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Sentenza

Sentenza n. 4766/2026 - Roma, Sezione 3T

per l’opposizione al decreto ingiuntivo 5807/23 del TAR Lazio, Roma, Sezione III-ter, emesso a favore del Gestore dei Servizi Energetici s.p.a.

Giustizia amministrativa202312784

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: decreto ingiuntivo del TAR Lazio per la restituzione di incentivi del Conto Termico dichiarati indebitamente percepiti a seguito di decadenza

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (beneficiario incentivi)

Prevale il privato

La controversia

L’opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo con cui gli era stato richiesto il pagamento di euro 6.326,85, oltre interessi legali e spese, corrispondenti agli incentivi erogati dal GSE ai sensi del D.M. 16 febbraio 2016 e successivamente oggetto di decadenza con provvedimento del 22 dicembre 2021, non impugnato nei termini. Il primo motivo ha dedotto il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Il secondo ha denunciato la violazione dell’art. 42, comma 3, d.lgs. 28/2011 e dell’art. 21-nonies l. 241/1990. Il terzo ha contestato la violazione della convenzione stipulata con il GSE. Il quarto ha lamentato la lesione dell’affidamento del privato. Sono state inoltre richieste la chiamata in giudizio del tecnico che aveva curato la pratica di ammissione agli incentivi, un ordine di riesame al GSE e, in subordine, una CTU. Nel corso del giudizio l’opponente ha documentato pagamenti per complessivi euro 6.476,85, sostenendo l’intervenuta estinzione della pretesa, mentre il GSE ha dedotto che i pagamenti dovevano essere imputati anzitutto a interessi e spese, ai sensi dell’art. 1194 c.c., e che residuava un saldo.

La decisione

Il TAR ha affermato la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, rilevando che la pretesa restitutoria deriva direttamente dall’esercizio del potere pubblicistico di verifica e decadenza dagli incentivi previsto dall’art. 42 d.lgs. 28/2011. Il GSE, nell’accertare la non spettanza degli incentivi e disporne la restituzione, agisce quale pubblica amministrazione mediante poteri autoritativi, non come semplice controparte contrattuale. Le somme restituende restano quindi collegate al rapporto pubblicistico di ammissione agli incentivi e rientrano nella giurisdizione esclusiva ex art. 133, comma 1, lett. o), c.p.a. Il giudice dell’opposizione può verificare la perdurante esistenza e l’efficacia del provvedimento di decadenza posto a fondamento del credito, ma non può sindacarne incidentalmente la legittimità, poiché il provvedimento si è consolidato per mancata tempestiva impugnazione. Sono state pertanto dichiarate inammissibili le censure relative alla violazione dell’art. 42 d.lgs. 28/2011, dell’art. 21-nonies l. 241/1990, della convenzione e dell’affidamento, in quanto avrebbero dovuto essere proposte con un’azione di annullamento nel termine decadenziale dell’art. 29 c.p.a. Quanto ai pagamenti, il TAR ha applicato il principio secondo cui il creditore deve provare il credito e il debitore i fatti estintivi, modificativi o impeditivi. I versamenti effettuati non estinguono automaticamente il capitale, poiché, in mancanza del consenso del creditore, devono essere imputati anzitutto a interessi e spese ai sensi dell’art. 1194 c.c. L’opposizione è stata quindi accolta nei limiti della sopravvenuta parziale estinzione: il decreto ingiuntivo è stato revocato, ma l’opponente è stato condannato al pagamento del saldo residuo, da quantificare detraendo i versamenti complessivi di euro 6.476,85. Non sono state ritenute necessarie la chiamata del tecnico, l’istanza di riesame e la CTU. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • D.M. 16 febbraio 2016

    Disciplina degli incentivi energetici cui si riferivano le somme erogate dal GSE e successivamente dichiarate non spettanti.

  • art. 42 d.lgs. 28/2011

    Attribuisce al GSE il potere di verifica sulla spettanza degli incentivi; l’esercizio di tale potere può condurre alla decadenza e alla conseguente restituzione delle somme indebitamente erogate.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    Invocato dall’opponente in relazione alla legittimità della decadenza, ma la relativa censura è stata ritenuta inammissibile perché il provvedimento non era stato tempestivamente impugnato.

  • art. 133, comma 1, lett. o), c.p.a.

    “ogni domanda, di annullamento o di accertamento, finalizzata all’esatta determinazione degli incentivi, in virtù del nesso di necessaria strumentalità tra gli incentivi stessi e la produzione di energia”

    La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo comprende anche le pretese restitutorie relative a incentivi energetici indebitamente erogati, quando derivano dall’esercizio di poteri pubblicistici del GSE.

  • art. 29 c.p.a.

    Il termine decadenziale per l’azione di annullamento impedisce di contestare incidentalmente la legittimità di un provvedimento amministrativo ormai consolidato.

  • art. 2697 c.c.

    Nell’opposizione a decreto ingiuntivo l’onere della prova segue la posizione sostanziale: il creditore prova il credito e il debitore prova i fatti impeditivi, modificativi o estintivi.

  • art. 1194 c.c.

    “Il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore”

    I pagamenti parziali devono essere imputati prima agli interessi e alle spese e solo successivamente al capitale, salvo consenso del creditore a una diversa imputazione.

Massime di principio

  • Le controversie relative alla restituzione di incentivi energetici indebitamente erogati rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo quando la pretesa restitutoria deriva dall’esercizio dei poteri pubblicistici di verifica e decadenza del GSE, poiché resta strumentalmente collegata al rapporto pubblicistico di ammissione agli incentivi.
  • Nel giudizio di opposizione a un decreto ingiuntivo fondato su un provvedimento amministrativo di decadenza dagli incentivi, il giudice può verificare l’esistenza e l’efficacia del provvedimento, ma non può sindacarne incidentalmente la legittimità se esso non è stato tempestivamente impugnato davanti al giudice competente.
  • Le contestazioni concernenti la legittimità della decadenza dagli incentivi, la violazione della convenzione o la lesione dell’affidamento devono essere proposte mediante tempestiva azione di annullamento; non possono essere utilizzate successivamente per eludere il termine decadenziale attraverso un’opposizione al decreto ingiuntivo.
  • Nell’opposizione a decreto ingiuntivo l’onere della prova è determinato dalla posizione sostanziale delle parti: il creditore deve dimostrare il credito, mentre il debitore deve provare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi.
  • Il pagamento parziale intervenuto durante il giudizio estingue soltanto la parte del credito effettivamente soddisfatta e, in assenza del consenso del creditore, deve essere imputato prima agli interessi e alle spese e poi al capitale; esso comporta la revoca del decreto ingiuntivo e la decisione sul saldo residuo, non la sopravvenuta carenza di interesse del creditore.

Come è indicizzato

MaterieIncentivi energeticiGiurisdizione e riparto
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneDecadenza e tardivitàOnere della prova e principio dispositivo

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