/02/2022, recapitata in pari data, con la quale il Soprintendente p.t. della Città Metropolitana di Bari ha comunicato il diniego all’accoglimento delle osservazioni relative al punto A delle prescrizioni impartite con la nota prot. n° -OMISSIS- del 21/10/2019 di avvio del procedimento sanzionatorio ai sensi dell’art. 160 del D.Lgs. n° 42/2004; - della nota prot. n° -OMISSIS- del 21/10/2019 di avvio del procedimento sanzionatorio ai sensi dell’art. 160 del D.Lgs. n° 42/2004; - ove occorra e nei limiti di interesse del ricorrente, del verbale di sopralluogo del 23/05/2019; - di ogni altro atto precedente, conseguente e/o comunque connesso a quelli impugnati, ancorché non conosciuti, con espressa riserva di proporre motivi aggiunti.

Giustizia amministrativa202200509

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: nota di diniego delle osservazioni procedimentali e conferma dell'obbligo di ripristino, nonché gli atti presupposti di avvio del procedimento sanzionatorio e il verbale di sopralluogo

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato gli atti con cui la Soprintendenza ha contestato la realizzazione di una piscina in asserita difformità dall'autorizzazione paesaggistica e ha confermato l'obbligo di ripristino. Ha dedotto: violazione degli artt. 45 e 160 del d.lgs. 42/2004 ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, poiché l'Amministrazione si sarebbe basata su ortofoto satellitari senza effettuare misurazioni tecniche dirette e senza dimostrare l'effettiva incidenza negativa dell'opera sul contesto tutelato; violazione e falsa applicazione dell'art. 21 del d.lgs. 42/2004 e dell'art. 17-bis l. 241/1990, per il presunto perfezionamento del silenzio-assenso sul nulla osta archeologico richiesto nel 2015; manifesta contraddittorietà, travisamento dei fatti e violazione del legittimo affidamento, in quanto la stessa Soprintendenza aveva espresso nel 2016 parere favorevole alla piscina, pur conoscendo il vincolo archeologico indiretto. Il ricorrente ha sostenuto che la piscina, di 4 metri per 8 metri, aveva sostituito una preesistente cisterna e risultava occultata da un muro perimetrale preesistente.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato gli atti impugnati. Ha esaminato congiuntamente le censure, rilevando che la Soprintendenza aveva espresso nel 2016 parere favorevole alla realizzazione delle opere, includendo espressamente una piscina di superficie non eccedente 4 metri per 8 metri, e aveva dato atto della sottoposizione dell'intervento al vincolo archeologico indiretto. La successiva contestazione della medesima opera per violazione del vincolo e mancanza di specifica autorizzazione ex art. 21 d.lgs. 42/2004 è stata ritenuta insanabilmente contraddittoria rispetto alle precedenti determinazioni dell'Ente. L'Amministrazione, avendo già valutato la compatibilità dell'opera nel 2016 e nel 2017, aveva ingenerato un legittimo affidamento, superabile soltanto mediante una motivazione riferita a fatti nuovi o a una diversa e prevalente ragione di interesse pubblico. È stata inoltre ritenuta fondata la censura di difetto di istruttoria: il sopralluogo del 2019 non aveva comportato misurazioni tecniche e le ortofoto, risalenti a una fase in cui i lavori erano ancora in corso, non erano sufficienti a dimostrare lo stravolgimento del contesto. La motivazione del diniego era apodittica, poiché richiamava la normativa di tutela senza chiarire come una piscina contenuta, sostitutiva di una cisterna e occultata da un muro preesistente, potesse alterare la percezione del bene archeologico. L'Amministrazione è stata condannata al pagamento di 2.000 euro, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 45 d.lgs. 42/2004

    La disposizione è richiamata tra le norme dedotte come violate nell'ambito della tutela del vincolo archeologico indiretto.

  • art. 160 d.lgs. 42/2004

    Costituisce la base del procedimento sanzionatorio e dell'obbligo di ripristino contestati; il giudice ne ha ritenuto illegittima l'applicazione nel caso concreto per contraddittorietà e difetto di istruttoria.

  • art. 21 d.lgs. 42/2004

    La contestazione della mancanza di una specifica autorizzazione archeologica ai sensi della disposizione è stata ritenuta contraddittoria rispetto al precedente parere favorevole della Soprintendenza.

  • art. 17-bis l. 241/1990

    È stato invocato dal ricorrente per sostenere il perfezionamento del silenzio-assenso sul nulla osta archeologico richiesto nel 2015; la sentenza non fonda espressamente su tale profilo la decisione conclusiva.

  • D.M. 20/07/1989

    Ha istituito il vincolo archeologico indiretto relativo alle zone di interesse archeologico; la Soprintendenza ne era consapevole quando espresse il parere favorevole del 2016.

Massime di principio

  • Quando un'amministrazione preposta alla tutela ha già valutato espressamente la compatibilità di un'opera con un vincolo e ne ha autorizzato la realizzazione, non può successivamente contestare la medesima opera per incompatibilità con quel vincolo senza una motivazione specifica riferita a fatti nuovi o a una diversa e prevalente ragione di interesse pubblico.
  • Il legittimo affidamento ingenerato nel privato da precedenti determinazioni favorevoli dell'amministrazione impedisce che la successiva attività sanzionatoria travolga l'assetto già valutato senza un'adeguata ponderazione e motivazione delle ragioni del mutamento di posizione.
  • Un provvedimento sanzionatorio di ripristino non può fondarsi esclusivamente su ortofoto risalenti a una fase incompleta dei lavori, quando siano contestate le dimensioni e l'effettiva incidenza dell'opera: l'amministrazione deve svolgere un'istruttoria concretamente idonea, anche mediante verifiche tecniche dirette.
  • Il richiamo generico alla normativa di tutela non assolve l'obbligo di motivazione quando l'amministrazione deve dimostrare in concreto come l'opera contestata alteri il bene o il contesto tutelato, soprattutto se l'opera è di dimensioni contenute, sostituisce una preesistenza ed è schermata da elementi già esistenti.

Come è indicizzato

MaterieArcheologia e vincoli archeologiciSanatoria paesaggisticaMotivazione del provvedimento
RamiBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativo
IstitutiLegittimo affidamentoDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneEccesso di potere

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