Sentenza del 20/12/2018 n. 9268 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Correzione della sentenza - Termine di impugnazione - Decorrenza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato affermato che, se la correzione riguarda un errore capace di generare un’obiettiva incertezza sul contenuto della sentenza, il termine annuale per l’appello decorre dalla data di deposito del provvedimento di correzione. La correzione, in tale situazione, assume rilievo ai fini della piena conoscibilità della decisione e della decorrenza del termine di impugnazione.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la decorrenza del termine annuale per proporre appello dopo la correzione della sentenza di primo grado. In particolare, occorre stabilire se il termine decorra dal deposito della sentenza originaria oppure dal deposito del provvedimento di correzione, quando l’errore corretto sia idoneo a creare un’obiettiva ambiguità sul contenuto effettivo della decisione.
Norme richiamate
Art. 288 c.p.c.
Disciplina il procedimento di correzione degli errori materiali o di calcolo presenti nei provvedimenti giudiziari. La correzione può incidere sulla decorrenza del termine di impugnazione quando elimina un’ambiguità obiettiva sul contenuto della decisione.
Art. 327 c.p.c.
Prevede il termine lungo per impugnare la sentenza, decorrente dalla pubblicazione o dal deposito della decisione. Quando interviene una correzione rilevante ai fini della comprensione del dispositivo o della motivazione, il termine decorre dal deposito del provvedimento correttivo.
Massime di principio
- La semplice correzione di un errore materiale non sposta automaticamente il termine per impugnare: è necessario che l’errore abbia creato un’obiettiva ambiguità sul contenuto della sentenza.
- Quando la correzione è indispensabile per comprendere con certezza la decisione, il termine annuale per l’appello decorre dal deposito del provvedimento di correzione.
- La decorrenza dal provvedimento correttivo tutela il diritto di difesa, perché il termine non può iniziare prima che la parte possa conoscere in modo chiaro il contenuto effettivo della pronuncia.
- In situazioni analoghe occorre verificare concretamente la natura dell’errore e il suo impatto sulla portata della decisione, distinguendo tra errore meramente formale e errore capace di generare ambiguità interpretativa.
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