Cassazione Penale, Sentenza n. 7333/2023 del 21/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di riesame che confermava la custodia cautelare in carcere per il reato di cui all'art. 416-bis c.p. (capo 11 dell'incolpazione provvisoria). Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione (richiamando artt. 125, co.3 e 273 c.p.p. e art. 416-bis c.p.), sostenendo l'assenza di un grave quadro indiziario relativo alla sua partecipazione al clan "Nardo": le dichiarazioni dei collaboratori sarebbero generiche, contraddittorie e prive di riscontri; mancava prova di un inserimento stabile e di un ruolo effettivo; la mera vicinanza a un soggetto mafioso (il "Guercio") e il monitoraggio GPS non giustificherebbero la misura; infine si lamentava motivazione suggestiva e il mancato esame delle specifiche censure difensive.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità, aspecificità e manifesta infondatezza delle censure. La Corte ha richiamato i principi secondo cui la Cassazione non può riesaminare i fatti valutati dai giudici di merito né sostituirsi a questi nella scelta e valutazione delle fonti di prova, purché la motivazione sia razionale e non manifestamente illogica. Ha confermato che, nella fase cautelare, è sufficiente la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza (non la prova piena) e che i giudici di merito hanno correttamente valutato la credibilità e l'attendibilità dei collaboratori di giustizia (Ruggeri, Gattuso, Scandurra), la convergenza delle loro dichiarazioni, le intercettazioni e i servizi di osservazione che hanno evidenziato contatti del ricorrente con esponenti del clan Nardo, la partecipazione a riunioni e condotte riconducibili alla vita associativa mafiosa. La Corte ha ritenuto coerente e non illogica l'identificazione del "Saretto" con il ricorrente e l'uso probatorio delle intercettazioni. Conseguentemente: il ricorso è inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende; disposta la trasmissione della sentenza al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 416-bis c.p.
Norma che definisce l'associazione di tipo mafioso; la Corte ha ritenuto che dagli elementi indiziari (dichiarazioni di collaboratori, intercettazioni, servizi di osservazione) emergesse una piattaforma indiziaria idonea a sostenere la contestazione in sede cautelare.
art. 273 c.p.p.
comma 1-bis (richiamo ai commi 3 e 4 dell'art.192 c.p.p.)
Nella fase cautelare il richiamo ai soli commi 3 e 4 dell'art.192 implica che non si richiede la precisione e concordanza degli indizi prevista dal comma 2 per il giudizio di merito; è sufficiente la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza.
art. 192 c.p.p.
Il comma 2 (precisione e concordanza degli indizi) si applica al giudizio di merito e non alla fase cautelare; i commi 3 e 4 regolano l'analisi dell'attendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori, cui il giudice di merito deve attenersi per valutare i contributi conoscitivi e i riscontri.
art. 125 c.p.p.
Richiamato dalla difesa come presunta violazione relativa alla motivazione; la Corte tuttavia ha ritenuto la motivazione dei giudici di merito adeguata e non manifestamente illogica, quindi non violativa dell'art.125 c.p.p.
art. 616 c.p.p.
Norma che regola la condanna alle spese nel procedimento di cassazione; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
art. 94 disp. att. c.p.p.
comma 1-ter e comma 1-bis
Disposizioni pratiche relative agli effetti della decisione sul regime detentivo del ricorrente e all'obbligo di comunicazione al direttore dell'istituto penitenziario quando la decisione non comporti la remissione in libertà.
Massime di principio
- In sede di Cassazione non è consentito rivedere liberamente la valutazione di merito sui fatti e sulle prove: sono ammissibili censure di legittimità solo per violazione di norme o per manifesta illogicità della motivazione.
- Per l'applicazione della custodia cautelare è sufficiente la sussistenza di "gravi indizi di colpevolezza", non la prova piena del reato; pertanto in questa fase i giudici possono fondare la misura su una piattaforma indiziaria articolata e convergente.
- Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, se valutate credibili e intrinsecamente attendibili e se presentano riscontri o convergenze sostanziali, possono costituire elemento decisivo nella formazione del quadro indiziario.
- Le intercettazioni, anche quando contengano riferimenti ricorrenti o criptici, rientrano nella valutazione di fatto del giudice di merito: la loro interpretazione è sindacabile in Cassazione solo per manifesta illogicità o contraddittorietà.
- La mera vicinanza o conoscenza di un soggetto mafioso non è di per sé sufficiente a giustificare la misura cautelare; occorre che emergano condotte concrete, ripetute o partecipative (riunioni, scambi operativi, ruoli nelle dinamiche associative) che integrino il quadro indiziario.
- Per impugnare con successo una misura cautelare in Cassazione la difesa deve sollevare censure specifiche di diritto o dimostrare che la motivazione è manifestamente illogica, fornendo, se possibile, elementi concreti che confutino i riscontri indicati dal giudice di merito.
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