Sentenza n. 15206/2026 - Roma, Sezione 4
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall’Amministrazione intimata in or-dine all’istanza di riesame e di annullamento in autotutela, del provvedi-mento prot. CDG-0457359-P del 13.09.2017, avente ad oggetto il metodo di calcolo da applicare per la determinazione dell’importo dovuto alla Co.meri S.p.A. in liquidazione a titolo di compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione per gli anni 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 in relazione al Contratto di affidamento del 9.05.2005, Rep. n. 56969, avente ad oggetto le attività di realizzazione dell’Opera c.d. Megalotto DG 21/04, e di ogni atto ad esso presupposto, antecedente, conseguenziale o comunque connesso, con conseguente adozione del provvedimento corretto; nonché per l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione intimata di provvedere in ordine alla menzionata istanza, secondo le proprie competenze; nonché per la condanna della stessa Amministrazione intimata a provvedere in ordine alla menzionata istanza, secondo le proprie competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3, c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato da ANAS sull’istanza del 7 ottobre 2025 di riesame e annullamento in autotutela del provvedimento del 13 settembre 2017, relativo al metodo di calcolo delle compensazioni dei prezzi dei materiali da costruzione per gli anni 2009-2014
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società, appaltatrice dei lavori relativi al Megalotto DG 21/04 e in liquidazione, ha chiesto di accertare l’illegittimità del silenzio di ANAS sulla propria istanza del 7 ottobre 2025, diretta a ottenere il riesame e l’annullamento in autotutela del provvedimento del 13 settembre 2017 sulla determinazione delle compensazioni per gli anni 2009-2014. La società sosteneva che tale provvedimento fosse divenuto contrario alla legge e alla sua ratio, nonché ai principi di correttezza e buona amministrazione, e chiedeva che fosse accertato l’obbligo di provvedere entro trenta giorni, con nomina di un commissario ad acta. Il provvedimento del 2017 era già stato impugnato dalla medesima società e il ricorso era stato respinto con sentenza del TAR Lazio n. 8120/2024, passata in giudicato. ANAS ha eccepito l’inammissibilità del nuovo ricorso per assenza di un obbligo giuridico di pronunciarsi sull’istanza di autotutela e ne ha contestato la fondatezza.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo fondata l’eccezione di ANAS: non sussiste un obbligo dell’amministrazione di pronunciarsi su un’istanza privata volta a sollecitare l’esercizio dell’autotutela, né il relativo riesame può essere imposto mediante l’azione avverso il silenzio. La conclusione è a maggior ragione valida perché il provvedimento oggetto della richiesta era già stato sottoposto a giudizio e le censure della società erano state respinte con sentenza passata in giudicato. L’inerzia di ANAS non integra una violazione della buona fede, ma è coerente con la stabilità dei rapporti giuridici e con il rispetto del giudicato: imporre una nuova pronuncia sulla stessa questione contrasterebbe con l’effetto conformativo e la certezza derivanti dalla sentenza n. 8120/2024. La società è stata condannata a rifondere ad ANAS le spese di lite, liquidate in euro 3.000, oltre agli oneri accessori di legge, se dovuti.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
non sussiste alcun obbligo per l’amministrazione di pronunciarsi su un’istanza volta a ottenere un provvedimento in via di autotutela, non essendo coercibile dall’esterno l’attivazione del procedimento di riesame della legittimità dell’atto amministrativo mediante l’istituto del silenzio-rifiuto
L’azione contro il silenzio presuppone un obbligo giuridico dell’amministrazione di concludere il procedimento; tale obbligo non sussiste per la mera istanza del privato che sollecita l’autotutela.
art. 117, comma 3, c.p.a.
non sussiste alcun obbligo per l’amministrazione di pronunciarsi su un’istanza volta a ottenere un provvedimento in via di autotutela, non essendo coercibile dall’esterno l’attivazione del procedimento di riesame della legittimità dell’atto amministrativo mediante l’istituto del silenzio-rifiuto
La nomina del commissario ad acta richiesta nell’ambito dell’azione sul silenzio non può essere disposta quando manca, a monte, l’obbligo dell’amministrazione di pronunciarsi sull’istanza di autotutela.
Massime di principio
- L’azione avverso il silenzio è inammissibile quando l’istanza inevasa sollecita esclusivamente l’esercizio dell’autotutela, poiché il privato non può rendere coercibile l’avvio del riesame in assenza di uno specifico obbligo giuridico di provvedere.
- Quando il provvedimento che si chiede di riesaminare è già stato oggetto di una sentenza passata in giudicato sfavorevole al richiedente, non sussiste un obbligo di nuova pronuncia sulla medesima questione; l’inerzia amministrativa è coerente con la stabilità dei rapporti giuridici e con il rispetto dell’effetto conformativo e della certezza del giudicato.
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