Sentenza del 10/04/2019 n. 10007 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l'avviso di accertamento ICI relativo all'anno 2006, sostenendo principalmente di non essere titolare di un diritto reale di superficie, ma soltanto di un rapporto concessorio di natura obbligatoria, e quindi di non essere soggetto passivo dell'imposta. Ha inoltre dedotto la nullità della clausola relativa al diritto di superficie per indeterminatezza dell'oggetto e contestato la determinazione della base imponibile, chiedendo di dedurre dal costo dell'impianto i contributi ricevuti dal Comune.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha stabilito che, dopo la modifica introdotta dalla legge n. 388 del 2000, il concessionario di un'area demaniale è soggetto passivo ICI indipendentemente dal fatto che la concessione produca effetti reali od obbligatori; pertanto non era necessario qualificare ulteriormente il diritto della società. Ha escluso anche la nullità della convenzione, poiché l'area era identificabile sulla base degli elementi contrattuali e il successivo atto catastale serviva soltanto a precisarne l'identificazione. Infine, ha confermato che la base imponibile doveva essere calcolata sul costo di costruzione risultante dalla contabilità, comprendendo sia gli oneri sostenuti dalla società sia i contributi comunali, senza deduzione di questi ultimi. La società è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 2.300 euro, oltre al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 1 e 3
La disciplina ICI individua i presupposti dell'imposta e, a seguito della modifica normativa, include tra i soggetti passivi anche i concessionari di aree demaniali.
Legge n. 388 del 2000, art. 18
Ha esteso espressamente la soggettività passiva ICI ai concessionari di aree demaniali. Di conseguenza, è irrilevante stabilire se la concessione attribuisca un diritto reale o soltanto un diritto obbligatorio.
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 3
Per gli immobili appartenenti a imprese e classificabili nel gruppo catastale D non iscritti in catasto, la base imponibile è determinata sulla base dei valori contabili, considerando il costo di costruzione complessivo, inclusi i contributi ricevuti.
Codice civile, artt. 1140, 1346 e 1418
Le norme sono state richiamate dalla società per sostenere, rispettivamente, l'assenza di possesso, l'indeterminatezza dell'oggetto contrattuale e la nullità della clausola sul diritto di superficie. La Corte ha ritenuto infondate tali censure.
Codice di procedura civile, art. 360
Disciplina i motivi di ricorso per cassazione, tra cui la violazione o falsa applicazione di legge e i vizi della motivazione dedotti dalla società.
Codice di procedura civile, art. 378
Consente il deposito di memorie illustrative prima dell'udienza o della camera di consiglio in Cassazione.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
Prevede, in caso di rigetto del ricorso, il versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Massime di principio
- Per le annualità soggette alla disciplina introdotta dalla legge n. 388 del 2000, il concessionario di un'area demaniale è soggetto passivo ICI anche quando la concessione non costituisce un diritto reale di superficie, ma produce soltanto effetti obbligatori.
- Quando la legge individua direttamente il concessionario come soggetto passivo d'imposta, non è normalmente decisivo qualificare civilisticamente il rapporto come concessione reale o personale.
- L'assenza di dati catastali dettagliati nel contratto non determina automaticamente la nullità della clausola, se il bene può essere identificato attraverso altri elementi e l'atto successivo serve soltanto a completare l'identificazione catastale.
- Per gli immobili la cui base imponibile è determinata in base ai valori contabili, il costo fiscalmente rilevante comprende il costo complessivo di costruzione, inclusi i contributi pubblici ricevuti; tali contributi non possono essere sottratti salvo una specifica previsione normativa.
- La parte che perde il ricorso per cassazione può essere condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
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