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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00038/2023 del 03/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società cliente)

La controversia

La controversia origina da un contratto di somministrazione continua di gas stipulato il 2 ottobre 2008 tra le parti. In arbitrato, il collegio aveva respinto la domanda di risoluzione proposta dalla fornitrice e la relativa domanda risarcitoria, aveva accertato un debito della controparte per forniture di gas e, al contempo, aveva accolto la domanda di risoluzione proposta dalla cliente per inadempimento della fornitrice, condannando quest'ultima al risarcimento del danno. La fornitrice aveva impugnato il lodo dinanzi alla Corte d'appello, che aveva rigettato l'impugnazione e dichiarato inammissibile la querela di falso. Nel ricorso per cassazione la società ricorrente deduceva: 1) la decadenza degli arbitri e la nullità del lodo per scadenza del termine di deposito, assumendo che la proroga concessa riguardasse solo una decisione parziale su una questione preliminare e non potesse essere utilizzata per un'ordinanza istruttoria; contestava inoltre l'applicazione analogica delle norme sul processo ordinario al giudizio arbitrale; 2) la violazione dell'art. 829 c.p.c. e delle norme ermeneutiche sulla clausola compromissoria, sostenendo che la locuzione 'secondo diritto' dovesse riferirsi solo al diritto sostanziale e non escludesse l'impugnabilità del lodo per violazione di norme di diritto, nonché censurando la mancata valutazione delle dedotte inadempienze della controparte e della quantificazione del danno; 3) l'erronea declaratoria di inammissibilità della querela di falso, sostenendo che i documenti contestati incidevano sull'esito dell'istruttoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile per difetto di autosufficienza, perché non era trascritto il verbale dell'udienza arbitrale relativo alla proroga del termine, e in parte infondato, osservando che la clausola compromissoria richiamava le norme del codice di procedura civile sull'arbitrato e che, secondo l'art. 816-bis c.p.c., gli arbitri potevano adottare ordinanze istruttorie e, in assenza di una specifica pattuizione, decidere se pronunciare un lodo non definitivo o decidere congiuntamente tutte le questioni; ha inoltre rilevato che il termine era stato rispettato e poi prorogato ex lege per l'assunzione dei mezzi di prova. Il secondo motivo è stato giudicato infondato: la Corte ha affermato che l'interpretazione della clausola arbitrale è accertamento di fatto riservato al giudice di merito e che, dopo la riforma del 2006, l'impugnazione del lodo per violazione di norme di diritto sul merito è ammessa solo se espressamente prevista; la formula 'secondo diritto' è stata correttamente intesa come riferita alla disciplina sostanziale e non come deroga implicita al nuovo art. 829, comma 3, c.p.c. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché inconferente: la querela di falso era stata reputata non rilevante in quanto presupponeva l'apertura della fase rescissoria, che non si era verificata essendo stati rigettati o dichiarati inammissibili tutti i motivi di impugnazione del lodo.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    viene richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.

  • artt. 820 e 821 c.p.c.

    invocati per sostenere la decadenza degli arbitri e la nullità del lodo per scadenza del termine di deposito.

  • art. 829 c.p.c.

    la Corte ribadisce che, dopo la riforma del 2006, la violazione delle regole di diritto sul merito è deducibile solo se espressamente prevista dalle parti o dalla legge.

  • art. 816-bis c.p.c.

    gli arbitri possono provvedere con ordinanza sulle questioni emerse nel procedimento; possono emettere un lodo non definitivo o decidere congiuntamente tutte le questioni, secondo la disciplina del procedimento e la pattuizione delle parti.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    richiamato dalla ricorrente per contestare l'analogia, ma la Corte ritiene infondata la censura.

  • artt. 177 e 279 c.p.c.

    richiamati in via analogica dalla Corte territoriale come principi processuali generali compatibili con l'arbitrato.

  • art. 1362 c.c.

    invocato per l'interpretazione della clausola compromissoria; la Corte osserva che la censura mira in realtà a una nuova interpretazione del testo negoziale.

  • art. 1363 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per l'interpretazione sistematica della clausola compromissoria.

  • art. 1366 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per un'interpretazione secondo buona fede della clausola.

  • art. 1453 c.c.

    richiamato dalla ricorrente tra le norme sostanziali asseritamente mal applicate dagli arbitri.

  • art. 1455 c.c.

    richiamato dalla ricorrente tra le norme sostanziali asseritamente mal applicate dagli arbitri.

  • art. 1564 c.c.

    richiamato dalla ricorrente tra le norme sostanziali asseritamente mal applicate dagli arbitri.

  • art. 1565 c.c.

    richiamato dalla ricorrente tra le norme sostanziali asseritamente mal applicate dagli arbitri.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dalla ricorrente tra le norme sostanziali asseritamente mal applicate dagli arbitri.

  • art. 2702 c.c.

    richiamato dalla ricorrente tra le norme sostanziali asseritamente mal applicate dagli arbitri.

  • artt. 1223 e 1229 c.c.

    richiamati per contestare la liquidazione del danno e la validità della clausola contrattuale invocata.

  • artt. 221, 222 e 225 c.p.c.

    richiamati in relazione all'ammissibilità della querela di falso.

  • art. 375 c.p.c.

    indica la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    indica il rito camerale in Cassazione.

  • D.Lgs. 231/2002

    richiamato per gli interessi dovuti sul credito accertato in arbitrato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, L. 228/2012

    richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater all'art. 13 d.P.R. 115/2002.

Massime di principio

  • L'interpretazione di una clausola compromissoria è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e può essere censurato in cassazione solo per violazione delle regole ermeneutiche o per motivazione del tutto inidonea a ricostruire il percorso logico seguito.
  • Dopo la riforma dell'art. 829, comma 3, c.p.c. operata dal d.lgs. n. 40 del 2006, l'impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto relative al merito è ammessa solo se le parti o la legge l'abbiano espressamente previsto; il mero richiamo alla decisione 'secondo diritto' non basta, di regola, a integrare tale previsione.
  • Nel giudizio arbitrale, in mancanza di una diversa e specifica pattuizione, gli arbitri possono adottare ordinanze istruttorie sulle questioni emerse nel procedimento e la proroga del termine per il lodo va valutata alla luce della concreta disciplina convenzionale e processuale applicabile.
  • La censura di violazione di legge in cassazione deve essere autosufficiente: quando si contesta un atto processuale o un verbale, è necessario riportarne il contenuto rilevante, altrimenti la doglianza può essere dichiarata inammissibile.
  • La querela di falso è priva di rilievo quando sia proposta in funzione meramente probatoria rispetto a una fase rescissoria che non viene in concreto aperta, perché il suo esame presuppone la potenziale incidenza del documento sul decisum da scrutinare.

Come è indicizzato

MaterieArbitratoMandato
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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