Sentenza del 20/04/2015 n. 867 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Operazione oggettivamente inesistente - prova - incombe sull'Amministrazione finanziaria Prova dell'inesistenza - presunzioni - indizi - gravità, precisione e concordanza - utilizzo - è possibile. La prova di operazioni "oggettivamente" inesistenti può essere data dall'Amministrazione anche attraverso indizi o presunzioni semplici, purché tali elementi presuntivi siano caratterizzati dalla gravità, precisione e concordanza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha ritenuto legittimo l'accertamento fondato su presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti. L'Amministrazione finanziaria può quindi dimostrare l'inesistenza oggettiva delle operazioni anche senza una prova documentale diretta, valorizzando un quadro complessivo di indizi. Il ricorso del contribuente è stato respinto e le spese di giudizio sono state poste a suo carico in quanto parte soccombente.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la deducibilità e la detraibilità fiscale di costi relativi a operazioni ritenute oggettivamente inesistenti. L'Amministrazione ha sostenuto l'inesistenza delle operazioni fatturate mediante una serie di elementi presuntivi: la carenza di struttura organizzativa del fornitore, la descrizione generica dei servizi nelle fatture, la sproporzione tra utili e volume d'affari del soggetto che ha utilizzato le fatture, dichiarazioni di terzi raccolte in processo verbale e dichiarazioni rese in altri procedimenti. Anche la mancata formalizzazione scritta dei contratti o l'assenza di data certa è stata considerata, insieme agli altri elementi, indice dell'inesistenza totale o parziale delle operazioni.
Norme richiamate
Art. 19, comma 1, D.P.R. 633/1972
La detrazione dell'IVA presuppone l'effettività delle operazioni documentate; se l'operazione è inesistente, la relativa fattura non legittima la detrazione.
Art. 2779 Codice civile
È richiamato nel testo della decisione in relazione alla disciplina civilistica applicabile.
Art. 92 Codice di procedura civile
La parte soccombente può essere condannata al pagamento delle spese di giudizio, secondo il principio della soccombenza e le regole processuali applicabili.
Art. 96 Codice di procedura civile
Riguarda la responsabilità aggravata e le conseguenze processuali in caso di comportamento processuale abusivo o temerario, ove ne ricorrano i presupposti.
Cassazione, 26 gennaio 2010, n. 4306
Conferma la possibilità di provare l'inesistenza delle operazioni mediante presunzioni semplici dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
Massime di principio
- L'Amministrazione finanziaria non deve necessariamente dimostrare in modo diretto e documentale l'inesistenza oggettiva di un'operazione: può utilizzare un insieme coerente di indizi e presunzioni semplici.
- I singoli indizi non devono essere valutati isolatamente; assumono rilievo quando, considerati complessivamente, risultano gravi, precisi e concordanti.
- La mancanza di una struttura reale del fornitore, fatture generiche, contratti non formalizzati, sproporzioni economiche e dichiarazioni di terzi possono concorrere a dimostrare l'inesistenza dell'operazione.
- In presenza di una contestazione presuntiva adeguatamente motivata, il contribuente deve fornire prova concreta dell'effettiva esecuzione delle prestazioni, dimostrando contenuto, modalità, utilità e riferibilità delle operazioni.
- La regolarità formale della fattura, da sola, non è sufficiente a fondare la detrazione IVA o la deduzione del costo se l'operazione sottostante non è effettiva.
- La soccombenza nel giudizio comporta normalmente la condanna al pagamento delle spese processuali, salvo diverse ragioni che giustifichino la compensazione.
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