Cassazione Penale, Ordinanza n. 19032/2026 del 26/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
La persona condannata ha impugnato l'ordinanza della Corte di appello di Milano, emessa come giudice dell'esecuzione, che aveva rigettato la richiesta di riconoscere la continuazione tra i reati già giudicati con due diverse sentenze irrevocabili. In concreto, la difesa sosteneva che i fatti presentassero omogeneità e analogie tali da rivelare una preordinazione di fondo delle condotte, sicché avrebbe dovuto essere applicato il vincolo della continuazione ai sensi dell'art. 671 c.p.p. Con il ricorso per cassazione sono state dedotte violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., lamentando che il giudice dell'esecuzione non avrebbe adeguatamente valorizzato gli elementi emergenti dagli atti e avrebbe attribuito a un atto processuale un contenuto diverso da quello reale, ritenendo che l'appartenenza a una compagine associativa potesse incidere negativamente sul riconoscimento della continuazione. La difesa ha poi ribadito tali censure con memoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché manifestamente infondato. Ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione avesse svolto un'analisi puntuale dei singoli fatti, della loro genesi prossima e delle modalità esecutive, pervenendo con argomentazione logica alla conclusione che si trattava di condotte poste in essere in un arco temporale ampio e non ricollegabili tra loro. La censura difensiva mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione di merito di tali apprezzamenti, operazione preclusa in sede di legittimità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 671 c.p.p.
disciplina il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva tra reati già giudicati con sentenze irrevocabili
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
dedotto come vizio di violazione di legge in cassazione
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
dedotto come vizio di motivazione in cassazione
art. 616 c.p.p.
fondamento della condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende
art. 444 c.p.p.
richiamato per una delle sentenze irrevocabili oggetto della richiesta di continuazione
art. 416 c.p.
uno dei reati oggetto della prima sentenza irrevocabile richiamata
art. 648-bis c.p.
uno dei reati oggetto della prima sentenza irrevocabile richiamata
art. 131-ter d.lgs. 01 settembre 1993, n. 385
norma richiamata nel testo come reato contestato nella prima sentenza irrevocabile, così come riportata nel provvedimento
art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74
uno dei reati oggetto della prima sentenza irrevocabile richiamata
artt. 2, 3 e 10-quater d.lgs. 74 del 2000
reati oggetto della seconda sentenza irrevocabile richiamata
Massime di principio
- Nel giudizio di esecuzione ex art. 671 c.p.p., il riconoscimento della continuazione richiede una verifica concreta della genesi dei fatti, delle loro modalità esecutive e dei loro collegamenti, non essendo sufficiente allegare una generica omogeneità tra le condotte.
- Quando il giudice dell'esecuzione motiva in modo logico e puntuale sull'assenza di un medesimo disegno criminoso, la richiesta di continuazione non può essere trasformata in sede di legittimità in una nuova rivalutazione del merito.
- In cassazione sono deducibili i vizi di violazione di legge e di motivazione, ma non una mera richiesta di riesame degli elementi fattuali già apprezzati dal giudice di merito o dell'esecuzione.
- La natura delle condotte, la loro distanza temporale e la mancanza di collegamenti concreti tra i fatti possono escludere il vincolo della continuazione, anche se le difese prospettano analogie astratte tra i reati.
- L'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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