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Ordinanza

Ordinanza n. 194/2026 - Catania, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del decreto di esproprio 3/2026 e di ogni altro atto prodromico annesso connesso consequenziale conosciuto e non, con condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno.

Giustizia amministrativa202600882

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di esproprio 3/2026 e atti prodromici, con domanda cautelare e richiesta risarcitoria

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il decreto di esproprio 3/2026 e gli atti presupposti, chiedendone l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, nonché la condanna dell'Amministrazione al risarcimento del danno. Nella fase cautelare il Collegio ha rilevato che la decisione di merito era già fissata per la pubblica udienza del 9 luglio 2026. Ha inoltre considerato che non risultavano stipulati contratti né consegnati i lavori e che, secondo una relazione dei Carabinieri di Naso del 7 giugno 2026, gli operai dell'Amministrazione erano intenti soltanto a estirpare le erbacce. Il testo non specifica ulteriori motivi di legittimità dedotti contro il decreto di esproprio.

La decisione

Il TAR ha rigettato la domanda cautelare, ritenendo del tutto insussistente il requisito del pregiudizio grave e irreparabile, a prescindere da ogni ulteriore valutazione nel merito e in rito. La mancanza di stipula del contratto, di consegna dei lavori e l'attività materiale limitata all'estirpazione delle erbacce escludevano, allo stato, un pregiudizio cautelabile con i caratteri della gravità e irreparabilità. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico dei ricorrenti, soccombenti, e liquidate in complessivi 956 euro, oltre accessori di legge se dovuti. La decisione sul merito è stata rinviata alla pubblica udienza già fissata.

Massime di principio

  • La sospensione cautelare di un decreto di esproprio richiede la prova di un pregiudizio grave e irreparabile; tale requisito non sussiste quando, nelle more della decisione di merito, non siano stati stipulati i contratti né consegnati i lavori e l'attività amministrativa sia rimasta a interventi materiali meramente preparatori o di manutenzione.
  • La domanda cautelare può essere rigettata per insussistenza del periculum in mora senza procedere a ulteriori valutazioni sul merito o sulle questioni di rito, quando il pregiudizio grave e irreparabile risulti manifestamente assente.
  • La prossimità della decisione di merito, unitamente all'assenza di attività esecutive idonee a produrre un pregiudizio irreversibile, costituisce elemento rilevante nella valutazione della necessità della tutela cautelare.

Come è indicizzato

MaterieDecreto di esproprio e procedimentoTutela cautelare
RamiEspropriazione per pubblica utilitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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