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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22350/2023 del 23/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello dell'11/03/2022 che aveva confermato la condanna emessa dal GUP del Tribunale di Salerno (rito abbreviato, sent. 01/10/2019) per reati uniti nella continuazione: articoli 73 d.p.r. 309/90 e 337 c.p. (capi 1 e 2) e articoli 648 c.p. e 116 Cod. della Strada (capi 3 e 4). Il difensore ha dedotto due motivi: vizio di motivazione in relazione alla richiesta di applicazione dell'istituto della continuazione tra tutti i reati e violazione di legge per il mancato riconoscimento dell'indice di un unico disegno criminoso, atteso che i reati sarebbero stati commessi nello stesso giorno e in breve arco temporale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi non consentiti e per mancata specificità ai sensi degli artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c) c.p.p., ritenendo le doglianze reiterative di censure già esaminate e corrette dalle decisioni di merito e prive del necessario confronto con le argomentazioni della corte territoriale. La Corte ha richiamato il principio secondo cui, in sede di cognizione, l'onere di indicare e allegare gli elementi specifici che dimostrino l'identità del disegno criminoso grava sul ricorrente. Per tali ragioni non è stato esaminato il merito della contestazione sulla continuazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, d.l. n.137 del 2020 conv. in l. n.176 del 2020

    Richiamata per indicare la forma di svolgimento del procedimento (modalità straordinarie introdotte dal d.l.), senza incidenza sul merito; rilevazione procedurale

  • art. 581, comma 1, cod. proc. pen.

    Usata per affermare che il ricorso è inammissibile se proposto con motivi non consentiti; principio di ammissibilità formale delle censure in Cassazione

  • art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Richiamata per il requisito di specificità delle motivazioni: la Cassazione richiede che le censure siano specifiche e non meri rilievi generici o reiterativi

  • art. 73 d.p.r. 309/1990

    Individuazione del reato di detenzione/traffico di sostanze stupefacenti, fatto ascritto ai capi 1 e 2; utilizzata a fini descrittivi della fattispecie contestata

  • art. 337 c.p.

    Individuazione del reato di resistenza a pubblico ufficiale, fatto ascritto ai capi 1 e 2; rilevante per la distinzione tra reati commessi in flagranza e quelli non in flagranza

  • art. 648 c.p.

    Individuazione del reato di ricettazione (provento di furto), fatto ascritto ai capi 3 e 4; utilizzata per delimitare la diversa natura dei reati contestati

  • art. 116 Codice della Strada

    Individuazione dell'illecito per guida senza patente, fatto ascritto ai capi 3 e 4; rilevante nella motivazione del Tribunale che ha distinto i fatti non in flagranza

  • Giurisprudenza richiamata (sez. II, n. 2224 del 05/12/2017 - Rv. 271768)

    Principio secondo cui, in sede di cognizione, chi invoca la continuazione deve indicare e allegare specifici elementi dai quali desumere l'identità del disegno criminoso; richiamata per giustificare l'inammissibilità della censura generica

Massime di principio

  • Per ottenere il riconoscimento della continuazione in sede di giudizio occorre che la parte indichi e produca elementi specifici idonei a dimostrare l'identità del disegno criminoso; mere affermazioni di vicinanza temporale o di identità di matrice non sono sufficienti.
  • In Cassazione le censure devono essere consentite dalla legge e presentare la specificità richiesta dagli artt. 581 e 591 c.p.p.; motivi generici, reiterativi o che non affrontano le argomentazioni della corte territoriale sono dichiarati inammissibili.
  • La contestazione opportunistica o meramente sanzionatoria (ad es. richiesta di individuare un reato "più grave" e mettere gli altri in continuazione senza specificare ragioni giuridiche e di fatto) è insufficiente a riformare le decisioni di merito.
  • Se la motivazione del giudice di merito ha già distinto tra reati commessi in flagranza e reati estranei a quella flagranza, il ricorrente deve confrontarsi specificamente con tali argomentazioni per ottenere una diversa valutazione della continuazione.
  • Il rischio di inammissibilità comporta anche conseguenze economiche: la dichiarazione di inammissibilità può accompagnarsi alla condanna alle spese processuali e a sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende), quindi la strategia di impugnazione deve essere valutata con cura.
  • Quando si impugna in Cassazione, è fondamentale documentare e strutturare i motivi con riferimenti fattuali e giuridici puntuali, citare elementi probatori e spiegare perché le motivazioni dei giudici di merito sarebbero errate o insufficienti.

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