Sentenza n. 4548/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento dell’Ambasciata d’Italia ad Islamabad rispetto al dovere di ricezione e formalizzazione della domanda di visto di ingresso da parte del ricorrente in possesso di nulla osta per lavoro subordinato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento dell'Ambasciata d'Italia ad Islamabad sull'attivazione del procedimento per il rilascio di un visto di ingresso per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 117 c.p.a. per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio formatosi sull'istanza volta all'attivazione del procedimento per il rilascio del visto di ingresso in Italia per lavoro subordinato, lamentando il mancato adempimento, da parte della competente sede diplomatica, del dovere di ricevere e formalizzare la domanda nonostante il possesso del nulla osta al lavoro subordinato.
La decisione
Dopo la proposizione del ricorso, l'Ambasciata d'Italia ad Islamabad ha fissato un appuntamento per la presentazione della domanda di visto, determinando l'attivazione del procedimento. Il TAR ha ritenuto che tale attività soddisfacesse la pretesa fatta valere in giudizio e, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a., ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. In applicazione del criterio della soccombenza virtuale, ha condannato il Ministero resistente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 500,00 oltre accessori e al rimborso del contributo unificato se versato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
avverso il silenzio formatosi sull’istanza di attivazione del procedimento volto al rilascio di un visto di ingresso nel territorio dello Stato per motivi di lavoro subordinato
Disciplina l'azione contro il silenzio-inadempimento della pubblica amministrazione; nel caso concreto, l'attivazione del procedimento da parte dell'amministrazione dopo la proposizione del ricorso ha determinato il venir meno dell'interesse alla decisione sul silenzio.
art. 34, comma 5, c.p.a.
l’avvenuta attivazione del procedimento per il rilascio del visto integra il soddisfacimento della pretesa fatta valere in giudizio
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando l'amministrazione, nel corso del giudizio, adotta un'attività idonea a soddisfare integralmente la pretesa azionata.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È stato richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono stati richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio-inadempimento, la fissazione dell'appuntamento per la presentazione della domanda e la conseguente attivazione del procedimento amministrativo soddisfano la pretesa azionata quando essa riguarda esclusivamente l'obbligo dell'amministrazione di ricevere e formalizzare l'istanza; in tal caso il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere.
- Quando l'amministrazione adempie nel corso del giudizio avverso il silenzio, le spese possono essere poste a suo carico in base alla soccombenza virtuale, se il comportamento omissivo che ha dato origine al ricorso rende sostanzialmente fondata l'iniziativa processuale del ricorrente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 11 mar 2026Sentenza n. 535/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 11 mar 2026Sentenza n. 536/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 11 mar 2026Sentenza n. 537/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 11 mar 2026Sentenza n. 538/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 11 mar 2026Sentenza n. 539/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 11 mar 2026Sentenza n. 77/2026 - Trieste, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →