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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10635/2024 del 19/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La lite nasce dall’impugnazione, da parte di una società, di un preavviso di fermo amministrativo fondato su una cartella esattoriale relativa a debiti tributari. La CTR aveva ritenuto provata la notifica della cartella a mezzo PEC all’indirizzo risultante dal registro delle imprese e aveva escluso che la società avesse dimostrato l’inesistenza o l’inattualità di quell’indirizzo alla data della notifica. In Cassazione la società ha dedotto: (1) la nullità/erroneità della notifica via PEC, sostenendo che la casella utilizzata non fosse più in uso e appartenesse ad altro soggetto, con richiamo a documentazione del gestore del server e a una successiva PEC inviata all’agente della riscossione; (2) l’estensione al proprio giudizio di un giudicato favorevole formatosi in favore di un coobbligato solidale, ai sensi dell’art. 1306 c.c., relativo alla stessa pretesa fiscale. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione, a sua volta, ha proposto ricorso incidentale eccependo l’inammissibilità delle doglianze sulla prova della notifica per mancata proposizione di motivi aggiunti nel giudizio tributario.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso principale della società. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, relativo all’estensione del giudicato ex art. 1306 c.c., perché il giudicato favorevole richiamato risultava anteriore alla decisione impugnata e non tempestivamente dedotto nel grado di merito utile. Ha poi ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la notifica della cartella via PEC era valida perché l’indirizzo risultava collegato alla società nel registro delle imprese e la contribuente non aveva provato, alla data della notifica, la cessazione di tale indirizzo e la sua sostituzione con altro indirizzo corretto. La Corte ha inoltre affermato che l’obbligo per le imprese di dotarsi e mantenere operativo un indirizzo PEC pubblico informatico grava sull’impresa e sul suo legale rappresentante, con conseguente inopponibilità ai terzi delle eventuali variazioni non comunicate. Il ricorso incidentale dell’Agenzia è stato dichiarato assorbito. La società ricorrente è stata condannata alle spese e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 160 c.p.c.

    È stato invocato dalla ricorrente per censurare la validità della notifica, ma la Corte ha ritenuto infondata la doglianza sulla base della regolarità della PEC e dell’onere dell’impresa di mantenerne l’operatività e l’opponibilità ai terzi.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale richiamata come parametro del vizio di violazione di legge dedotto nel primo motivo.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Norma richiamata per il vizio di omesso esame di fatti decisivi, ma il motivo è stato comunque respinto.

  • art. 1306 c.c.

    La Corte ha affermato che l’estensione del giudicato favorevole al coobbligato solidale può essere dedotta in cassazione solo se il giudicato è sopravvenuto dopo la chiusura del giudizio d’appello e se i fatti nuovi sono tempestivamente allegati; nel caso concreto l’eccezione è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 24 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato nel ricorso incidentale per sostenere l’inammissibilità delle censure proposte senza motivi aggiunti nel processo tributario.

  • art. 16 d.l. n. 185 del 2008, conv. in l. n. 2 del 2009

    Richiamato per affermare l’obbligo degli imprenditori iscritti al registro delle imprese di dotarsi di PEC.

  • art. 5 d.l. n. 179 del 2012, conv. in l. n. 221 del 2012

    Richiamato per affermare l’obbligo della PEC anche per gli imprenditori individuali e la sua rilevanza quale indirizzo pubblico informatico.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato nel dispositivo per dare atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La notifica di atti tributari a mezzo PEC è valida quando l’indirizzo utilizzato sia quello risultante dai registri pubblici e sia riferibile al destinatario al momento della notifica; eventuali dismissioni o variazioni non comunicate restano inopponibili ai terzi.
  • L’impresa iscritta al registro delle imprese ha l’onere di attivare, mantenere operativo e rinnovare nel tempo il proprio indirizzo PEC; la responsabilità della corretta tenuta dell’indirizzo grava sul legale rappresentante e non sull’ufficio camerale.
  • Chi contesta la validità della notificazione deve provare che, alla data della notifica, l’indirizzo non era più imputabile al destinatario e deve indicare il corretto indirizzo sostitutivo.
  • L’eccezione di estensione del giudicato favorevole formatosi nei confronti di un coobbligato solidale è proponibile in cassazione solo se il giudicato è sopravvenuto rispetto alla definizione del giudizio di appello e se il fatto nuovo è stato tempestivamente dedotto nel merito; in difetto, la censura è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRiscossione
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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