Cassazione Penale, Sentenza n. 22055/2023 del 22/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma della condanna per il reato di truffa (art.110, 640 c.p.). Il ricorrente ha dedotto quattro motivi: 1) violazione di legge e vizi processuali in relazione alla condizione di procedibilita e alla legittimazione del Sig. Baruffa a proporre querela; 2) violazione di legge, vizi processuali e vizio di motivazione circa la ritenuta responsabilita e la credibilita della persona offesa, sostenendo che si trattava di un mero inadempimento civilistico e non di condotta ingannevole (consegna di un assegno scoperto e consegna del documento di identita); 3) errata applicazione della recidiva, contestando l'utilizzabilita di una sentenza del 2006 per valutare la recidiva; 4) mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo i motivi manifestamente infondati, non consentiti e generici. In particolare il primo e il quarto motivo sono stati ritenuti generici e non confrontati con la motivazione della Corte d'appello; il secondo motivo e stato considerato non consentito perche mira a reintrodurre una diversa valutazione di merito non ammessa in sede di legittimita; il terzo motivo e stato ritenuto manifestamente infondato in quanto la Corte d'appello ha adeguatamente motivato la valutazione della pericolosita e della recidiva. Il ricorrente e stato condannato alle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila
Norme richiamate
Codice penale
I reati ascritti al ricorrente sono la concorso di persone nel delitto e il reato di truffa; la Cassazione conferma che la fattispecie e stata accertata in base alla ricostruzione fattuale condivisa dai giudici di merito
Massime di principio
- In Cassazione non e possibile riproporre una lettura alternativa dei fatti: i motivi che mirano a una diversa valutazione della prova sono, di regola, non consentiti
- I ricorsi devono confrontarsi in modo specifico e puntuale con le ragioni di fatto e di diritto espresse dalla corte di merito; censure generiche o aspecifiche sono dichiarate inammissibili
- La legittimazione a proporre querela e la condizione di procedibilita vanno valutate alla luce della motivazione dei giudici di merito; contestazioni vaghe che non mettono in luce un errore di diritto o di motivazione concreta sono insufficienti
- La valutazione della recidiva e della pericolosita basata su precedenti condanne puo essere confermata se la corte d'appello fornisce una motivazione articolata e logica circa l'accresciuta pericolosita dell'imputato
- Perche siano riconosciute circostanze attenuanti generiche in sede di legittimita bisogna dimostrare che la motivazione della corte di merito sia irragionevole o illogica; contestazioni generiche non bastano
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