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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26311/2024 del 04/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento del 04/03/2024 che aveva inflitto pena per detenzione di stupefacenti a fini di cessione. Due censure principali: 1) violazione dell'art. 606, lett. e, cod. proc. pen., per mancata motivazione sul mancato accertamento dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; 2) vizio relativo alla confisca del denaro sequestrato: si deduce carattere apparente della motivazione e assenza del nesso di pertinenzialità tra le somme e la condotta contestata

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che il ricorrente non abbia affrontato la motivazione effettivamente fornita dal Tribunale e che, nelle sentenze di patteggiamento, il ricorso per cassazione sia ammesso solo per i motivi indicati dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., per cui non è consentito dolersi della mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129. Sul secondo motivo la Corte lo ha definito manifestamente infondato: la confisca è stata espressamente disposta ai sensi dell'art. 85-bis del d.P.R. n. 309/1990 e la Corte ha ritenuto applicabile la modifica normativa introdotta dal d.l. 15/09/2023 n. 123 (convertito con legge n. 159/2023), essendo il fatto e la sentenza successivi all'entrata in vigore. La Corte ha quindi ritenuto legittima la confisca per sproporzione avendo il Tribunale escluso la giustificazione della provenienza del denaro. Per l'inammissibilità e la manifesta infondatezza del ricorso il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma che regolamenta la sentenza di applicazione della pena con il patteggiamento; la sentenza impugnata è una sentenza di patteggiamento emessa ai sensi di questa norma

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Richiamata dal ricorrente come oggetto di mancata verifica; la Corte ha ritenuto che, nel caso di patteggiamento, la mancata valutazione delle cause di proscioglimento non sia motivo di cassazione salvo i limiti previsti dall'art. 448, comma 2-bis

  • art. 606, lett. e, cod. proc. pen.

    Prevede i motivi di ricorso per cassazione per vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto che il primo motivo non si confronti con la motivazione del Tribunale e che, per le sentenze di patteggiamento, alcuni profili motivazionali non siano sindacabili in cassazione

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato come norma procedurale relativa al deposito del ricorso per cassazione (richiesta del ricorrente di proporre ricorso in cassazione per via delle specifiche censure)

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Limita il sindacato in cassazione delle sentenze di applicazione della pena mediante patteggiamento a specifici motivi (volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, errata qualificazione giuridica, illegalità della pena o misura di sicurezza). La Corte ha richiamato tale limite per dichiarare inammissibile il primo motivo

  • art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma richiamata dal Tribunale per disporre la confisca del denaro sequestrato; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia legittimamente applicato l'art. 85-bis per dichiarare la non giustificazione della provenienza delle somme

  • art. 240-bis cod. pen.

    Richiamato come disciplina collegata alla confisca per sproporzione; la Corte ricorda la possibilità di confisca per sproporzione anche nei reati di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990 dopo la modifica normativa

  • d.l. 15 settembre 2023, n. 123, conv. con legge 13 novembre 2023, n. 159

    Ha modificato le disposizioni sulla confisca per sproporzione eliminando precedenti eccezioni; la Corte ha ritenuto applicabile la nuova disciplina perché il fatto e la sentenza sono successivi all'entrata in vigore

  • art. 200, comma 1, cod. pen.

    Richiamato in relazione alla retroattività favorevole: la Corte ha ritenuto che l'applicazione della nuova norma sia compatibile nei limiti previsti dall'art. 200 cod. pen.

Massime di principio

  • Nei procedimenti conclusi con patteggiamento il sindacato di cassazione è limitato: non tutti i motivi di motivazione sono proponibili in Cassazione, essendo operativi i limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
  • Non è ammesso in cassazione, quando si tratta di patteggiamento, lamentare generiche omissioni nel valutare cause di proscioglimento se il motivo non rientra fra quelli specificamente consentiti dall'art. 448, comma 2-bis
  • La confisca per sproporzione (art. 85-bis DPR 309/1990 e art. 240-bis cod. pen.) può essere disposta anche quando è contestata la sola detenzione, se la normativa vigente (anche nella versione risultante da recenti modifiche) la consente e il giudice ritiene non giustificata la provenienza del denaro
  • La modifica normativa intervenuta con d.l. 15/09/2023 n. 123 (conv. con legge n. 159/2023) può essere applicata ai fatti e alle sentenze successive alla sua entrata in vigore nei limiti dell'art. 200 cod. pen.; occorre verificare sempre la temporalità del fatto e del provvedimento
  • Se il ricorso è inammissibile e/o manifestamente infondato la Corte può irrogare una sanzione pecuniaria oltre alla condanna al pagamento delle spese processuali (con riferimento alla giurisprudenza della Corte costituzionale sulla materia)

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