Ordinanza ingiunzione o revoca n. 373 del 14/05/2026
Provvedimento del 14 maggio 2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha accertato l’illiceità del trattamento di immagini effettuato dalla Riserva di caccia di Danta di Cadore mediante fototrappole installate nei boschi senza adeguata informativa agli interessati. Pur trattandosi di un impianto destinato al monitoraggio della fauna e collocato in area impervia, le riprese potevano interessare anche persone fisiche e non erano segnalate da cartelli, in violazione dei principi di trasparenza e dell’art. 13 GDPR. È stata irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di 1.000 euro, con pubblicazione del provvedimento e indicazione della facoltà di pagamento in misura ridotta nei termini di legge.
Riserva di caccia di Danta di Cadore: sanzione per fototrappole senza informativa e trattamento illecito di immagini
Riserva di caccia di Danta di Cadore: fototrappole senza informativa e sanzione del Garante
Il Garante per la protezione dei dati personali ha esaminato il trattamento di immagini effettuato dalla Riserva di caccia di Danta di Cadore mediante fototrappole installate in un’area boschiva estesa e difficilmente accessibile. Il procedimento è stato avviato a seguito di un reclamo e si è concluso con l’accertamento dell’illiceità del trattamento per violazione degli obblighi di trasparenza e informativa.
Origine del procedimento e ricostruzione dei fatti
Il reclamo del 26 agosto 2024 segnalava che le immagini erano state acquisite tramite fototrappole senza idonea segnalazione e successivamente utilizzate in un procedimento giudiziario. La Riserva ha rappresentato che i dispositivi erano stati collocati per finalità di ricerca, conservazione e monitoraggio della fauna selvatica, in particolare in prossimità di saline, in un territorio di circa 600-805 ettari, e che la ripresa di persone era stata del tutto occasionale. Il titolare ha inoltre dichiarato che le fototrappole erano state rimosse dopo l’avvio dell’istruttoria.
Contestazione dell’Autorità e norme richiamate
Con comunicazione del 12 gennaio 2026 l’Ufficio ha notificato l’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice privacy, contestando la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), e 13 GDPR per assenza di informativa, anche nelle forme semplificate tramite cartellonistica. Nel corso dell’istruttoria il Garante ha richiamato il fatto che l’uso di sistemi di videosorveglianza comporta un trattamento di dati personali ai sensi dell’art. 4, par. 1, n. 2, GDPR e deve rispettare il principio di trasparenza.
Valutazioni del Garante sulla necessità di informativa
L’Autorità ha ribadito che gli interessati devono essere informati prima di entrare in un’area videosorvegliata e che il titolare deve predisporre cartelli idonei a rendere evidente la presenza del sistema di ripresa. Sono state richiamate le indicazioni consolidate del Garante in materia di videosorveglianza, le FAQ dell’Autorità e le Linee guida EDPB n. 3/2019, secondo cui le informazioni principali vanno riportate su un primo livello di avviso, con eventuali dettagli ulteriori su un secondo livello.
Esito dell’istruttoria e accertamento dell’illiceità
Dalla documentazione è emerso che le fototrappole erano effettivamente funzionanti, pur in numero limitato e collocate in area impervia, ma non erano segnalate da cartelli informativi. Inoltre, almeno una delle immagini raccolte è stata utilizzata in un procedimento giurisdizionale. Il Garante ha quindi ritenuto illecito il trattamento, posto in essere in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), e 13 GDPR, valorizzando anche le dichiarazioni rese dal titolare e le conseguenze previste dall’art. 168 del Codice.
Sanzione amministrativa e criteri di quantificazione
Ai fini della sanzione, il Garante ha applicato gli artt. 58, par. 2, lett. i), e 83 GDPR, richiamando i criteri di cui all’art. 83, par. 1 e 2. Sono state considerate la natura colposa della condotta, la limitata platea di interessati potenzialmente coinvolti, l’assenza di precedenti specifici, la rimozione dei dispositivi e la collaborazione con l’Autorità. Sulla base di tali elementi è stata determinata una sanzione di euro 1.000,00.
Dispositivo finale
Il Garante ha dichiarato l’illiceità del trattamento effettuato mediante il sistema di videosorveglianza installato dalla Riserva e ha ordinato il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1.000,00 entro 30 giorni dalla notifica. È stata inoltre richiamata la possibilità di definizione agevolata mediante pagamento della metà della sanzione nei termini previsti dalla legge. Il provvedimento dispone la pubblicazione sul sito dell’Autorità e l’annotazione della misura correttiva nel registro interno.
Punti principali
Origine del procedimento e fatti contestati
Il procedimento nasce da un reclamo del 26 agosto 2024, con cui si segnalava l’uso di fototrappole installate dalla Riserva di caccia di Danta di Cadore senza cartelli informativi e la successiva utilizzazione di immagini in un procedimento giudiziario. Il titolare ha spiegato che i dispositivi erano destinati al monitoraggio e alla conservazione della fauna selvatica in un’area estesa e difficilmente accessibile, e che la ripresa di persone era occasionale e non intenzionale.
Valutazione del Garante sul quadro normativo
L’Autorità ha ricondotto il trattamento all’ambito dell’art. 4, par. 1, n. 2, GDPR e ha richiamato i principi di liceità e trasparenza di cui all’art. 5, par. 1, lett. a), nonché l’obbligo di informativa ex art. 13 GDPR. Sono state richiamate le indicazioni del Garante in materia di videosorveglianza e le Linee guida EDPB n. 3/2019, secondo cui gli interessati devono essere avvertiti prima di accedere a una zona videosorvegliata mediante adeguata cartellonistica.
Illiceità accertata e misure adottate
All’esito dell’istruttoria è stato ritenuto illecito il trattamento, poiché le fototrappole risultavano operative ma prive di cartelli informativi e capaci di riprendere immagini di persone in spazi accessibili. Il Garante ha rilevato che il comportamento del titolare era colposo, ma ha anche considerato la limitata platea degli interessati, l’assenza di precedenti specifici, la rimozione delle fototrappole e la collaborazione con l’Autorità.
Sanzione e ulteriori disposizioni
È stata irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di 1.000 euro per la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), e 13 GDPR, con richiamo anche agli artt. 5, par. 1, lett. c), e 6 GDPR nella motivazione della quantificazione. Il pagamento va effettuato entro 30 giorni dalla notifica; resta salva la facoltà di definizione agevolata pagando la metà della sanzione nei termini di legge. Il Garante ha disposto la pubblicazione del provvedimento sul proprio sito e l’annotazione della misura correttiva nel registro interno.
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