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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12187/2026 del 01/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente pubblico)

La controversia

La controversia nasce da una cartella con cui un consorzio di bonifica chiedeva il pagamento di euro 733,00 a titolo di contributo consortile per l'anno 2016. I contribuenti avevano impugnato la pretesa e la decisione di merito, che aveva rigettato l'appello, affermando la legittimità della riscossione mediante ruolo da parte dei consorzi di bonifica. In cassazione i ricorrenti hanno articolato otto motivi, tutti centrati sulla tesi che la riscossione del contributo non potesse avvenire tramite ruolo: hanno dedotto l'erronea interpretazione della disciplina contenuta nell'art. 14, commi 14 e 14-ter, l. n. 246/2005 e nel d.lgs. n. 246/2009, la natura eccezionale e non estensibile dell'art. 17, comma 3, d.lgs. n. 46/1999, l'intervenuta abrogazione dell'art. 21 r.d. n. 215/1933, l'asserita impossibilità di far rivivere una norma abrogata tramite una disposizione precedente, il contrasto con il sistema della riscossione mediante ruolo, la pretesa irrilevanza di successive abrogazioni, nonché l'esclusione dei consorzi di bonifica dall'ambito soggettivo dell'art. 17, comma 1, d.lgs. n. 46/1999 in quanto enti pubblici economici. Hanno inoltre prospettato, in via subordinata, un possibile contrasto con l'art. 76 Cost. per eccesso di delega nella disciplina abrogativa richiamata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la questione fosse già risolta in modo conforme dalla propria giurisprudenza consolidata e che i motivi non offrissero argomenti idonei a mutare l'orientamento esistente. In particolare ha ribadito che i contributi di bonifica sono riscossi mediante ruolo secondo l'art. 21 r.d. n. 215/1933, disposizione che continua ad applicarsi per effetto dell'art. 17 d.lgs. n. 46/1999; ha escluso l'applicazione della disciplina generale degli enti locali introdotta dalla l. n. 296/2006; ha precisato che la riscossione avviene con la sola notifica della cartella e che non è necessario un previo accertamento né opera la decadenza ex art. 25 d.P.R. n. 602/1973, ma solo la prescrizione. La Corte ha anche respinto l'istanza di rinvio per impedimento del difensore, ha condannato i ricorrenti alle spese, e ha applicato la sanzione ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre a dare atto dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 14, commi 14 e 14-ter, L. 28 novembre 2005, n. 246

    Richiamati dai ricorrenti per sostenere l'abrogazione dell'art. 21 r.d. n. 215/1933; la Corte non accoglie tale lettura e conferma la continuità applicativa della disciplina previgente sulla riscossione mediante ruolo.

  • art. 17, comma 3, d.lgs. 28 febbraio 1999, n. 46

    È norma che, secondo la giurisprudenza richiamata, consente la permanenza della riscossione mediante ruolo delle entrate già riscosse con tale sistema; la Corte la considera idonea a mantenere operativa la riscossione dei contributi di bonifica.

  • art. 17, comma 1, d.lgs. 28 febbraio 1999, n. 46

    La Corte ribadisce che la disposizione non esclude i contributi di bonifica dal sistema del ruolo nei termini prospettati dai ricorrenti.

  • art. 21 r.d. 13 febbraio 1933, n. 215

    È la base normativa della riscossione dei contributi di bonifica mediante ruolo; la Corte la ritiene ancora applicabile nel sistema risultante dal d.lgs. n. 46/1999.

  • art. 360-bis, comma 1, n. 1, c.p.c.

    La Corte dichiara inammissibili i motivi perché la sentenza impugnata si è conformata alla giurisprudenza di legittimità e il ricorso non offre elementi per mutare l'orientamento consolidato.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Regola il procedimento camerale; la Corte esamina l'istanza di rinvio e la disattende, ritenendo non decisivo l'impedimento allegato dal difensore in assenza di impossibilità di sostituzione.

  • art. 115 disp. att. c.p.c.

    Richiamato per negare il rinvio dell'adunanza camerale in presenza di impedimento del difensore non accompagnato da impossibilità di sostituzione.

  • art. 9, comma 2, L. 31 dicembre 2012, n. 247

    Citato a sostegno della possibilità di delega o sostituzione del difensore, elemento che esclude la necessità del differimento per il solo impedimento personale.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    Applicato dalla Corte per sanzionare l'uso ritenuto non meditato e abusivo dello strumento processuale, con condanna al pagamento di somme a favore della controparte e della cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto in caso di esito sfavorevole del ricorso.

  • art. 76 Cost.

    È evocato dai ricorrenti per prospettare un eccesso di delega; la Corte non accoglie la censura, restando fermo l'orientamento consolidato sulla disciplina della riscossione.

  • art. 25 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    La Corte esclude che la riscossione dei contributi di bonifica sia soggetta al termine di decadenza previsto per altre ipotesi di riscossione coattiva, valorizzando invece la sola prescrizione.

  • L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 161 e ss.

    La Corte esclude l'applicazione della disciplina degli enti locali che presuppone la notifica di atti impositivi prima della cartella.

Massime di principio

  • I contributi di bonifica possono essere riscossi mediante ruolo secondo la disciplina speciale richiamata dall'art. 21 r.d. n. 215/1933, che continua a operare nel sistema del d.lgs. n. 46/1999, salvo diversi interventi normativi espressi.
  • Quando il diritto vivente della Corte di cassazione è già consolidato sulla questione di diritto, il ricorso che non apporti argomenti nuovi o idonei a superare tale orientamento è inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, comma 1, n. 1, c.p.c.
  • Per la riscossione dei contributi di bonifica non è necessario un previo accertamento notificato al contribuente, essendo sufficiente la cartella emessa nell'ambito del sistema di riscossione mediante ruolo.
  • In materia di riscossione dei contributi di bonifica, il regime speciale prevale sulle regole generali riferite agli enti locali e non si applica, in via estensiva, la disciplina che presuppone una preventiva attività impositiva e termini decadenziali propri di altri tributi.
  • L'impedimento del difensore all'adunanza camerale non giustifica il rinvio se non è allegata e dimostrata anche l'impossibilità di sostituzione mediante delega.
  • L'uso del ricorso per cassazione in contrasto con un orientamento consolidato e senza un serio approfondimento delle questioni può essere sanzionato ai sensi dell'art. 96 c.p.c. con condanna aggravata.
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