Sentenza n. 6553/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria n. 610/2025, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Liguria n. 610/2025, che aveva respinto il ricorso contro l’annullamento d’ufficio della patente italiana ottenuta mediante conversione della patente filippina
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato il provvedimento del 28 ottobre 2024 con cui il Ministero aveva annullato d’ufficio, ai sensi dell’art. 21-nonies della l. n. 241/1990, la patente italiana ottenuta mediante conversione di una patente filippina. L’Amministrazione aveva ritenuto la patente filippina non convertibile perché non conforme al modello previsto dagli allegati tecnici dell’Accordo bilaterale Italia-Filippine del 28 luglio 2006 e priva della dicitura “non professional”. In appello sono stati dedotti: erronea interpretazione dell’art. 6 dell’Accordo e delle tabelle tecniche di equipollenza; natura meramente esemplificativa degli specimen e irrilevanza delle modifiche grafiche del modello; violazione dell’art. 21-nonies per assenza di un interesse pubblico concreto, attuale e prevalente, difetto di istruttoria, sviamento e violazione della proporzionalità; violazione degli artt. 10 e 117, comma 1, Cost. e degli obblighi internazionali; nonché responsabilità processuale del Ministero. L’appellante ha inoltre chiesto, per la prima volta in appello, di sollevare questione di legittimità costituzionale dell’Accordo e della legge di ratifica per violazione degli artt. 3 e 97 Cost., sostenendo che l’esclusione della patente “professional”, conseguita dopo esami più rigorosi, sarebbe irragionevolmente discriminatoria.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. La questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta irrilevante perché proposta per la prima volta in appello, in violazione del divieto di nova previsto dall’art. 104, comma 1, c.p.a.; il Collegio l’ha comunque reputata infondata, poiché l’art. 136 del Codice della strada subordina la conversione delle patenti extra-UE alle specifiche intese bilaterali. Nel merito, l’art. 6 dell’Accordo Italia-Filippine è stato interpretato nel senso che gli allegati tecnici, comprendenti le tabelle di equipollenza e gli specimen dei modelli di patente, costituiscono parte integrante dell’Accordo e individuano tassativamente i modelli convertibili. Sono quindi convertibili soltanto i modelli conformi a quelli indicati come “non professionali”; i modelli successivi o difformi non possono essere convertiti finché gli allegati tecnici non siano modificati mediante le procedure previste dall’Accordo. La validità, autenticità e il conseguimento mediante esami della patente filippina “professional” non sono stati ritenuti decisivi, perché la controversia riguarda non la validità del titolo straniero, ma la sussistenza dei presupposti per la sua conversione in Italia. È stata esclusa la violazione dell’art. 21-nonies: l’interesse pubblico all’annullamento è stato ritenuto sussistente in re ipsa, in ragione dell’esigenza di garantire che la patente italiana sia rilasciata solo a chi possieda un titolo riconosciuto come equipollente, anche in relazione alla sicurezza stradale. Sono stati altresì esclusi difetto di istruttoria e di motivazione, poiché il provvedimento indicava la difformità del modello e l’assenza della dicitura “non professional”, dando conto dell’esame dell’Accordo, degli allegati e della documentazione acquisita, oltre ad assicurare la partecipazione dell’interessato. Non è stato ravvisato un affidamento tutelabile, considerato il breve intervallo tra il rilascio della patente italiana e l’avvio dell’autotutela a seguito del controllo successivo. Le doglianze sul diritto dei trattati e sulla condotta processuale del Ministero sono state respinte o ritenute infondate. Nulla è stato disposto sulle spese del grado, poiché il Ministero non si è costituito.
Norme richiamate
art. 136 Codice della strada
Fermo restando quanto previsto da accordi internazionali, il titolare di patente di guida in corso di validità, rilasciata da uno Stato non appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo, che abbia acquisito residenza anagrafica in Italia, può richiedere, la conversione della patente posseduta in patente di guida italiana senza sostenere l’esame di idoneità di cui all’articolo 121, se consentito in specifiche intese bilaterali, a condizioni di reciprocità.
La conversione di una patente extra-UE non costituisce un diritto generale, ma è ammessa soltanto nei limiti e alle condizioni stabiliti da specifiche intese bilaterali.
art. 6 Accordo bilaterale Italia-Filippine del 28 luglio 2006
L’equipollenza delle categorie delle patenti di guida delle Parti Contraenti viene stabilita sulla base delle tabelle tecniche di equipollenza allegate al presente Accordo, del quale sono parte integrante. Le suddette tabelle, insieme alla lista degli specimen delle patenti di guida costituiscono l’allegato tecnico che le Parti Contraenti hanno facoltà di modificare mediante scambio di Note Verbali. Ai fini del presente Accordo, vengono rilasciate per conversione solo le categorie A, B e B speciale della patente di guida italiana e Restrizioni 1, non professionale, 2 non professionale e 4 non professionale della patente di guida filippina.
Le tabelle di equipollenza e gli specimen costituiscono parte integrante dell’Accordo e delimitano i modelli di patente filippina convertibili; sono escluse le patenti non conformi ai modelli “non professionali” indicati negli allegati tecnici.
art. 21-nonies l. 241/1990
L’annullamento d’ufficio della patente italiana ottenuta mediante conversione è legittimo quando emerga che il titolo straniero non possiede i requisiti convenzionali di convertibilità; nel caso deciso, l’interesse pubblico è stato ritenuto sussistente in ragione della tutela della sicurezza stradale e della necessità di rilasciare titoli di guida solo a soggetti muniti di patente riconosciuta equipollente.
art. 104, comma 1, c.p.a.
Nel giudizio amministrativo d’appello non possono essere introdotte nuove censure o questioni non ritualmente prospettate in primo grado; per tale ragione la questione di legittimità costituzionale dedotta per la prima volta in appello è stata dichiarata irrilevante.
art. 3 Cost.
La censura di violazione del principio di uguaglianza, proposta con riguardo all’esclusione delle patenti filippine “professional”, non è stata esaminata nel merito per novità ed è stata comunque ritenuta infondata alla luce della disciplina legislativa e convenzionale della conversione.
art. 117, comma 1, Cost.
Non è stata ravvisata alcuna violazione degli obblighi internazionali, poiché l’Amministrazione ha applicato l’Accordo bilaterale secondo il suo tenore letterale.
Massime di principio
- La conversione in Italia di una patente rilasciata da uno Stato non appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo è ammessa soltanto se prevista e disciplinata da una specifica intesa bilaterale, alle condizioni stabilite dall’intesa stessa; non sussiste un diritto generale alla conversione fondato sulla sola validità della patente straniera.
- Quando un accordo bilaterale stabilisce che le tabelle di equipollenza e gli specimen dei modelli di patente costituiscono parte integrante dell’accordo, la conformità della patente straniera ai modelli indicati negli allegati tecnici costituisce presupposto della convertibilità. I modelli successivi o graficamente difformi non sono convertibili finché gli allegati non siano modificati secondo le procedure previste dall’accordo.
- La validità, autenticità e regolare conseguimento mediante esami della patente straniera non sono sufficienti a consentirne la conversione se il titolo non rientra nei modelli e nelle categorie riconosciuti dall’accordo bilaterale; validità del titolo straniero e convertibilità in Italia sono requisiti distinti.
- L’annullamento d’ufficio della patente italiana rilasciata in assenza dei presupposti convenzionali di conversione può essere giustificato dall’interesse pubblico alla tutela della sicurezza stradale e al rilascio di titoli di guida solo a soggetti muniti di patente riconosciuta come equipollente. Il breve tempo trascorso dal rilascio riduce l’affidamento tutelabile del destinatario.
- Nel giudizio amministrativo d’appello, una questione di legittimità costituzionale è irrilevante se fondata su vizi o profili di illegittimità non dedotti nel ricorso di primo grado, in quanto il divieto di nova delimita il thema decidendum anche ai fini del giudizio incidentale di costituzionalità.
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