Cassazione Civile, Ordinanza n. 40760/2021 del 20/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da due compravendite immobiliari del 2001 aventi a oggetto quote di nuda e piena proprietà di un appartamento, stipulate tra due venditori e l'acquirente ricorrente. La banca, poi rappresentata in giudizio dalla società mandataria del credito, aveva agito in revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. sostenendo che gli atti dispositivi fossero pregiudizievoli per la garanzia patrimoniale dei debitori, che erano esposti verso la banca in forza di due fideiussioni. Il Tribunale aveva rigettato sia la simulazione sia la revocatoria; la Corte d'appello, in riforma, aveva invece dichiarato inefficaci gli atti di vendita nei confronti del creditore, valorizzando la mancata prova del pagamento del prezzo, la non imputabilità dei pagamenti alle compravendite e la scientia damni dell'acquirente. La ricorrente ha proposto dieci motivi di cassazione, deducendo principalmente: violazione delle norme processuali sul giudicato interno e sul contenuto del ricorso (artt. 366, 115, 116, 177, 279, 329, 346 c.p.c.), violazione dell'onere della prova e dell'art. 2901 c.c., vizi motivazionali sulla prova del pagamento e sulla scientia damni, nonché erronea valutazione della quietanza contenuta nell'atto notarile e delle presunzioni in tema di consapevolezza del pregiudizio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, in via assorbente, che il ricorso era carente dell'esposizione sommaria dei fatti richiesta dall'art. 366, n. 3, c.p.c., poiché si limitava a riprodurre la sentenza d'appello senza ricostruire in modo autonomo e chiaro la vicenda sostanziale e processuale. Ha poi esaminato i singoli motivi, ritenendoli comunque inammissibili e/o infondati: genericità e difetto di specificità, violazione dell'art. 366, n. 6, c.p.c. per mancata o inadeguata trascrizione degli atti rilevanti, inammissibile richiesta di rivalutazione del merito, e correttezza della Corte territoriale nell'apprezzare la mancanza di prova del pagamento del prezzo, la non opponibilità al terzo creditore della quietanza e la ricorrenza della scientia damni. La ricorrente è stata condannata alle spese e viene dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 366 c.p.c., n. 3
Il ricorso per cassazione deve contenere un'esposizione sommaria ma chiara e completa dei fatti sostanziali e processuali; non basta riprodurre la sentenza impugnata o le sole scansioni del giudizio.
art. 366 c.p.c., n. 6
Chi fonda il motivo su atti o documenti processuali deve riprodurne il contenuto rilevante o indicare con precisione dove esso si trovi; la genericità comporta inammissibilità.
art. 115 c.p.c.
Richiamato nel primo motivo, ma la Corte ne rileva l'uso improprio e la sostanziale richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio.
art. 116 c.p.c.
Il suo richiamo è stato ritenuto inconferente perché la censura mirava in realtà a contestare l'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito.
art. 177 c.p.c.
Richiamato insieme ad altre norme processuali nel primo motivo, senza che la censura superasse il vaglio di specificità.
art. 279 c.p.c.
Evocato per contestare la decisione non definitiva, ma senza una ricostruzione adeguata del contenuto delle pronunce di primo grado.
art. 329 c.p.c.
Richiamato in tema di giudicato interno, ma la censura è stata reputata generica e non correlata alla reale ratio decidendi.
art. 346 c.p.c.
Evocato in relazione alle preclusioni in appello, ma senza idonea dimostrazione del devolutum e delle difese effettivamente svolte.
art. 2697 c.c.
La violazione dell'onere della prova è configurabile solo se il giudice attribuisce l'onere a una parte diversa da quella su cui grava; non quando si contesta la valutazione delle prove o si chiede una nuova lettura dei fatti.
art. 2901 c.c.
L'azione revocatoria richiede la prova del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore e della consapevolezza del pregiudizio; la Corte d'appello aveva ritenuto provati tali presupposti, e la Cassazione non ha trovato censure ammissibili per rimetterne in discussione l'accertamento.
art. 2699 c.c.
Richiamato per contestare il valore probatorio della quietanza nell'atto pubblico, ma la Corte ne esclude l'utilizzo per attribuire al terzo creditore una prova vincolante del pagamento.
art. 2700 c.c.
La quietanza inserita nell'atto notarile non è coperta da fede privilegiata quanto all'effettivo pagamento verso i terzi; ha natura confessoria nei limiti del rapporto tra le parti.
art. 2727 c.c.
Evocato per sostenere presunzioni sulla scientia damni, ma la censura è stata reputata generica e non adeguatamente correlata ai fatti allegati e alla motivazione della sentenza impugnata.
art. 2729 c.c.
Le presunzioni semplici devono essere dedotte in modo specifico e coerente; il motivo che le invoca senza puntuale ancoraggio ai fatti e al decisum è inammissibile.
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 380-bis.1 c.p.c.
La causa è stata trattata in adunanza camerale secondo il rito camerale previsto per il ricorso.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione l'esposizione sommaria dei fatti deve consentire alla Corte una comprensione autonoma e completa della controversia; non è sufficiente trascrivere o riepilogare la sentenza impugnata senza ricostruire in modo chiaro la vicenda sostanziale e processuale.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice abbia erroneamente distribuito l'onere probatorio tra le parti; non può essere dedotta per contestare la valutazione del materiale istruttorio o per ottenere una rivalutazione del merito.
- Chi censura una sentenza di merito deve correlare il motivo alla concreta ratio decidendi, trascrivendo o localizzando con precisione gli atti e i documenti rilevanti; la genericità o l'omissione delle parti essenziali del ragionamento decisorio comportano inammissibilità.
- La quietanza contenuta in un atto notarile può avere valore confessorio tra le parti, ma non equivale, nei confronti del terzo creditore, a prova privilegiata dell'effettivo pagamento del prezzo.
- Nell'azione revocatoria ordinaria la prova della scientia damni e dell'eventus damni può essere valorizzata anche in base a elementi presuntivi e a indici di anomalia dell'operazione, purché il ragionamento sia specificamente e correttamente devoluto e non contrastato con censure meramente assertive.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 20 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 40682/2021 del 20/12/2021
- ordinanza_civile · 20 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 40696/2021 del 20/12/2021
- ordinanza_civile · 20 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 40697/2021 del 20/12/2021
- ordinanza_civile · 20 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 40698/2021 del 20/12/2021
- ordinanza_civile · 20 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 40714/2021 del 20/12/2021
- ordinanza_civile · 20 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 40715/2021 del 20/12/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →