Cassazione Civile, Ordinanza n. 12365/2024 del 07/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (eredi)
La controversia
La controversia trae origine da un lungo contenzioso sull'indennizzo dovuto per l'esproprio, avvenuto in epoca postbellica da parte dell'ex Jugoslavia, di un compendio denominato "Dominio di Ilok", già nazionalizzato nello Stato estero e successivamente indennizzato dallo Stato italiano in base a leggi speciali. Gli attori originari avevano chiesto un maggiore indennizzo rispetto a quanto già ricevuto; in primo grado era stata disposta una rideterminazione del valore del bene e la condanna del Ministero al pagamento della differenza, con applicazione di rivalutazione e interessi secondo criteri poi ritenuti errati in cassazione. La Cassazione del 2004 aveva rigettato il ricorso principale della famiglia e accolto il ricorso incidentale del Ministero, cassando con rinvio la sentenza d'appello nella parte in cui aveva riconosciuto rivalutazione e interessi secondo criteri propri dei debiti di valore, pur avendo qualificato il debito come di valuta. Nessuna parte aveva riassunto il giudizio di rinvio nei termini di legge. Successivamente il Ministero ha promosso un giudizio ex art. 389 c.p.c. davanti alla Corte d'appello per ottenere la restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza cassata. I convenuti hanno contestato: la possibilità per la Corte d'appello di non esaminare eccezioni e domande riconvenzionali volte a far valere un preteso giudicato interno su alcuni capi della sentenza d'appello del 2001; la qualificazione del giudizio come mero giudizio di restituzione e non come giudizio di rinvio; e, in via incidentale, la mancata limitazione della condanna restitutoria nei confronti di una parte che aveva accettato l'eredità con beneficio d'inventario. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati il primo motivo del ricorso principale e i primi quattro motivi del ricorso incidentale: ha affermato che il giudizio ex art. 389 c.p.c. ha oggetto limitato alla restituzione/riduzione in pristino e alle sole domande conseguenti alla sentenza di cassazione, non già alle domande che avrebbero dovuto essere trattate nel giudizio di rinvio; ha ribadito che, per mancata riassunzione nel termine, il giudizio di rinvio si estingue integralmente con caducazione delle sentenze emesse, salvo il principio di diritto della Cassazione; ha dunque escluso che potesse operare un preteso giudicato interno sulla sentenza d'appello cassata. È stato invece accolto il quinto motivo del ricorso incidentale, perché la Corte d'appello, pur dando atto della qualità di erede beneficiata di una parte, non aveva limitato la condanna restitutoria intra vires, come richiesto.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo del ricorso principale, dichiarando assorbito il secondo; ha rigettato i primi quattro motivi del ricorso incidentale, ma ha accolto il quinto motivo. Ne è derivata la cassazione parziale della sentenza impugnata limitatamente alla posizione della ricorrente incidentale che aveva accettato l'eredità con beneficio d'inventario, con rinvio alla Corte d'appello di Roma per un nuovo esame sul punto e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Sul resto, è stato confermato che il giudizio ex art. 389 c.p.c. restava confinato alla domanda restitutoria del Ministero e che non potevano essere esaminate domande riconvenzionali o questioni di giudicato riservate al giudizio di rinvio, ormai estinto per mancata riassunzione.
Norme richiamate
art. 389 c.p.c.
Il giudizio di restituzione/riduzione in pristino ha oggetto limitato alle domande di restituzione e alle altre domande conseguenti alla sentenza di cassazione, non alle questioni che avrebbero dovuto essere trattate nel giudizio di rinvio.
art. 392 c.p.c.
La riassunzione del giudizio di rinvio deve avvenire nel termine di legge; il mancato rispetto del termine comporta l'estinzione del giudizio di rinvio.
art. 393 c.p.c.
La mancata riassunzione del giudizio di rinvio determina l'estinzione dell'intero processo, con caducazione delle sentenze emesse nel corso dello stesso, salvo il principio di diritto della Cassazione e i capi già passati in giudicato.
art. 336 c.p.c.
È il parametro richiamato per delimitare le domande conseguenti alla sentenza di cassazione richiamabili nel giudizio ex art. 389 c.p.c.
art. 44 c.p.c.
La rimessione per competenza operata dal Tribunale non imponeva di qualificare il giudizio come giudizio di rinvio né di sollevare regolamento di competenza d'ufficio sul punto della domanda riconvenzionale.
art. 45 c.p.c.
Non era necessario il regolamento di competenza d'ufficio poiché la Corte d'appello era già funzionalmente competente a decidere la domanda restitutoria ex art. 389 c.p.c.
art. 112 c.p.c.
La sentenza è stata censurata solo nella parte in cui ha omesso di pronunciarsi sulla limitazione intra vires della condanna nei confronti dell'erede beneficiata.
art. 360 n. 4 c.p.c.
È il parametro processuale invocato per le nullità della sentenza per omessa pronuncia e per violazioni del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 360 n. 3 c.p.c.
È il parametro usato per denunciare violazioni di legge relative alla portata degli artt. 389, 392, 393, 394 c.p.c. e dell'art. 2909 c.c.
art. 2909 c.c.
Richiamato per sostenere la tesi del giudicato interno su alcuni capi della sentenza d'appello, tesi ritenuta non rilevante nel giudizio ex art. 389 c.p.c. a causa dell'estinzione del giudizio di rinvio.
art. 2033 c.c.
Richiamato in relazione alla domanda restitutoria conseguente alla caducazione del titolo giudiziale.
art. 1224 c.c.
Richiamato dai convenuti per sostenere il diritto al maggior danno da ritardo, ma la domanda è stata ritenuta estranea al giudizio ex art. 389 c.p.c.
art. 490 c.c.
L'erede che abbia accettato con beneficio d'inventario risponde dei debiti ereditari e delle restituzioni nei limiti del valore dei beni relitti; la condanna deve essere pronunciata intra vires.
art. 307, comma 4, c.p.c.
L'eccezione di estinzione ha rilievo nel processo in cui l'inattività si è verificata; fuori da quel processo non è necessario che sia previamente eccepita dalla parte.
Massime di principio
- Il giudizio promosso ex art. 389 c.p.c. ha una funzione esclusivamente restitutoria o ripristinatoria e non può essere trasformato in un surrogato del giudizio di rinvio per decidere domande di merito diverse da quelle conseguenti alla cassazione.
- L'espressione "ogni altra conseguente alla sentenza di cassazione" comprende solo le domande che derivano immediatamente dagli effetti caducatori della decisione di legittimità, non le pretese che avrebbero dovuto essere fatte valere nel giudizio di rinvio.
- La mancata riassunzione del giudizio di rinvio nel termine di legge determina l'estinzione dell'intero processo, con caducazione delle sentenze emesse nei gradi precedenti, salvo la sopravvivenza del principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione e dei capi già coperti da giudicato.
- Nel giudizio di restituzione ex art. 389 c.p.c. il giudice deve accertare il venir meno del titolo giustificativo delle somme pagate e l'oggetto della restituzione, ma non può riesaminare domande di maggior credito o questioni di merito riservate al giudizio di rinvio estinto.
- Quando la condanna restitutoria riguarda un erede che abbia accettato con beneficio d'inventario, il giudice deve limitare espressamente la condanna ai limiti dell'attivo ereditario pervenuto, se la relativa circostanza risulta dedotta e rilevante.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 7 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 12286/2024 del 07/05/2024
- ordinanza_civile · 7 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 12287/2024 del 07/05/2024
- ordinanza_civile · 7 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 12288/2024 del 07/05/2024
- ordinanza_civile · 7 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 12290/2024 del 07/05/2024
- ordinanza_civile · 7 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 12291/2024 del 07/05/2024
- ordinanza_civile · 7 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 12292/2024 del 07/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →