Cassazione Penale, Sentenza n. 7263/2023 del 21/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso deduceva due censure principali: (1) violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 597 c.p.p. per il mancato riconoscimento del beneficio della non menzione della condanna, senza adeguata motivazione della Corte sull'eventuale diniego; (2) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 350, comma 7, c.p.p. per la ritenuta inutilizzabilità delle dichiarazioni spontanee rese dall'imputato alla polizia giudiziaria nel giudizio abbreviato. Inoltre il Procuratore Generale nel suo scritto ha chiesto l'annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione di alcuni reati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso in parte: ha ritenuto il secondo motivo manifestamente infondato e inammissibile (le dichiarazioni dell'imputato non erano decisive e la responsabilità era fondata su elementi autonomi; inoltre non era stato dedotto un interesse concreto dell'imputato a sollevare l'eccezione), mentre ha ritenuto fondato il primo motivo relativo al mancato esame della richiesta di non menzione. Ha annullato con rinvio la decisione sull'opposizione al beneficio della non menzione e ha disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Palermo per nuovo esame. Inoltre ha dichiarato estinte per prescrizione tutte le condotte di emissione di fatture per operazioni inesistenti (capo K) consumate fino al 2014, annullando senza rinvio quelle statuizioni; ha disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello per la rideterminazione della pena complessiva (tenendo conto dell'annullamento delle fattispecie prescritte) e per valutare nuovamente la concedibilità del beneficio della non menzione.
Norme richiamate
art. 640‑bis cod. pen.
Norma applicata per la contestazione del reato di truffa aggravata finalizzata al conseguimento di erogazioni pubbliche; la Corte ha confermato la responsabilità del ricorrente per tale reato sulla base degli elementi istruttori.
art. 8 D.Lgs. 74/2000
Norma applicata per il delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti; la Corte ha precisato che si tratta di reato istantaneo che si consuma all'atto di emissione della fattura (o, per più episodi nello stesso periodo d'imposta, all'emissione dell'ultima).
art. 597 cod. proc. pen.
Riferimento procedurale in relazione al beneficio della non menzione: la Corte ha richiamato l'obbligo del giudice di motivare espressamente quando concede un beneficio (es. sospensione condizionale) ma ne nega un altro (es. non menzione), indicando ragioni favorevoli e contrarie; l'assenza di motivazione ha determinato l'annullamento con rinvio.
art. 350, comma 7, cod. proc. pen.
Norma che disciplina le dichiarazioni rese dall'indagato alla polizia giudiziaria: la difesa sosteneva la loro utilizzabilità nel giudizio abbreviato, ma la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché la condanna si fondava su elementi autonomi e perché non era stato allegato un interesse concreto dell'imputato a far valere l'errore.
art. 351 cod. proc. pen.
Richiamata nella motivazione per distinguere la qualificazione delle dichiarazioni; la Corte ha osservato che in secondo grado quelle dichiarazioni erano qualificate come rese ai sensi dell'art. 351 e non dell'art. 350, comma 7.
art. 23, comma 8, D.L. 137/2020 (convertito)
Norma richiamata per la trasmissione della requisitoria scritta del Procuratore Generale; il PG ha chiesto l'annullamento senza rinvio per prescrizione di alcune condotte.
Massime di principio
- Quando il giudice concede uno dei benefici connessi alla pena (es. sospensione condizionale) e ne nega un altro (es. non menzione), è necessario che la sentenza motivi specificamente le ragioni a favore dell'uno e le ragioni contrarie all'altro; l'assenza di motivazione giustifica annullamento e rinvio.
- Le dichiarazioni spontanee rese dall'indagato alla polizia giudiziaria possono essere oggetto di valutazione nel giudizio abbreviato, ma la doglianza sulla loro utilizzabilità richiede che la parte indichi l'interesse concreto e in che misura quelle dichiarazioni avrebbero potuto incidere sull'esito, altrimenti il motivo può risultare inammissibile.
- Il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti è reato istantaneo: si considera consumato all'atto dell'emissione della fattura o, per più emissioni nello stesso periodo d'imposta, all'ultima emissione; ciò rileva ai fini del computo della prescrizione.
- Se alcune condotte risultano prescritte, la corte di legittimità può annullare quelle statuizioni senza rinvio e rinviare ad altra sezione per la rideterminazione della pena residua e per la valutazione di benefici processuali o sostanziali.
- Per contestare efficacemente la valutazione probatoria della sentenza occorre mostrare la rilevanza concreta degli elementi censurati rispetto alla decisione; altrimenti il ricorso può essere dichiarato inammissibile o infondato.
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