Cassazione Civile, Ordinanza n. 30794/2022 del 19/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Il Ministero della Giustizia ha impugnato in cassazione il decreto della Corte d'appello di Milano che, in sede di opposizione ex art. 5-ter L. n. 89/2001, aveva parzialmente accolto la domanda di equa riparazione proposta da un soggetto che aveva partecipato come creditore a una procedura fallimentare aperta nel 2006 e ancora pendente al momento della domanda. Il Ministero ha dedotto due censure: primo, violazione dell'art. 6 CEDU e dell'art. 2 L. n. 89/2001, sostenendo che la Corte territoriale avesse applicato in modo rigido il comma 2-bis dell'art. 2, ritenendo sempre irragionevole una procedura concorsuale durata oltre sei anni, senza considerare la complessità del fallimento e senza consentire una durata ragionevole anche fino a sette anni; secondo, violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per il regolamento delle spese, lamentando che la Corte d'appello non avesse compensato le spese o comunque le avesse poste integralmente a suo carico, in misura ritenuta eccessiva rispetto all'indennizzo riconosciuto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che, per le domande soggette ratione temporis al comma 2-bis dell'art. 2 L. n. 89/2001, la durata ragionevole delle procedure concorsuali è fissata normativamente in sei anni e che il superamento di tale termine integra irragionevolezza per la parte eccedente, senza margini per applicare il precedente orientamento giurisprudenziale fondato sulla valutazione della complessità. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, osservando che la valutazione sulla compensazione delle spese e sulla loro liquidazione rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sindacabile solo per violazione del principio che esclude la condanna della parte vittoriosa; nel caso concreto il Ministero era risultato soccombente nella fase di opposizione. La Corte ha quindi confermato la condanna del Ministero al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del procuratore antistatario della controparte, escludendo altresì l'applicazione del raddoppio del contributo unificato per le amministrazioni statali.
Norme richiamate
art. 5-ter L. n. 89/2001
individua il rimedio oppositivo avverso il decreto di liquidazione dell'equa riparazione
art. 6 CEDU
parametro convenzionale della ragionevole durata del processo
art. 2, commi 2 e segg., L. n. 89/2001
detta i criteri per accertare e liquidare l'equa riparazione per violazione della ragionevole durata
art. 2, comma 2-bis, L. n. 89/2001
per le procedure concorsuali stabilisce un termine di ragionevole durata di sei anni, da applicare in modo perentorio per i ricorsi soggetti alla norma
art. 4 L. n. 89/2001
la domanda di equa riparazione è proponibile anche in pendenza del procedimento presupposto, per effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale
art. 91 c.p.c.
le spese seguono la soccombenza e non possono essere poste a carico della parte vittoriosa
art. 92 c.p.c.
la compensazione delle spese è rimessa alla discrezionalità del giudice nei casi consentiti
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma sul vizio di violazione o falsa applicazione di legge dedotto con il ricorso per cassazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
il raddoppio del contributo unificato non si applica al Ministero della Giustizia secondo l'orientamento richiamato
Massime di principio
- Per le domande di equa riparazione soggette al regime dell'art. 2, comma 2-bis, L. n. 89/2001, la durata ragionevole delle procedure concorsuali è fissata in sei anni e il superamento di tale soglia determina, per la parte eccedente, irragionevole durata risarcibile, senza che sia necessario un ulteriore giudizio di complessità caso per caso se la norma è applicabile ratione temporis.
- La disciplina sopravvenuta dell'art. 2, comma 2-bis, L. n. 89/2001 prevale sul precedente orientamento giurisprudenziale che, in assenza di un termine normativo, commisurava la ragionevole durata delle procedure concorsuali alla complessità del caso concreto.
- Nel giudizio di legittimità sulle spese, la censura è ammissibile solo se si deduce la violazione del principio per cui le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa; restano invece riservate al giudice di merito la valutazione sulla compensazione e la quantificazione delle spese entro i limiti di legge e di tariffa.
- Quando la fase di opposizione in materia di equa riparazione si conclude con soccombenza dell'opponente, il giudice può porre integralmente a suo carico le spese di lite applicando il criterio generale della soccombenza.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 19 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 30721/2022 del 19/10/2022
- ordinanza_civile · 19 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 30729/2022 del 19/10/2022
- ordinanza_civile · 19 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 30730/2022 del 19/10/2022
- ordinanza_civile · 19 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 30731/2022 del 19/10/2022
- ordinanza_civile · 19 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 30732/2022 del 19/10/2022
- ordinanza_civile · 19 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 30735/2022 del 19/10/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →