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Ordinanza

Ordinanza n. 185/2026 - Cagliari, Sezione 2

per l'annullamento: - della determinazione del Direttore Servizio pesca e acquacoltura dell’Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agropastorale della Regione autonoma della Sardegna n. -OMISSIS- del 28 agosto 2025, recante “Avviso pubblico per la concessione demaniale marittima per finalità di molluschicoltura di due specchi acquei in località -OMISSIS-- comune di -OMISSIS-. Esito negativo delle verifiche del possesso dei requisiti di ordine generale relativamente alla -OMISSIS-. Esclusione della -OMISSIS- dalla procedura e scorrimento della graduatoria”; - di ogni altro atto presupposto, consequenziale o connesso, compresi, se e in quanto lesivi e nei limiti dell'interesse della ricorrente, la determinazione n. -OMISSIS- protocollo AGR n. 1853 del 20 dicembre 2024, con la quale sono stati approvati gli atti di gara ed è stata avviata la procedura nonché l'avviso pubblico per la concessione demaniale marittima per finalità di molluschicoltura di due specchi acquei in località -OMISSIS- (comune di -OMISSIS-), il Decreto assessoriale n. 1577/DecA/31 del 15/6/2021 e le “Direttive per il rilascio delle concessioni demaniali marittime per finalità di acquacoltura”, la Determinazione n. 442 protocollo AGR n. 8405 dell’11 aprile 2025, non conosciuta, la nota 18368 del 29 agosto 2025 recante richiesta caricamento modello D1, e ogni ulteriore atto e provvedimento, anche non conosciuto, di ammissione o non esclusione delle controinteressate dalla procedura, di modifica della graduatoria, di nuova aggiudicazione provvisoria o definitiva, di affidamento della concessione e, per quanto rilevi, la concessione medesima.

Giustizia amministrativa202501064

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. IIOrdinanzaAccesso agli atti

Atto impugnato: esclusione dalla procedura per la concessione demaniale marittima di due specchi acquei destinati alla molluschicoltura, con contestuale scorrimento della graduatoria; parziale ostensione degli atti richiesti

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

L'impresa ricorrente ha impugnato la determinazione regionale del 28 agosto 2025 con cui è stata esclusa dalla procedura per l'attribuzione di una concessione demaniale marittima per finalità di molluschicoltura, per l'esito negativo delle verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale, con conseguente scorrimento della graduatoria. Sono stati impugnati anche gli atti presupposti e consequenziali della procedura, inclusi l'avviso pubblico, le direttive regionali per il rilascio delle concessioni demaniali marittime per finalità di acquacoltura, gli atti di ammissione o di mancata esclusione delle controinteressate e gli eventuali atti di nuova aggiudicazione o affidamento. Con il medesimo ricorso è stata proposta un'istanza di accesso integrale agli atti della procedura, poiché l'amministrazione aveva trasmesso soltanto parte della documentazione richiesta con istanza del 1° settembre 2025.

La decisione

Il Collegio ha deciso esclusivamente sull'istanza di accesso. La Regione ha depositato in giudizio, il 12 gennaio 2026, ulteriore documentazione; alla camera di consiglio la ricorrente ha dichiarato che tale documentazione era sufficiente a soddisfare il proprio interesse ostensivo e ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere. Il TAR ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere sull'istanza di accesso, rinviando ogni altra decisione, inclusa quella sulle spese processuali, alla fase di merito. La pronuncia non definisce la domanda di annullamento degli atti della procedura.

Norme richiamate

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    eventuale oscuramento delle generalità e di ogni dato idoneo a identificare le parti

    La disposizione è richiamata quale presupposto per disporre l'oscuramento dei dati identificativi delle parti a tutela dei loro diritti o della dignità.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    eventuale oscuramento delle generalità e di ogni dato idoneo a identificare la ricorrente e le controinteressate

    La disposizione è richiamata, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione integra spontaneamente la documentazione già ostesa e il ricorrente dichiara che gli atti depositati soddisfano integralmente il proprio interesse ostensivo, la domanda di accesso deve essere dichiarata improcedibile per cessazione della materia del contendere, senza necessità di esaminare ulteriormente la legittimità del diniego o della parziale ostensione originaria.
  • La definizione della domanda di accesso non comporta necessariamente la definizione delle ulteriori domande di annullamento proposte con il medesimo ricorso, che possono essere rinviate alla fase di merito.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittimeAccesso documentaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiDemanio e patrimonio pubblicoAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseTrasparenza e pubblicità

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