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Ordinanza

Ordinanza n. 230/2026 - Salerno, Sezione 3

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia: - del verbale n. 3 del 16.1.2026 della Commissione esaminatrice per l’attribuzione dei punteggi e la formazione della graduatoria relativa alla progressione dall’Area degli Istruttori all’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione, con specifico riferimento al profilo di n. 2 Funzionari Esperti – Ufficiali Tenenti, nella parte in cui non attribuisce alcun punteggio al titolo di studio (laurea) e alla certificazione informatica del ricorrente; - della determinazione dirigenziale RCG n. 224/2026 del 2.2.2026, avente ad oggetto “Presa d’atto ed approvazione della graduatoria finale e individuazione dei vincitori”, con cui il Comune di Avellino ha approvato la graduatoria finale della selezione interna per la copertura di n. 2 posti di Funzionari Esperti – Tenenti; - della determinazione dirigenziale RCG n. 538/2026 del 16.3.2026, di rettifica della graduatoria, nella parte in cui, pur correggendo un “mero errore materiale”, conferma la mancata valutazione dei titoli del ricorrente; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi inclusa la determinazione dirigenziale RCG n. 2857/2025 del 24.12.2025 (Avviso di selezione), ove interpretata nel senso di non considerare attinente il titolo di laurea del ricorrente.

Giustizia amministrativa202600785

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: verbale della commissione esaminatrice e determinazioni dirigenziali di approvazione e rettifica della graduatoria di una selezione interna, nella parte in cui non hanno attribuito punteggio alla laurea in ingegneria elettronica e alla certificazione informatica del ricorrente

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato gli atti della selezione interna per la copertura di due posti di Funzionario Esperto – Ufficiale Tenente della Polizia Locale, deducendo l’illegittimità della mancata attribuzione di punteggio alla laurea e alla certificazione informatica. Con il primo motivo ha contestato, da un lato, la previsione dell’avviso secondo cui il titolo di studio doveva essere “attinente” e, dall’altro, la valutazione della commissione che aveva ritenuto non attinente la laurea in ingegneria elettronica rispetto al profilo messo a selezione, prospettando anche un eccesso di potere. Con il secondo motivo ha censurato la mancata valutazione della certificazione informatica. Ha quindi chiesto, in via cautelare, la sospensione degli atti impugnati.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per carenza sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora. Quanto alla previsione dell’attinenza del titolo di studio, il Collegio ha ritenuto, a un esame sommario, non prima facie illegittima la clausola, trattandosi di una clausola generale suscettibile di essere concretizzata in relazione alle specifiche posizioni messe a selezione. Quanto alla valutazione della laurea in ingegneria elettronica, il TAR ha richiamato l’ampia discrezionalità tecnica della commissione di concorso nella valutazione dei titoli e ha rilevato che il ricorrente non aveva fornito elementi sufficienti a dimostrare l’eccesso di potere nella valutazione di non attinenza rispetto al profilo di Funzionario Esperto – Ufficiale Tenente della Polizia Locale. La censura sulla certificazione informatica è stata ritenuta inidonea, allo stato, a modificare la posizione del ricorrente: anche attribuendo il punto contestato, il ricorrente, con 27,40 punti, sarebbe rimasto distante dal candidato precedente, collocato in ottava posizione, che aveva conseguito 45,60 punti. È stato escluso anche il periculum in mora, poiché il pregiudizio prospettato non presentava carattere di immediatezza e l’eventuale accoglimento del ricorso nel merito avrebbe normalmente efficacia retroattiva, consentendo il pieno soddisfacimento dell’interesse sostanziale. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione delle peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata alla luce dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, la sospensione dell’atto presuppone la sussistenza sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora; la mancanza anche di uno solo dei due requisiti conduce al rigetto della domanda cautelare.
  • La previsione, in un avviso di selezione, che il titolo di studio debba essere “attinente” non è di per sé illegittima, poiché può essere concretizzata dalla commissione in relazione alle specifiche posizioni messe a selezione.
  • La commissione esaminatrice dispone di ampia discrezionalità tecnica nella valutazione dei titoli dei candidati; in sede cautelare, la contestazione della valutazione di non attinenza richiede elementi idonei a evidenziare, almeno prima facie, profili di eccesso di potere.
  • La contestazione relativa alla mancata attribuzione di un punteggio non giustifica la sospensione della graduatoria quando, anche riconoscendo il punteggio controverso, la posizione del candidato non potrebbe comunque cambiare in modo utile.
  • Il periculum in mora difetta quando il pregiudizio prospettato non è immediato e l’eventuale accoglimento della domanda di annullamento nel merito, per la normale efficacia retroattiva della pronuncia amministrativa, è idoneo a soddisfare integralmente l’interesse sostanziale dedotto.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTutela cautelare
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggiProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelareEccesso di potere

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