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Sentenza

Sentenza del 22/01/2021 n. 438 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Accertamento - Avviso a comparire per il contraddittorio - Impugnazione - Inammissibilità - Art. 19 del d.lgs. 546/1992 - Novero - Esclusione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il giudice ha dichiarato il ricorso inammissibile: l'invito a comparire per il contraddittorio è un atto meramente informativo, finalizzato al tentativo di definire il rapporto tributario prima della notifica dell'avviso di accertamento, e non rientra nel novero degli atti impugnabili indicati dall'art. 19 del d.lgs. 546/1992. Pertanto non è ammessa impugnazione autonoma dell'avviso a comparire.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso avverso l'avviso a comparire per il contraddittorio, ritenendolo idoneo a produrre effetti pregiudizievoli o comunque impugnabile come atto dell'accertamento tributario.

Norme richiamate

  • d.lgs. 546/1992

    L'art. 19 disciplina gli atti impugnabili davanti al giudice tributario; il giudice interpreta la norma nel senso che l'invito a comparire per il contraddittorio non è incluso tra tali atti e quindi non è autonomamente impugnabile.

Massime di principio

  • L'avviso o invito a comparire per il contraddittorio è un atto informativo/preconciliante e, di norma, non è impugnabile autonomamente davanti al giudice tributario.
  • Per contestare l'accertamento è necessario attendere la notifica dell'atto formale impugnabile (es. avviso di accertamento) o di altro atto esecutivo indicato dall'art. 19 d.lgs. 546/1992.
  • Il contribuente dovrebbe utilizzare il contraddittorio per esporre le proprie ragioni, produrre documenti e richiedere la verbalizzazione degli elementi emersi, in modo da poterli poi riproporre in sede di impugnazione dell'eventuale successivo atto formale.
  • Se dall'invito a comparire emergono elementi che concretamente ledono posizioni soggettive o comportano obblighi immediati, va valutata la possibilità di impugnare l'atto successivo o di esperire rimedi alternativi; l'autonomia dell'impugnazione dell'invito resta però esclusa salvo profili particolari comprovabili.
  • È buona prassi conservare tutta la corrispondenza e ogni materiale scambiato prima e durante il contraddittorio per tutelare la difesa in vista di eventuali atti formali successivi.

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