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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29915/2022 del 27/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto la rimessione del processo ex art.45 c.p.p., sostenendo l'esistenza di una "grave situazione locale" presso il Tribunale di Velletri: avrebbero denunciato numerosi magistrati e ausiliari per condotte connesse alle vicende fallimentari delle loro imprese, e tale circolarità di denunce e presunte condotte avrebbe creato un condizionamento sistematico e un legittimo sospetto di mancanza di terzietà dell'intero ufficio giudiziario. Hanno lamentato altresì che la Procura di Velletri avrebbe frequentemente chiesto archiviazioni senza indagini, con accoglimento da parte del Tribunale, a conferma della parzialità.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'istituto della rimessione sia eccezionale e rilevi solo per fenomeni esterni alla dialettica processuale che configurino una "grave situazione locale" idonea a determinare un concreto pericolo di non imparzialità dell'ufficio giudiziario; rapporti personali o generiche incompatibilità di più magistrati rientrano invece nell'istituto della ricusazione. I ricorrenti non hanno indicato con precisione quali e quanti magistrati sarebbero coinvolti né fornito elementi oggettivi tali da dimostrare il nesso causale richiesto. Conseguentemente i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali, al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel grado.

Norme richiamate

  • art. 45 cod. proc. pen.

    in ogni stato e grado del processo di merito, quando gravi situazioni locali, tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili, pregiudicano la libera determinazione delle persone che partecipano al processo, ovvero la sicurezza o l'incolumità pubblica o determinano motivi di legittimo sospetto, la corte di cassazione, su richiesta motivata del procuratore generale presso la corte di appello o del pubblico ministero presso il giudice che procede o dell'imputato, rimette il processo ad altro giudice, designato a norma dell'articolo 11.

    La rimessione è misura eccezionale; richiede una "grave situazione locale" esterna alla dialettica processuale, con abnormità e consistenza tali da costituire pericolo concreto per l'imparzialità dell'intero ufficio giudiziario; non può essere utilizzata per questioni di incompatibilità personale generica.

  • art. 11 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la designazione del giudice cui trasferire il processo (translatio iudicii). La rimessione opera con designazione a norma di questo articolo quando ricorrano i presupposti di art.45.

  • L. 7 novembre 2002, n. 248 (modifica art.45 c.p.p.)

    Modifica legislativa che ha reso più stringenti i presupposti per la rimessione; ha indotto le Sezioni Unite a interpretare restrittivamente l'istituto.

  • Ordinanza Sezioni Unite n.13687/2003

    Giurisprudenza di legittimità che ha precisato i criteri per valutare la "grave situazione locale": deve trattarsi di fenomeno esterno alla dialettica processuale, con chiari nessi causali e caratteristiche oggettive sintomatiche della mancanza di imparzialità dell'ufficio giudiziario.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente alla Corte di condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La rimessione ex art.45 c.p.p. è rimedio eccezionale e richiede la prova di una "grave situazione locale" esterna alla normale dialettica processuale: non basta prospettare incompatibilità personali generiche.
  • Per contestare l'imparzialità di singoli magistrati va preferita la ricusazione (o, se questa non può risolversi all'interno dell'ufficio, la translatio a norma dell'art.11), con indicazione precisa dei soggetti e di condotte concrete.
  • Le affermazioni generiche su denunce multiple o su un presunto clima di pressione non sono sufficienti: serve documentazione e nesso causale tra la situazione locale e l'effettiva compromissione dell'imparzialità dell'ufficio giudiziario.
  • Se la richiesta di rimessione è inammissibile la parte correntista può essere condannata alle spese e a somme in favore della Cassa delle ammende; è quindi opportuno valutare attentamente le prove e la strategia (ricusazione vs rimessione) prima di proporre istanze di questo tipo.
  • In presenza di sospetti su comportamenti di magistrati, oltre agli strumenti processuali (ricusazione), possono essere valutati ricorsi disciplinari o segnalazioni agli organi competenti (es. CSM), ma separatamente e con adeguata istruttoria probatoria.

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