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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13960/2024 del 05/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna a 3 mesi di reclusione per occupazione abusiva di porzione di demanio marittimo (art. 633 c.p.). Le censure erano: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per presunta mancata valutazione delle deduzioni in appello circa l'inesistenza di significative compressioni dell'uso del bene pubblico e l'asserita conformità dell'operato alle indicazioni del tecnico Binaccioni; 2) mancata considerazione delle osservazioni del tecnico di parte sulle anomalie nelle misurazioni; 3) assenza dell'elemento soggettivo perché l'imputato si sarebbe limitato a seguire il tecnico e avrebbe rimosso immediatamente tre ombrelloni rilevati oltre l'area concessa; 4) mancata valutazione dell'alternativa difensiva e della regola del giudizio oltre ogni ragionevole dubbio; 5) errato diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. in ragione della lieve entità dell'occupazione e del comportamento tenuto al momento dell'accertamento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i primi motivi si riducessero a richiesta di rinnovata valutazione del merito probatorio, e che la Corte di appello avesse fornito una motivazione analitica e persuasiva: la difesa tecnica non dimostrava che un diverso sistema di misurazione avrebbe giustificato uno spostamento di 17 metri; il consulente di parte non poteva ribaltare gli accertamenti dell'Ufficio Marittimo senza riscontri tecnici; la collocazione di ombrelloni, lettini e sedie sul demanio indicava la volontà di occupare e trarne profitto, quindi era presente l'elemento soggettivo; la concessione suppletiva non sanava il reato nella parte retrostante lo stabilimento. Quanto a 131-bis, la Corte di merito aveva motivatamente escluso la non punibilità perché il ricorrente aveva posto in essere condotte analoghe in passato, denotando propensione a reati della stessa natura. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 633 cod. pen.

    Norma applicata per il reato di occupazione abusiva del demanio marittimo; la Corte ha ritenuto assimilabili le condotte consistenti nel posizionamento di ombrelloni, lettini e sedie sul demanio come manifestazione della volontà di invadere il bene altrui e trarne profitto.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Richiesta di riconoscimento della causa di non punibilità per tenuità del fatto. La Corte d'appello ha negato il beneficio sulla base della reiterazione di comportamenti analoghi, rilevando propensione del reo a commettere reati della stessa natura; la Cassazione ha ritenuto non ammissibile la rivalutazione di merito proposta.

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020

    Norma procedurale che consente lo svolgimento del procedimento con contraddittorio scritto; il procedimento di cassazione si è celebrato con questa modalità.

  • art. 533 cod. proc. pen.

    Riferimento al principio del giudizio oltre ogni ragionevole dubbio; la Corte ha ricordato che l'introduzione di tale formulazione non ha ampliato i poteri della Cassazione a rivedere il merito probatorio, il cui sindacato resta limitato alla verifica della logica e della completezza della motivazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede le conseguenze processuali dell'inammissibilità del ricorso in Cassazione; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non è chiamata a rinnovare la valutazione di merito sulle prove: contestazioni che chiedono una diversa valutazione della capacità dimostrativa degli elementi probatori sono spesso inammissibili se non indicano un travisamento specifico delle fonti di prova.
  • In contestazioni tecniche (misurazioni, rilievi) è necessario produrre accertamenti tecnici che contraddicano in modo preciso e dettagliato gli esiti dell'accertamento ufficiale; mere perplessità del consulente di parte, non corroborate da elementi tecnici, hanno scarsa efficacia.
  • Per il riconoscimento della causa di non punibilità per tenuità (art. 131-bis) è determinante la valutazione complessiva della gravità, dell'entità della condotta e della personalità del reo; la presenza di condotte analoghe reiterate può giustificare il diniego.
  • La rimozione immediata di alcuni effetti dell'illecito (es. spostamento di ombrelloni) non esclude automaticamente la responsabilità penale se resta provata l'intenzione di occupare il bene e l'effettiva invasione del demanio.
  • Chi impugna una decisione in Cassazione dovrebbe articolare in modo autosufficiente e circostanziato i presunti errori di fatto o di diritto, indicando esattamente quali passaggi motivazionali sarebbero illogici o omessi, per evitare l'inammissibilità del ricorso.

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