Cassazione Civile, Ordinanza n. 08637/2025 del 01/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cassa previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di una cartella di pagamento per contributi previdenziali minimi relativi all’anno 2013 emessa nei confronti di un geometra iscritto all’albo. In primo grado l’opposizione era stata accolta, ma la Corte d’appello di Firenze, accogliendo l’impugnazione della Cassa, ha respinto l’opposizione. Il ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) error in procedendo per mancato rilievo di un giudicato interno sul fatto che egli svolgesse solo attività proprie dell’amministratore di società e fosse dipendente con funzioni di geometra, con relativa contribuzione già versata; 2) violazione delle norme che disciplinano l’obbligo contributivo e il potere regolamentare della Cassa, per avere la Corte ritenuto legittimo che le norme statutarie/regolamentari fissassero i presupposti dell’obbligo contributivo anche in difformità dalla disciplina precedente; 3) violazione della norma sulla professione di geometra, per avere ritenuto che l’attività gestoria di una società edile rientrasse nell’esercizio della professione o fosse di per sé idonea a far sorgere l’obbligo contributivo; 4) violazione della disciplina sull’iscrizione alla Cassa, per non avere correttamente valutato l’esistenza dell’iscrizione ad altra forma di previdenza obbligatoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati il secondo e il quarto motivo, affermando la continuità dell’orientamento secondo cui, ai fini dell’obbligatorietà dell’iscrizione alla Cassa e del pagamento della contribuzione minima, è sufficiente l’iscrizione all’albo professionale, mentre sono irrilevanti la natura occasionale dell’esercizio della professione e la mancata produzione di reddito. Ha inoltre richiamato il principio per cui le previsioni statutarie adottate dalla Cassa dopo la privatizzazione rientrano nella legittima autonomia gestionale e non estendono l’obbligo a categorie nuove, ma ridefiniscono il sistema contributivo in coerenza con la legge di riforma previdenziale. Il primo e il terzo motivo sono stati dichiarati inammissibili perché la sentenza impugnata si fondava su due rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente a sorreggerla; la mancata censura efficace di una ratio rende superflua e inammissibile la doglianza sull’altra per difetto di interesse. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 434 c.p.c.
richiamato come parametro dell’asserito error in procedendo dedotto nel primo motivo, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di interesse in presenza di autonoma ratio decidendi non scalfita
art. 360, n. 4 c.p.c.
invocato quale norma sul vizio processuale dedotto con il primo motivo
art. 22 l. n. 773/1982
la Corte ne ribadisce la lettura secondo cui, nel previgente assetto, l’iscrizione obbligatoria era collegata alla continuità dell’esercizio della libera professione, fermo il contributo di solidarietà per chi non esercitava con tale continuità
art. 3 l. n. 335/1995
richiamato nel contesto della riforma previdenziale e della legittimità del nuovo assetto contributivo delle casse privatizzate
art. 3, comma 12, d.lgs. n. 509/1994
richiamato come base dell’autonomia regolamentare e gestionale della Cassa privatizzata
art. 1, comma 4, lett. a), d.lgs. n. 509/1994
citato tra le norme invocate nel secondo motivo, senza autonoma elaborazione nel dispositivo argomentativo
art. 3, comma 4, d.lgs. n. 509/1994
citato tra le norme invocate nel secondo motivo, senza autonoma elaborazione nel dispositivo argomentativo
art. 1, comma 3, d.lgs. n. 509/1994
citato tra le norme invocate nel secondo motivo, senza autonoma elaborazione nel dispositivo argomentativo
art. 1 c.c.
richiamato nel secondo motivo, senza autonoma specificazione nel ragionamento della Corte
art. 16 r.d. n. 274/1929
invocato nel terzo motivo per sostenere che l’attività gestoria societaria non rientrasse nella professione di geometra; la censura è stata dichiarata inammissibile
art. 1, comma 763, l. n. 296/2006
menzionato nel ricostruire l’evoluzione normativa della disciplina previdenziale delle casse privatizzate
art. 1, comma 488, l. n. 147/2013
menzionato nel ricostruire l’evoluzione normativa della disciplina previdenziale delle casse privatizzate
art. 2, comma 26, l. n. 335/1995
richiamato come espressione del principio di universalizzazione delle tutele previdenziali, coerente con il nuovo assetto contributivo
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per il contributo unificato
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
Massime di principio
- Ai fini dell’obbligo di iscrizione alla Cassa professionale e del pagamento della contribuzione minima, l’iscrizione all’albo è di regola sufficiente, senza che rilevino la occasionalità dell’attività svolta o l’assenza di reddito professionale.
- Le previsioni statutarie e regolamentari delle casse privatizzate, adottate nell’ambito della delegificazione e dell’autonomia loro riconosciuta, possono ridefinire il sistema degli obblighi contributivi purché restino entro i limiti della legge e dei principi costituzionali.
- La disciplina previgente che collegava l’iscrizione obbligatoria alla continuità dell’esercizio professionale non escludeva la possibilità di imporre comunque un contributo agli iscritti non continuativi, attraverso il contributo di solidarietà e la regolamentazione dei criteri di continuità.
- Quando la decisione di merito si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente a sorreggerla, la censura che non investe utilmente una di tali rationes rende inammissibili, per difetto di interesse, le censure rivolte alle altre.
- L’attività professionale del soggetto iscritto all’albo può essere valutata in termini ampi ai fini previdenziali, ma la soluzione del caso concreto, in questa decisione, è stata assorbita dal principio dell’obbligo contributivo collegato all’iscrizione all’albo.
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