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Ordinanza

Ordinanza n. 171/2026 - Salerno, Sezione 3

per l’annullamento, previa sospensione: a) del verbale del Commissario ad acta datato 4.11.2025; b) nella nota di trasmissione dell’atto impugnato sub a); c) della relazione sull’attività commissariale, atto depositato presso il TAR Campania – Salerno in data 17.12.2025; d) della nota di trasmissione, atto depositato presso il TAR Campania – Salerno in data 17.12.2025; e) della nota dell’A.S.L. di Salerno, prot. n. 0216083-2025 del 15.10.2025, richiamata nel provvedimento impugnato sub a); f) del “parere integrato” adottato nella seduta del 16 ottobre 2025, atto non conosciuto, né trasmesso, richiamato nel verbale impugnato sub a); g) di ogni altro atto connesso, collegato, presupposto e consequenziale.

Giustizia amministrativa202401638

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIIOrdinanza istruttoriaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: verbale del Commissario ad acta che ha ritenuto già superato il fabbisogno aziendale di posti letto RSA R3, unitamente al parere dell'ASL e agli atti presupposti

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società aveva originariamente proposto un ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a. contro il silenzio-inadempimento dell'ASL sulla diffida relativa all'integrazione del parere espresso dalla commissione aziendale, con la valutazione del fabbisogno richiesta dalla commissione regionale nell'ambito dell'istanza presentata al SUAP per la realizzazione di una RSA-Unità di cure per persone non autosufficienti R3, con 20 posti letto. Con sentenza n. 667/2025 il TAR aveva accolto il ricorso e ordinato all'ASL di concludere il segmento procedimentale di propria competenza e trasmettere alla Regione il parere sulla compatibilità del progetto rispetto al fabbisogno. Dopo l'insediamento del Commissario ad acta, l'ASL ha espresso un parere il 16 ottobre 2025 e il Commissario, con verbale del 4 novembre 2025, richiamando una nota dell'ASL, ha affermato che alla data del 21 marzo 2024 il fabbisogno aziendale per RSA R3 era già superato, risultando autorizzati 1.136 posti letto a fronte di un fabbisogno programmato di 1.024. La ricorrente ha impugnato con motivi aggiunti il parere dell'ASL, il verbale commissariale e gli atti collegati, contestando la valutazione dell'effettiva copertura del fabbisogno e chiedendo che fosse ordinata una nuova integrazione del parere, con eventuale nomina di un ulteriore commissario ad acta; ha inoltre chiesto la sospensione cautelare degli atti.

La decisione

Il TAR non ha definito il ricorso per motivi aggiunti né ha deciso la domanda cautelare. Ha disposto un supplemento di attività a carico del Commissario ad acta già nominato, da svolgersi entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza. Il Commissario dovrà depositare telematicamente il parere integrato del 16 ottobre 2025, non presente agli atti, e una relazione analitica sulle censure formulate dalla ricorrente, con particolare riguardo all'effettiva copertura del fabbisogno, riferendo anche sugli eventuali sviluppi procedimentali e sull'eventuale parere della competente commissione regionale. Il TAR ha richiamato, quale criterio di attenzione istruttoria, la propria giurisprudenza che ha stigmatizzato il mero riferimento a autorizzazioni senza chiarire se esse siano ancora efficaci o siano tuttora in itinere. La trattazione è stata rinviata all'udienza camerale del 26 maggio 2026, con riserva di ogni ulteriore valutazione in rito, nel merito e sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 31 c.p.a.

    Richiamato quale base processuale del ricorso originario volto all'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento dell'amministrazione.

  • art. 117 c.p.a.

    Richiamato quale disciplina processuale dell'azione contro il silenzio della pubblica amministrazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio contro il silenzio, quando l'amministrazione adotta un atto in esecuzione dell'obbligo di provvedere ma tale atto è contestato con motivi aggiunti e presenta profili istruttori non adeguatamente documentati, il giudice può disporre un supplemento di attività del commissario ad acta prima di decidere nel rito e nel merito.
  • La valutazione del fabbisogno sanitario non può fondarsi sul mero dato numerico delle autorizzazioni esistenti senza chiarire analiticamente se tali autorizzazioni siano ancora efficaci oppure siano procedimenti ancora in itinere; tale verifica è necessaria per accertare l'effettiva copertura del fabbisogno.
  • Il commissario ad acta, nell'esercizio della funzione sostitutiva, può essere onerato dal giudice del deposito dell'atto adottato e di una relazione analitica sulle censure dedotte, nonché dell'aggiornamento sugli sviluppi procedimentali sopravvenuti rilevanti per la decisione.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoAssistenza e prestazioni sanitarieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneOttemperanza e commissario ad actaIncompetenzaOnere della prova e principio dispositivo

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