Cassazione Penale, Sentenza n. 22350/2023 del 23/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello dell'11/03/2022 che aveva confermato la condanna emessa dal GUP del Tribunale di Salerno (rito abbreviato, sent. 01/10/2019) per reati uniti nella continuazione: articoli 73 d.p.r. 309/90 e 337 c.p. (capi 1 e 2) e articoli 648 c.p. e 116 Cod. della Strada (capi 3 e 4). Il difensore ha dedotto due motivi: vizio di motivazione in relazione alla richiesta di applicazione dell'istituto della continuazione tra tutti i reati e violazione di legge per il mancato riconoscimento dell'indice di un unico disegno criminoso, atteso che i reati sarebbero stati commessi nello stesso giorno e in breve arco temporale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi non consentiti e per mancata specificità ai sensi degli artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c) c.p.p., ritenendo le doglianze reiterative di censure già esaminate e corrette dalle decisioni di merito e prive del necessario confronto con le argomentazioni della corte territoriale. La Corte ha richiamato il principio secondo cui, in sede di cognizione, l'onere di indicare e allegare gli elementi specifici che dimostrino l'identità del disegno criminoso grava sul ricorrente. Per tali ragioni non è stato esaminato il merito della contestazione sulla continuazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, d.l. n.137 del 2020 conv. in l. n.176 del 2020
Richiamata per indicare la forma di svolgimento del procedimento (modalità straordinarie introdotte dal d.l.), senza incidenza sul merito; rilevazione procedurale
art. 581, comma 1, cod. proc. pen.
Usata per affermare che il ricorso è inammissibile se proposto con motivi non consentiti; principio di ammissibilità formale delle censure in Cassazione
art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Richiamata per il requisito di specificità delle motivazioni: la Cassazione richiede che le censure siano specifiche e non meri rilievi generici o reiterativi
art. 73 d.p.r. 309/1990
Individuazione del reato di detenzione/traffico di sostanze stupefacenti, fatto ascritto ai capi 1 e 2; utilizzata a fini descrittivi della fattispecie contestata
art. 337 c.p.
Individuazione del reato di resistenza a pubblico ufficiale, fatto ascritto ai capi 1 e 2; rilevante per la distinzione tra reati commessi in flagranza e quelli non in flagranza
art. 648 c.p.
Individuazione del reato di ricettazione (provento di furto), fatto ascritto ai capi 3 e 4; utilizzata per delimitare la diversa natura dei reati contestati
art. 116 Codice della Strada
Individuazione dell'illecito per guida senza patente, fatto ascritto ai capi 3 e 4; rilevante nella motivazione del Tribunale che ha distinto i fatti non in flagranza
Giurisprudenza richiamata (sez. II, n. 2224 del 05/12/2017 - Rv. 271768)
Principio secondo cui, in sede di cognizione, chi invoca la continuazione deve indicare e allegare specifici elementi dai quali desumere l'identità del disegno criminoso; richiamata per giustificare l'inammissibilità della censura generica
Massime di principio
- Per ottenere il riconoscimento della continuazione in sede di giudizio occorre che la parte indichi e produca elementi specifici idonei a dimostrare l'identità del disegno criminoso; mere affermazioni di vicinanza temporale o di identità di matrice non sono sufficienti.
- In Cassazione le censure devono essere consentite dalla legge e presentare la specificità richiesta dagli artt. 581 e 591 c.p.p.; motivi generici, reiterativi o che non affrontano le argomentazioni della corte territoriale sono dichiarati inammissibili.
- La contestazione opportunistica o meramente sanzionatoria (ad es. richiesta di individuare un reato "più grave" e mettere gli altri in continuazione senza specificare ragioni giuridiche e di fatto) è insufficiente a riformare le decisioni di merito.
- Se la motivazione del giudice di merito ha già distinto tra reati commessi in flagranza e reati estranei a quella flagranza, il ricorrente deve confrontarsi specificamente con tali argomentazioni per ottenere una diversa valutazione della continuazione.
- Il rischio di inammissibilità comporta anche conseguenze economiche: la dichiarazione di inammissibilità può accompagnarsi alla condanna alle spese processuali e a sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende), quindi la strategia di impugnazione deve essere valutata con cura.
- Quando si impugna in Cassazione, è fondamentale documentare e strutturare i motivi con riferimenti fattuali e giuridici puntuali, citare elementi probatori e spiegare perché le motivazioni dei giudici di merito sarebbero errate o insufficienti.
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