Cassazione Penale, Sentenza n. 29915/2022 del 27/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto la rimessione del processo ex art.45 c.p.p., sostenendo l'esistenza di una "grave situazione locale" presso il Tribunale di Velletri: avrebbero denunciato numerosi magistrati e ausiliari per condotte connesse alle vicende fallimentari delle loro imprese, e tale circolarità di denunce e presunte condotte avrebbe creato un condizionamento sistematico e un legittimo sospetto di mancanza di terzietà dell'intero ufficio giudiziario. Hanno lamentato altresì che la Procura di Velletri avrebbe frequentemente chiesto archiviazioni senza indagini, con accoglimento da parte del Tribunale, a conferma della parzialità.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'istituto della rimessione sia eccezionale e rilevi solo per fenomeni esterni alla dialettica processuale che configurino una "grave situazione locale" idonea a determinare un concreto pericolo di non imparzialità dell'ufficio giudiziario; rapporti personali o generiche incompatibilità di più magistrati rientrano invece nell'istituto della ricusazione. I ricorrenti non hanno indicato con precisione quali e quanti magistrati sarebbero coinvolti né fornito elementi oggettivi tali da dimostrare il nesso causale richiesto. Conseguentemente i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali, al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel grado.
Norme richiamate
art. 45 cod. proc. pen.
in ogni stato e grado del processo di merito, quando gravi situazioni locali, tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili, pregiudicano la libera determinazione delle persone che partecipano al processo, ovvero la sicurezza o l'incolumità pubblica o determinano motivi di legittimo sospetto, la corte di cassazione, su richiesta motivata del procuratore generale presso la corte di appello o del pubblico ministero presso il giudice che procede o dell'imputato, rimette il processo ad altro giudice, designato a norma dell'articolo 11.
La rimessione è misura eccezionale; richiede una "grave situazione locale" esterna alla dialettica processuale, con abnormità e consistenza tali da costituire pericolo concreto per l'imparzialità dell'intero ufficio giudiziario; non può essere utilizzata per questioni di incompatibilità personale generica.
art. 11 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la designazione del giudice cui trasferire il processo (translatio iudicii). La rimessione opera con designazione a norma di questo articolo quando ricorrano i presupposti di art.45.
L. 7 novembre 2002, n. 248 (modifica art.45 c.p.p.)
Modifica legislativa che ha reso più stringenti i presupposti per la rimessione; ha indotto le Sezioni Unite a interpretare restrittivamente l'istituto.
Ordinanza Sezioni Unite n.13687/2003
Giurisprudenza di legittimità che ha precisato i criteri per valutare la "grave situazione locale": deve trattarsi di fenomeno esterno alla dialettica processuale, con chiari nessi causali e caratteristiche oggettive sintomatiche della mancanza di imparzialità dell'ufficio giudiziario.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente alla Corte di condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La rimessione ex art.45 c.p.p. è rimedio eccezionale e richiede la prova di una "grave situazione locale" esterna alla normale dialettica processuale: non basta prospettare incompatibilità personali generiche.
- Per contestare l'imparzialità di singoli magistrati va preferita la ricusazione (o, se questa non può risolversi all'interno dell'ufficio, la translatio a norma dell'art.11), con indicazione precisa dei soggetti e di condotte concrete.
- Le affermazioni generiche su denunce multiple o su un presunto clima di pressione non sono sufficienti: serve documentazione e nesso causale tra la situazione locale e l'effettiva compromissione dell'imparzialità dell'ufficio giudiziario.
- Se la richiesta di rimessione è inammissibile la parte correntista può essere condannata alle spese e a somme in favore della Cassa delle ammende; è quindi opportuno valutare attentamente le prove e la strategia (ricusazione vs rimessione) prima di proporre istanze di questo tipo.
- In presenza di sospetti su comportamenti di magistrati, oltre agli strumenti processuali (ricusazione), possono essere valutati ricorsi disciplinari o segnalazioni agli organi competenti (es. CSM), ma separatamente e con adeguata istruttoria probatoria.
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