Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 467/2026 - Catania, Sezione 2

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 5736/24 Tribunale di Catania-Sezione Lavoro;

Giustizia amministrativa202502601

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, che riconosceva il diritto alla Carta elettronica per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente scolastica)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 5736/2024 del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, notificata in forma esecutiva il 7 aprile 2025 e passata in giudicato il 19 giugno 2025. La sentenza aveva riconosciuto il diritto della docente al beneficio economico previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per complessivi 1.000 euro, da attribuire sotto forma di Carta elettronica, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994. A fronte della mancata esecuzione da parte del Ministero, la ricorrente ha agito in ottemperanza dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per le azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 e successive modifiche.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente ritenuto rispettato il termine dilatorio di 120 giorni, poiché il ricorso era stato notificato il 1 dicembre 2025, oltre sette mesi dopo la notificazione del titolo esecutivo. Ha inoltre accertato il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, requisito necessario per l'ottemperanza a sentenze estranee alla giurisdizione amministrativa. Nel merito, ha rilevato che la pretesa della ricorrente trovava pieno fondamento nel giudicato e ha ordinato al Ministero di porre in essere gli adempimenti necessari ad attribuire 1.000 euro sotto forma di Carta elettronica, oltre interessi o rivalutazione dalla data del diritto all'accredito fino alla concreta attribuzione, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato sin d'ora un commissario ad acta, individuato nel responsabile della Direzione Generale competente del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 60 giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Costituisce il fondamento sostanziale del diritto della docente al beneficio economico della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione.

  • art. 22, comma 36, l. 724/1994

    È richiamato quale base per il riconoscimento di interessi o rivalutazione dalla data del diritto all'accredito fino alla concreta attribuzione.

  • art. 14 d.l. 669/1996 e successive modifiche

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima della proposizione di azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione; il TAR ne ha verificato il rispetto.

  • art. 26, comma 1, c.p.a.

    Richiamato, insieme all'art. 93 c.p.c., per la disciplina delle spese processuali e della loro distrazione.

  • art. 93, comma 1, c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori antistatari della parte vittoriosa.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza può essere proposto davanti al giudice amministrativo per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando la controversia rientra nell'ambito della giurisdizione amministrativa di ottemperanza.
  • Per l'azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione deve essere rispettato il termine dilatorio di 120 giorni decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo; il ricorso proposto dopo tale termine è procedibile sotto questo profilo.
  • Accertata l'inottemperanza a un giudicato che riconosce una prestazione amministrativa determinata o determinabile, il giudice dell'ottemperanza ordina all'amministrazione di adottare gli atti necessari entro un termine prefissato e può nominare sin d'ora un commissario ad acta per l'ulteriore inadempimento.
  • Il commissario ad acta può essere individuato in un responsabile dell'amministrazione obbligata, con facoltà di delega a un funzionario apicale, purché gli siano assegnati poteri e un termine idonei ad assicurare l'esecuzione del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolasticoSpese di lite
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaTermini del procedimentoEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.