Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21983/2023 del 22/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione lamentante violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata applicazione della "clausola di riserva" prevista dall'art. 648-bis (riciclaggio), sostenendo che la condotta di Discetti si sarebbe limitata ad atti post factum non punibili e chiedendo che la sua responsabilità fosse ricondotta al reato presupposto (appropriazione indebita) anziché al riciclaggio. Il ricorrente deduceva che la valutazione della prova da parte dei giudici di merito era illogica e contraddittoria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il motivo generico e meramente reiterativo delle questioni già dibattute in sede di merito, senza indicare contraddizioni logiche concrete nella motivazione della Corte territoriale. Di conseguenza è stata confermata la decisione della Corte d'Appello di Firenze che aveva, in sede di rinvio, confermato la condanna del Tribunale di Lucca per due reati di riciclaggio: pena di 6 anni di reclusione, multa di euro 3.000 e interdizione dai pubblici uffici per 5 anni (con i coimputati condannati anche per associazione a delinquere). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare, in via equitativa, euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi della giurisprudenza costituzionale citata.

Norme richiamate

  • art. 121 cod. proc. pen.

    memoria ex art. 121 cod. proc. pen.

    Richiamata quale norma procedurale in relazione alla memoria difensiva depositata; non oggetto di interpretazione decisiva nella motivazione della Corte

  • art. 648-bis cod. pen.

    clausola di riserva ex art. 648-bis cod. pen.

    La difesa invocava la cosiddetta clausola di riserva per sostenere che la partecipazione del ricorrente si era limitata ad atti post factum non punibili come reato presupposto; la Corte ha ritenuto tale doglianza generica e non provata, confermando che la partecipazione alle operazioni di commercializzazione e alla ripulitura dei veicoli integrava il riciclaggio.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000

    sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata in relazione alle conseguenze economiche dell'inammissibilità e alla possibilità di condanna a beneficio della Cassa delle ammende per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ha disposto un versamento equitativo di euro 3.000,00.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non riesamina i fatti sulla base di una mera riproposizione di censure già affrontate dal giudice di merito: i ricorsi che reiterano argomentazioni senza indicare specifiche contraddizioni logiche nella motivazione sono dichiarati inammissibili.
  • L'invocazione della "clausola di riserva" o della qualificazione della condotta come post factum richiede argomentazione precisa e prova che l'agire si sia effettivamente limitato a fatti successivi e dissociati dall'illecito presupposto; la semplice presenza dell'imputato nelle fasi di commercializzazione può essere ritenuta indice di partecipazione al riciclaggio.
  • La valutazione della prova rimessa al giudice di merito è accolta in Cassazione se è logica, completa e priva di contraddizioni: la difesa deve indicare punti concreti di incompletezza o illogicità per ottenere l'annullamento per vizio di motivazione.
  • Il rischio di oneri economici (spese processuali e versamento alla Cassa delle ammende) sussiste quando il ricorso è dichiarato inammissibile per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; è quindi importante valutare la fondatezza giuridica prima di proporre il gravame.
  • La mera consapevolezza della provenienza illecita di un bene, se correlata a atti materiali volti alla commercializzazione o alla ripulitura (es. trasferimento all'estero, falsificazione documenti, denunce di furto per copertura), può integrare il reato di riciclaggio anche in assenza di prova di avere materialmente commesso l'appropriazione indebita.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.