Cassazione Penale, Sentenza n. 5287/2022 del 14/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della pronuncia di applicazione della pena (patteggiamento) nella parte in cui il GIP ha disposto la confisca ai sensi dell'art. 322-ter cod. pen. indicando in motivazione il profitto dei reati in almeno euro 331.568,64 ma senza perimetrare espressamente i beni da confiscare fino a concorrenza di tale somma. La difesa lamentava violazione di legge e vizio di motivazione per l'omessa specificazione dei beni oggetto di ablazione e sosteneva che, anche nel caso di confisca per equivalente, il valore confiscabile non può eccedere il profitto determinato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 322-ter cod. pen., il giudice può determinare la somma che costituisce il profitto o il prezzo del reato senza dover individuare specificamente i singoli beni da confiscare; l'individuazione concreta dei beni e la verifica del loro valore sono rimessi alla fase esecutiva. La Corte ha quindi respinto i rilievi della difesa, escluso che la sentenza soffrisse di illegittimità per la mancata specificazione dei beni, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende. Alla parte civile non è stata riconosciuta alcuna liquidazione in questa sede.
Norme richiamate
art. 322-ter cod. pen.
Il giudice, quando dispone la confisca per equivalente, può alternativamente determinare le somme di denaro che costituiscono il profitto o individuare i beni; non è obbligato a indicare specificamente i beni nella motivazione. L'individuazione concreta dei beni compete alla fase esecutiva e l'ablazione non può eccedere il valore determinato in motivazione.
artt. 444 ss. cod. proc. pen.
Riferimento al procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti (cd. patteggiamento); la pronuncia di applicazione della pena è stata resa in base alla richiesta conforme delle parti.
art. 110 cod. pen.
Norma relativa alla concorso di persone nel reato; citata per l'imputazione complessiva dei fatti.
art. 319 cod. pen.
Norma sulla corruzione; indicazione dei capi di imputazione più gravi ai fini della determinazione del profitto.
art. 353 cod. pen.
Norma richiamata tra le fattispecie contestate (reato relativo a violazioni di norme procedurali o connesse).
art. 416 cod. pen.
Norma relativa all'associazione per delinquere; citata tra i capi di imputazione.
art. 512-bis cod. pen.
Norma relativa a reati informatici o di sfruttamento di sistemi informatici (uno dei capi contestati), richiamata per il quadro fattuale.
art. 416-bis cod. pen.
Circostanza aggravante (associazione di tipo mafioso) espressamente esclusa dal GIP nella motivazione.
art. 323-bis cod. pen.
Attenuante riconosciuta dal giudice nella determinazione della pena.
art. 62-bis cod. pen.
Circostanza attenuante della collaborazione o altra attenuante speciale riconosciuta nella motivazione.
Massime di principio
- Nel caso di confisca per equivalente il giudice può determinare in motivazione l'ammontare del profitto senza dover indicare i singoli beni da confiscare; l'individuazione dei beni e la verifica del loro valore spettano alla fase esecutiva.
- La confisca per equivalente non può eccedere il valore del profitto determinato in motivazione: il profitto costituisce il limite massimo dell'ablazione.
- La prevalenza del dispositivo non esclude la possibilità che la motivazione contenga elementi che integrino o chiariscano l'ambito della misura ablativa: il giudice può rinviare all'esecuzione per la concreta individuazione degli asset.
- Documenti o memorie depositate tardivamente che ampliano l'oggetto del giudizio non possono essere considerati in cassazione se introducono questioni di merito non previamente affrontate; la cassazione può dichiarare inammissibile il ricorso.
- Nelle impugnazioni sulle misure ablative decise in sede di patteggiamento, il tema può essere distinto dalla responsabilità: eventuali contestazioni esclusivamente sulla confisca possono non comportare liquidazioni a favore della parte civile in sede di cassazione.
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