Cassazione Civile, Ordinanza n. 13985/2024 del 20/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda cartelle di pagamento per IVA, IRES e IRAP relative alle annualità 1999-2002, notificate a una società ritenuta responsabile in solido con il debitore principale a seguito di scissione societaria. I giudici di merito avevano annullato le cartelle perché notificate oltre il termine di decadenza di cui all'art. 25 del d.P.R. n. 602/1973, ritenendo irrilevante che gli stessi atti fossero stati notificati anche alla debitrice principale, la quale non li aveva impugnati. L'agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione dell'art. 25 del d.P.R. n. 602/1973 e dell'art. 173, commi 12 e 13, del d.P.R. n. 917/1986, sostenendo che il termine di decadenza non dovesse valere nei confronti del coobbligato solidale da scissione secondo la ricostruzione adottata dalla sentenza impugnata. Nel corso del giudizio la contribuente ha depositato documentazione attestante l'intervenuta definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo ai sensi della normativa sulla rottamazione ter, con conseguente impegno ex lege a rinunciare al ricorso, chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
La decisione
La Corte ha preso atto della definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo intervenuta nel corso del giudizio, documentata dalla contribuente, e ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ai sensi della disciplina sulla definizione agevolata. Ha inoltre disposto le spese secondo il criterio indicato nel provvedimento e ha escluso i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 25 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
È richiamato come termine di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento; i giudici di merito avevano ritenuto tardiva la notifica nei confronti della coobbligata solidale.
art. 173, commi 12 e 13, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
È invocato dal ricorrente come norma sulla responsabilità solidale conseguente alla scissione societaria.
art. 3, comma 5, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
Costituisce il fondamento della definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo che ha comportato l'impegno a rinunciare al ricorso e la cessazione della materia del contendere.
l. 17 dicembre 2018, n. 136
Norma di conversione della disciplina sulla definizione agevolata richiamata dalla contribuente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte esclude la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato in ragione dell'estinzione per definizione agevolata.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di cassazione, intervenga una definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione con documentata adesione alla procedura e correlato impegno alla rinuncia al ricorso, la causa può essere dichiarata estinta per cessazione della materia del contendere.
- La definizione agevolata dei ruoli determina l'arresto del processo e impedisce la prosecuzione della decisione sul merito delle censure, ove ne risulti provata l'effettiva applicazione alle cartelle oggetto del giudizio.
- In presenza di estinzione del giudizio per definizione agevolata, non operano i presupposti per il raddoppio del contributo unificato previsto per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso.
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