Cassazione Penale, Sentenza n. 20637/2026 del 04/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la parziale riforma resa in appello: contestano la carenza e la contraddittorietà della motivazione della Corte d'appello rispetto alle uniche prove dichiarative (in particolare le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Anna Carrino e Raffaele Bidognetti), la mancata dimostrazione del contributo materiale o morale di Martino al momento dell'intestazione fittizia, l'errata qualificazione temporale del momento consumativo del reato (e conseguente vizio nella valutazione della prescrizione), l'insufficiente motivazione circa la sussistenza dell'aggravante "agevolazione mafiosa" e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi fondati e ha annullato la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli. La motivazione della Cassazione ha sottolineato: (i) l'obbligo di motivazione rafforzata quando l'appello ribalta un'assoluzione e la carenza, in questo caso, di argomentazioni che escludano plausibili ricostruzioni alternative prospettate dal primo giudice; (ii) che il reato di trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.) è reato istantaneo a effetti permanenti e, salvo accertamento di una condotta plurima frazionata, si consuma al momento dell'intestazione fittizia; (iii) che per affermare il concorso di un terzo è necessario provare il contributo materiale o morale al momento dell'attribuzione e la consapevolezza dell'esistenza del dolo specifico da parte del concorrente; (iv) che la Corte d'appello non ha adeguatamente motivato la sussistenza dell'aggravante mafiosa né ha correttamente trattato la questione della prescrizione. Alcuni profili (es. aggravante e attenuanti) sono stati dichiarati assorbiti rispetto ai vizi principali.
Norme richiamate
art. 512-bis cod. pen.
Il reato di trasferimento fraudolento di valori è qualificato come reato istantaneo a effetti permanenti che si consuma al momento dell'intestazione fittizia; tuttavia in ipotesi concrete può essere riconosciuta una struttura a condotta plurima/frazionata e allora la consumazione può ricadere sull'ultima condotta reiterata. Per imputare il concorso a terzi è necessario dimostrare il contributo materiale o morale nel momento dell'attribuzione fittizia e la relazione causale tra tale contributo e l'evento.
art. 416-bis cod. pen.
Norma sulla associazione di tipo mafioso; nel procedimento è rilevata la necessità di motivare specificamente la sussistenza dell'aggravante "agevolazione mafiosa", dimostrando la finalità concreta dell'agevolazione nei confronti della consorteria e la consapevolezza dell'imputato.
art. 110 cod. pen.
Il concorso di persone nel reato si applica anche quando il contributo del coautore abbia forme atipiche; nondimeno il giudice deve motivare sul concreto modo in cui il concorrente ha contribuito all'evento (fase ideativa, preparatoria o esecutiva) e sulla sua rilevanza causale.
art. 160 cod. pen.
Richiamata nella discussione sulla disciplina della prescrizione: la Cassazione osserva che non può essere applicata retroattivamente una disciplina più sfavorevole e che la determinazione del tempus commissi delicti è decisiva per l'applicabilità delle norme sul trattamento dei termini.
art. 2, quarto comma, cod. pen.
Citato nella discussione sulla retroattività e sui termini di prescrizione: se il reato si è consumato anteriormente a modifiche legislative, non possono applicarsi disposizioni successive che incidano sui termini a sfavore dell'imputato.
Legge 5 dicembre 2005, n. 251
Riferita come momento di cambiamento normativo rilevante ai fini della prescrizione; la Cassazione richiama che, se il fatto si è consumato prima, va valutata la disciplina allora vigente.
Massime di principio
- Se in appello si rovescia una assoluzione, il giudice d'appello è tenuto a una motivazione rafforzata che escluda in modo convincente le ricostruzioni alternative ritenute plausibili dal primo giudice.
- Per il reato di trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis) il momento consumativo ordinario è l'intestazione fittizia: per ritenere la consumazione in epoca successiva occorre provare una struttura di condotta plurima e individuare l'ultima condotta che integri la consumazione.
- Per dichiarare il concorso di un terzo nei reati di intestazione fittizia è necessario provare che il terzo abbia fornito un contributo effettivo (materiale o morale) nella fase dell'attribuzione e che fosse consapevole dell'intento illecito; mere elargizioni o atti successivi non sono di per sé sufficienti.
- La sussistenza dell'aggravante 'agevolazione mafiosa' richiede motivazione specifica: non basta il collegamento soggettivo con un soggetto di caratura mafiosa, occorre dimostrare la finalità concreta di favore verso l'associazione.
- Nelle questioni di prescrizione è essenziale individuare il tempus commissi delicti e applicare la disciplina normativa vigente al tempo della consumazione; modifiche successive non possono essere applicate a danno dell'imputato senza verifica del momento consumativo.
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