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Sentenza

Sentenza n. 15206/2026 - Roma, Sezione 4

per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall’Amministrazione intimata in or-dine all’istanza di riesame e di annullamento in autotutela, del provvedi-mento prot. CDG-0457359-P del 13.09.2017, avente ad oggetto il metodo di calcolo da applicare per la determinazione dell’importo dovuto alla Co.meri S.p.A. in liquidazione a titolo di compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione per gli anni 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 in relazione al Contratto di affidamento del 9.05.2005, Rep. n. 56969, avente ad oggetto le attività di realizzazione dell’Opera c.d. Megalotto DG 21/04, e di ogni atto ad esso presupposto, antecedente, conseguenziale o comunque connesso, con conseguente adozione del provvedimento corretto; nonché per l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione intimata di provvedere in ordine alla menzionata istanza, secondo le proprie competenze; nonché per la condanna della stessa Amministrazione intimata a provvedere in ordine alla menzionata istanza, secondo le proprie competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3, c.p.a.

Giustizia amministrativa202606532

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IVSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato da ANAS sull’istanza del 7 ottobre 2025 di riesame e annullamento in autotutela del provvedimento del 13 settembre 2017, relativo al metodo di calcolo delle compensazioni dei prezzi dei materiali da costruzione per gli anni 2009-2014

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società, appaltatrice dei lavori relativi al Megalotto DG 21/04 e in liquidazione, ha chiesto di accertare l’illegittimità del silenzio di ANAS sulla propria istanza del 7 ottobre 2025, diretta a ottenere il riesame e l’annullamento in autotutela del provvedimento del 13 settembre 2017 sulla determinazione delle compensazioni per gli anni 2009-2014. La società sosteneva che tale provvedimento fosse divenuto contrario alla legge e alla sua ratio, nonché ai principi di correttezza e buona amministrazione, e chiedeva che fosse accertato l’obbligo di provvedere entro trenta giorni, con nomina di un commissario ad acta. Il provvedimento del 2017 era già stato impugnato dalla medesima società e il ricorso era stato respinto con sentenza del TAR Lazio n. 8120/2024, passata in giudicato. ANAS ha eccepito l’inammissibilità del nuovo ricorso per assenza di un obbligo giuridico di pronunciarsi sull’istanza di autotutela e ne ha contestato la fondatezza.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo fondata l’eccezione di ANAS: non sussiste un obbligo dell’amministrazione di pronunciarsi su un’istanza privata volta a sollecitare l’esercizio dell’autotutela, né il relativo riesame può essere imposto mediante l’azione avverso il silenzio. La conclusione è a maggior ragione valida perché il provvedimento oggetto della richiesta era già stato sottoposto a giudizio e le censure della società erano state respinte con sentenza passata in giudicato. L’inerzia di ANAS non integra una violazione della buona fede, ma è coerente con la stabilità dei rapporti giuridici e con il rispetto del giudicato: imporre una nuova pronuncia sulla stessa questione contrasterebbe con l’effetto conformativo e la certezza derivanti dalla sentenza n. 8120/2024. La società è stata condannata a rifondere ad ANAS le spese di lite, liquidate in euro 3.000, oltre agli oneri accessori di legge, se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    non sussiste alcun obbligo per l’amministrazione di pronunciarsi su un’istanza volta a ottenere un provvedimento in via di autotutela, non essendo coercibile dall’esterno l’attivazione del procedimento di riesame della legittimità dell’atto amministrativo mediante l’istituto del silenzio-rifiuto

    L’azione contro il silenzio presuppone un obbligo giuridico dell’amministrazione di concludere il procedimento; tale obbligo non sussiste per la mera istanza del privato che sollecita l’autotutela.

  • art. 117, comma 3, c.p.a.

    non sussiste alcun obbligo per l’amministrazione di pronunciarsi su un’istanza volta a ottenere un provvedimento in via di autotutela, non essendo coercibile dall’esterno l’attivazione del procedimento di riesame della legittimità dell’atto amministrativo mediante l’istituto del silenzio-rifiuto

    La nomina del commissario ad acta richiesta nell’ambito dell’azione sul silenzio non può essere disposta quando manca, a monte, l’obbligo dell’amministrazione di pronunciarsi sull’istanza di autotutela.

Massime di principio

  • L’azione avverso il silenzio è inammissibile quando l’istanza inevasa sollecita esclusivamente l’esercizio dell’autotutela, poiché il privato non può rendere coercibile l’avvio del riesame in assenza di uno specifico obbligo giuridico di provvedere.
  • Quando il provvedimento che si chiede di riesaminare è già stato oggetto di una sentenza passata in giudicato sfavorevole al richiedente, non sussiste un obbligo di nuova pronuncia sulla medesima questione; l’inerzia amministrativa è coerente con la stabilità dei rapporti giuridici e con il rispetto dell’effetto conformativo e della certezza del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione e riparto
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneEffetto conformativo e riedizione del potere

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