Sentenza n. 7/2026 - Bari, Sezione 1
per l'annullamento 1) del decreto a firma del Direttore Generale dell'Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” n. 654 del 19 aprile 2022, comunicato il 21 aprile 2022, con cui al ricorrente, nominato professore universitario di seconda fascia con Decreto Rettorile n. -OMISSIS- del - OMISSIS-, è stato determinato il nuovo trattamento economico, omettendo di riconoscere ai fini giuridici ed economici la pregressa anzianità maturata quale ricercatore presso l'Università di Bari a decorrere dal 1 dicembre 1995; 2) ove occorra, del decreto rettorile n. -OMISSIS- del -OMISSIS-di nomina del ricorrente a professore universitario di seconda fascia, nella parte in cui non si riconosce la pregressa anzianità di servizio del ricorrente quale ricercatore; nonché per l'accertamento del diritto del ricorrente al riconoscimento sotto il profilo giuridico ed economico del pregresso periodo lavorativo svolto presso l'Università degli Studi di Bari quale ricercatore a decorrere dal 1° dicembre 1995. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 14 novembre 2022: per l’annullamento della nota a firma del direttore Generale dell'Università degli Studi “Aldo Moro” di Bari, prot. 277007-VII/5 del 19 settembre 2022 Direzione Risorse Umane, avente ad oggetto: “Riscontro alla nota del 07/07/2022 (prot. di Ateneo n. -OMISSIS- del -OMISSIS-)” di rigetto della istanza di ricostruzione di carriera avanzata dal ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto di determinazione del nuovo trattamento economico del professore associato, decreto di nomina nella parte relativa al mancato riconoscimento dell’anzianità pregressa e successivo diniego dell’istanza di ricostruzione di carriera
Esito
Favorevole al resistente (università)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, nominato professore universitario di seconda fascia dopo avere prestato servizio come ricercatore presso la stessa università dal 1° dicembre 1995, ha impugnato il provvedimento di determinazione del trattamento economico, lamentando il mancato riconoscimento giuridico ed economico dell’anzianità maturata nel precedente ruolo. In particolare, gli è stata attribuita la classe stipendiale zero, anziché la classe sei goduta come ricercatore, con compensazione della differenza mediante assegno ad personam assorbibile e non rivalutabile. Sono stati dedotti: violazione e falsa applicazione dell’art. 103, comma 2, d.P.R. 382/1980; eccesso di potere, difetto di motivazione, erroneità dei presupposti e carenza di istruttoria; violazione dell’art. 36 Cost.; violazione e falsa applicazione dell’art. 3 d.P.R. 232/2011. Il ricorrente ha sostenuto che la nuova disciplina avrebbe illegittimamente abolito la ricostruzione di carriera e determinato un peggioramento retributivo, chiedendo in subordine la rimessione della questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 d.P.R. 232/2011 per contrasto con gli artt. 3 e 36 Cost. Con motivi aggiunti è stato impugnato anche il diniego dell’istanza di ricostruzione di carriera, sulla base delle medesime censure.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso e i motivi aggiunti, ritenendo assorbente l’infondatezza nel merito rispetto alle eccezioni preliminari dell’amministrazione. Ha escluso la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 d.P.R. 232/2011: la riforma ha ridisegnato il sistema di reclutamento e progressione economica dei docenti universitari, perseguendo legittime finalità di contenimento della spesa pubblica e di razionalizzazione e uniformazione dei rapporti di lavoro. Il nuovo regime non viola gli artt. 3 e 36 Cost., anche perché l’art. 3, comma 5, d.P.R. 232/2011 conserva, mediante assegno ad personam non rivalutabile e riassorbibile, l’eventuale differenza tra il trattamento stipendiale goduto nella qualifica di provenienza e quello iniziale della nuova qualifica. Nel merito, il giudice ha affermato che la riforma ha abolito la ricostruzione di carriera per i soggetti assunti secondo il nuovo regime. La possibilità di continuare ad avvalersi della disciplina previgente è stata ritenuta riferibile ai professori e ricercatori nominati secondo il regime anteriore alla riforma, mentre il ricorrente è stato assunto come professore associato successivamente all’entrata in vigore della nuova disciplina. Sono state pertanto ritenute legittime sia la determinazione del trattamento economico sia il successivo diniego della ricostruzione di carriera. Spese integralmente compensate per la peculiarità e complessità della controversia.
Norme richiamate
art. 103, comma 2, d.P.R. 382/1980
La disciplina previgente sulla ricostruzione di carriera non è applicabile al professore universitario assunto dopo l’entrata in vigore della riforma del 2010, che ha abolito tale istituto per il nuovo regime.
art. 3 d.P.R. 232/2011
La disposizione disciplina il trattamento economico dei professori e ricercatori universitari secondo il nuovo regime e non viola, secondo il TAR, i principi di uguaglianza, ragionevolezza e giusta retribuzione.
art. 3, comma 5, d.P.R. 232/2011
nei casi di passaggio di qualifica da ricercatore a professore di prima o di seconda fascia, ovvero da professore di seconda fascia a professore di prima fascia, qualora il trattamento stipendiale in godimento nella qualifica di provenienza risulti superiore a quello iniziale della nuova qualifica, la differenza è conservata con assegno ad personam, non rivalutabile, riassorbibile con la successiva progressione economica
L’assegno ad personam costituisce il meccanismo compensativo previsto dalla riforma per preservare la differenza tra il precedente trattamento stipendiale e quello iniziale della nuova qualifica.
art. 8, comma 3, legge 240/2010
La riforma ha previsto la rimodulazione della progressione economica, l’eliminazione delle procedure di ricostruzione di carriera per il nuovo regime e la possibilità di opzione per il regime riformato da parte di chi era già nominato secondo la disciplina previgente.
art. 3 Cost.
Il principio di uguaglianza non è violato, poiché la diversa disciplina tra personale immesso in ruolo prima e dopo la riforma è giustificata dalla diversa situazione normativa di riferimento.
art. 36 Cost.
Il principio di proporzionalità della retribuzione non impedisce il nuovo regime economico, considerato il meccanismo compensativo dell’assegno ad personam.
Massime di principio
- La ricostruzione di carriera prevista dalla disciplina previgente per i docenti e ricercatori universitari è stata abolita per coloro che sono stati nominati secondo il regime introdotto dalla riforma del 2010; essa resta applicabile, secondo la disciplina transitoria, ai soggetti nominati secondo il regime previgente.
- Il professore universitario nominato dopo l’entrata in vigore della riforma del 2010 non può pretendere il riconoscimento giuridico ed economico dell’anzianità maturata nel precedente ruolo di ricercatore sulla base dell’art. 103, comma 2, d.P.R. 382/1980.
- Il passaggio a una qualifica universitaria con trattamento iniziale inferiore a quello goduto nella qualifica di provenienza non determina, di per sé, una violazione degli artt. 3 e 36 Cost., quando la differenza retributiva sia conservata mediante l’assegno ad personam previsto dall’art. 3, comma 5, d.P.R. 232/2011.
- La disciplina riformata del trattamento economico dei docenti universitari, anche se meno favorevole rispetto al precedente sistema, non viola i principi di uguaglianza e ragionevolezza quando costituisce il risultato di una scelta legislativa sistematica, sorretta da finalità di contenimento della spesa pubblica e accompagnata da un meccanismo compensativo per il trattamento già goduto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 3 gen 2026Sentenza n. 1/2026 - Perugia, Sezione 1
- Sentenza · 3 gen 2026Sentenza n. 2/2026 - Perugia, Sezione 1
- Sentenza · 3 gen 2026Sentenza n. 3/2026 - Perugia, Sezione 1
- Sentenza · 3 gen 2026Sentenza n. 8/2026 - Genova, Sezione 1
- Sentenza · 3 gen 2026Sentenza n. 9/2026 - Genova, Sezione 1
- Sentenza · 3 gen 2026Sentenza n. 10/2026 - Genova, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →