Cassazione Penale, Sentenza n. 43769/2024 del 29/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'appello contro la sentenza del Tribunale di Asti è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di appello di Torino per mancata dichiarazione/elezione di domicilio prescritta dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. Il ricorrente ha impugnato sostenendo che, essendo detenuto in carcere al momento della presentazione dell'appello, l'adempimento era inutile poiché le notificazioni possono essere eseguite presso il luogo di detenzione, richiamando giurisprudenza favorevole.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Pur considerando l'abrogazione dell'art. 581, comma 1-ter (legge 9 agosto 2024, n.114) e il principio 'tempus regit actum', la decisione sull'ammissibilità era intervenuta quando la norma era ancora vigente. Tuttavia la Corte ha stabilito che la disposizione non trova applicazione quando l'imputato è detenuto, perché imporre la dichiarazione/elezione di domicilio in tali casi compresserebbe ingiustificatamente il diritto di impugnazione e l'accesso effettivo alla giustizia (art. 6 CEDU). L'ordinanza della Corte di appello è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi alla Corte di appello di Torino per il giudizio.
Norme richiamate
art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.
La norma richiedeva il deposito della dichiarazione/elezione di domicilio a pena di inammissibilità; la Corte ha interpretato che tale onere non si applica quando l'imputato è detenuto, perché le notificazioni devono essere eseguite presso il luogo di detenzione garantendo l'accesso effettivo alla giustizia.
Legge 9 agosto 2024, n. 114
Ha abrogato l'art. 581, comma 1-ter; la Corte osserva che, in assenza di norme transitorie, va comunque considerato il principio secondo cui la normativa processuale rilevante è quella vigente al tempo dell'atto o della decisione (tempus regit actum).
art. 6 Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU)
Richiama il diritto di accesso effettivo alla giustizia; giustifica la necessità di notifiche al detenuto presso il luogo di detenzione e l'esclusione di formalità inutili che comprimerebbero il diritto di impugnare.
Sez. U, n. 44895 del 17/07/2014 (Pinna)
Richiamata in relazione al principio che la disciplina processuale è regolata dal principio 'tempus regit actum' e che la retroattività della disposizione più favorevole non si applica automaticamente alle norme processuali.
Sez. 6, n. 21940 del 07/02/2024 (Janashia Igori)
Pronuncia di legittimità che ha affermato l'inapplicabilità dell'art. 581, comma 1-ter, al detenuto impugnante, motivo per cui le notifiche devono avvenire a mani proprie presso la detenzione.
Sez. 5, n. 4606 del 28/11/2023 (D'Amuri Antonio)
Orientamento isolato contrario, richiamato dalla Corte di appello; la Corte di cassazione lo considera non conforme all'orientamento prevalente.
Massime di principio
- Se l'appellante è detenuto al momento della proposizione dell'impugnazione, il requisito di dichiarazione/elezione di domicilio ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, non dovrebbe essere fatto valere come condizione di ammissibilità, perché le notifiche devono potersi eseguire presso la detenzione.
- La valutazione dell'ammissibilità di un'impugnazione processuale richiede attenzione al momento rilevante (in genere la proposizione dell'atto) in applicazione del principio 'tempus regit actum'.
- L'abrogazione di norme processuali richiede verifica delle norme transitorie: in assenza di esse, occorre stabilire quale normativa fosse vigente al momento dell'atto o della decisione per determinare l'ammissibilità.
- I giudici devono evitare di imporre formalità inutili che comprimano il diritto di difesa e l'accesso effettivo alla giustizia garantito dalla CEDU.
- Un provvedimento di inammissibilità fondato su omissioni formali che risultano oggettivamente inutili o impraticabili per un detenuto è suscettibile di annullamento in Cassazione.
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