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Ordinanza

Ordinanza n. 239/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento - della Graduatoria Provinciale per le Supplenze (GPS) per la provincia di Bologna, valida per l''anno scolastico 2023/2024, nella parte in cui dispone l''inserimento dei ricorrenti nelle fasce aggiuntive 1C e 1D, in quanto possessori di abilitazione all''insegnamento o specializzazione sul sostegno conseguita all''estero, a non ancora munita del riconoscimento da parte del Ministero dell''Istruzione e del Merito; - del Decreto Ministeriale 15 giugno 2023 n. 119, avente ad oggetto: “Procedura straordinaria in attuazione dell''articolo 5, commi da 5 a 17, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44”, nella parte in cui prevede l''inserimento dei ricorrenti nelle fasce aggiuntive 1C e 1D, in quanto possessori di abilitazione all''insegnamento o specializzazione sul sostegno conseguita all''estero, a non ancora munita del riconoscimento da parte del Ministero dell''Istruzione e del Merito, e ne inibisce l''accesso al ruolo (anche mediante la c.d. “call veloce” di cui dell''articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019 n. 159), e segnatamente all''art. 2, comma 2, laddove dispone “La presente procedura non si applica a coloro che sono inclusi nella prima fascia delle GPS o negli elenchi aggiuntivi per i posti di sostegno con riserva di riconoscimento del titolo di specializzazione conseguito all''estero”; - della Circolare Ministeriale 19 luglio 2023 prot. n. 43440 che detta istruzioni operative sulla formazione delle GPS per l''Anno Scolastico 2023/2024, e segnatamente al punto 2 nella parte in cui è scritto “coloro che sono inclusi nella prima fascia delle GPS o nel relativo elenco aggiuntivo con riserva di riconoscimento del titolo di abilitazione, ovvero di specializzazione sul sostegno, conseguito all''estero sono inclusi in un secondo elenco aggiuntivo”; - dell''Avviso del Ministero dell''Istruzione e del Merito prot. 44017 del 20 luglio 2023 di apertura delle funzioni telematiche per la c.d. Call veloce per l''anno scolastico 2023-2024, nella parte in cui preclude ai ricorrenti la presentazione delle istanze di partecipazione all’immissione in ruolo; - di ogni altro atto precedente o successivo, comunque connesso con i provvedimenti impugnati, ivi compreso, per quanto di ragione, il precedente D.M. 6 maggio 2022 n. 112 che disciplina la formazione e l''utilizzo delle GPS per il biennio 2022 – 2024.

Giustizia amministrativa202311280

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Graduatoria provinciale per le supplenze della provincia di Bologna per l’anno scolastico 2023/2024, nonché gli atti ministeriali che collocano in elenchi aggiuntivi con riserva i possessori di titoli esteri non riconosciuti e ne precludono l’accesso alla procedura di immissione in ruolo, inclusa la call veloce

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la graduatoria GPS della provincia di Bologna, il decreto ministeriale n. 119 del 15 giugno 2023, la circolare ministeriale del 19 luglio 2023, l’avviso ministeriale del 20 luglio 2023 e gli ulteriori atti connessi, contestando la disciplina che colloca nelle fasce aggiuntive 1C e 1D o in un secondo elenco aggiuntivo coloro che possiedono un’abilitazione all’insegnamento o una specializzazione sul sostegno conseguita all’estero, ma non ancora riconosciuta dal Ministero, precludendo loro la partecipazione alla procedura straordinaria di immissione in ruolo e alla cosiddetta call veloce. Dall’ordinanza non risultano specificati i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso introduttivo. La pronuncia esamina esclusivamente l’istanza di integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, in ragione dell’elevato numero di controinteressati e della difficoltà di reperirne gli indirizzi.

La decisione

Il TAR autorizza l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati mediante notificazione per pubblici proclami, consistente nella pubblicazione, sui siti istituzionali del Ministero e degli Uffici Scolastici Regionali interessati, di un sunto del ricorso, degli atti impugnati e dell’elenco dei controinteressati. La pubblicazione deve essere richiesta ed eseguita entro il termine perentorio di 20 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza; la prova della pubblicazione deve essere depositata entro 10 giorni dalla pubblicazione stessa. L’inosservanza del primo termine comporta l’improcedibilità del ricorso. L’ordinanza non decide la fondatezza delle censure, né dispone sull’annullamento degli atti impugnati.

Norme richiamate

  • art. 27, comma 2, c.p.a.

    Consente l’integrazione del contraddittorio secondo modalità stabilite dal giudice, anche in presenza di una pluralità di parti interessate.

  • art. 49 c.p.a.

    Costituisce la base normativa per l’integrazione del contraddittorio; nel caso concreto il TAR ne dispone l’esecuzione mediante notificazione per pubblici proclami.

Massime di principio

  • Quando il ricorso coinvolge un numero elevato di controinteressati e il reperimento dei loro indirizzi presenta prevedibili difficoltà, il giudice amministrativo può autorizzare l’integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 c.p.a.
  • L’autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami può essere eseguita mediante pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni interessate di un sunto del ricorso, degli atti impugnati e dell’elenco dei controinteressati, secondo le modalità e i termini fissati dal giudice.
  • Il termine assegnato dal giudice per richiedere ed eseguire la pubblicazione può essere qualificato come perentorio, con previsione dell’improcedibilità del ricorso in caso di inosservanza; la prova dell’avvenuta pubblicazione deve essere depositata nel termine stabilito dall’ordinanza.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo

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