Cassazione Penale, Sentenza n. 2416/2022 del 20/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente era stata condannata dal Tribunale e dalla Corte di appello per i reati di falsità e uso di atto falso (artt. 495 e 497-bis c.p.) perché, durante un controllo di identificazione, aveva esibito un estratto di nascita apparentemente rilasciato dalla Repubblica Croata che indicava un anno di nascita diverso (1997 anziché 1994) e riportava la fotografia dell'imputata. In Cassazione il difensore ha proposto due motivi: (1) errata applicazione della legge penale invocando il principio delle Sezioni Unite "Marcis", sostenendo che si trattava di una fotocopia riconoscibile e non idonea a trarre in inganno; (2) vizio della motivazione e travisamento della prova, con riferimento al documento autocompilato dalla ricorrente al momento dell'identificazione contenente le sue vere generalità, che costituirebbe un ravvedimento tale da annullare il disvalore penale della condotta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto che il ricorso non fosse manifestamente infondato (anche in ragione del precedente delle Sezioni Unite "Marcis"), ma che non ricorressero i presupposti per un proscioglimento immediato ai sensi dell'art. 129 c.p.p. Poiché il termine per la prescrizione si è compiuto il 16 maggio 2020 (considerando la sospensione dei termini dovuta alla pandemia per 64 giorni), la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per intervenuta prescrizione dei reati. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché sostanzialmente instructio di merito.
Norme richiamate
art. 495 cod. pen.
Norma sulla falsità materiale di documento; la sentenza ha valutato la rilevanza della falsità in rapporto alla natura del documento esibito (copia fotostatica vs atto originale)
art. 497-bis cod. pen.
Norma sull'uso di atto falso; applicata nella valutazione dell'uso dell'estratto di nascita esibito in luogo dell'originale
art. 129 cod. proc. pen.
Regola sulle cause di non punibilità e sull'obbligo del giudice di pronunciare il proscioglimento quando il fatto non sussiste, non è reato o l'imputato non lo ha commesso; la Corte chiarisce che tale proscioglimento è possibile solo quando i presupposti emergono in modo incontrovertibile dagli atti
Sezioni Unite "Marcis" (Sez. U, n. 35814 del 28/03/2019, dep. 07/08/2019)
La formazione della copia di un atto inesistente non integra il reato di falsità materiale, salvo che la copia assuma l'apparenza di un atto originale.
Principio richiamato per distinguere tra semplici copie riconoscibili e copie che assumono l'aspetto di atti originali idonei a trarre in inganno; in questo caso la Corte ha ritenuto che, in base alla ricostruzione fattuale, l'atto falso era stato usato come se fosse l'originale
Dl. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8
Norma richiamata per indicare che l'udienza si è tenuta ai sensi delle disposizioni emergenziali relative alla pandemia (regime speciale di svolgimento delle udienze)
Giurisprudenza Sezioni Unite richiamata (es.: Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 Ricci; Sez. U, n. 32 del 22/11/2000 De Luca; Sez. U, n. 33542 del 27/06/2001 Cavalera; Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009 Tettamanti)
Riferimenti giurisprudenziali sul tema della manifesta infondatezza del ricorso e sulle conseguenze procesuali: se il ricorso non è manifestamente infondato, la Cassazione può comunque rilevare e dichiarare cause estintive come la prescrizione; inoltre chiarimenti sui limiti del proscioglimento immediato in sede di legittimità
Massime di principio
- Se si esibisce una fotocopia di un documento, la sua riconoscibilità come copia può escludere il reato di falsità materiale; tuttavia, se la copia assume l'apparenza di un atto originale e viene effettivamente usata in sostituzione dell'originale, può ritenersi integrato il reato o l'uso di atto falso
- Il proscioglimento immediato per causa di non punibilità (art. 129 c.p.p.) è possibile solo quando i presupposti sono incontrovertibili e emergono dagli atti senza bisogno di valutazione di merito; altrimenti la Corte non può sostituirsi al giudice di merito per decidere nel merito
- La non manifesta infondatezza del ricorso in Cassazione non impedisce il decorso del tempo necessario alla prescrizione e, se la prescrizione si è già compiuta, la Corte può annullare senza rinvio per estinzione del reato anche se vi sono vizi della motivazione nella sentenza impugnata
- Le contestazioni basate su un presunto "ravvedimento" o sulla produzione di elementi che modificano la valutazione probatoria sono, di regola, questioni di merito e pertanto inammissibili in Cassazione se comportano un riesame dei fatti
- In casi di contumacia di termini (es. sospensione per emergenza sanitaria) è necessario calcolare correttamente i termini di prescrizione tenendo conto delle sospensioni previste dalla normativa emergenziale
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