Cassazione Civile, Ordinanza n. 20120/2024 del 22/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, accettata dalla controricorrente, e ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità, senza provvedere sulle spese perché oggetto di compensazione nella rinuncia accettata. Non è stata resa una decisione sul merito dei motivi di ricorso, né sulla questione di giurisdizione.
Esito
Favorevole al resistente (vettore aereo)
La controversia
Il passeggero aveva proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del Tribunale che, in riforma della decisione di primo grado, aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice nazionale e lo aveva condannato alle spese. La controversia traeva origine dal ritardo nella partenza di un volo interno Venezia-Palermo. Il passeggero aveva chiesto euro 250 a titolo di compensazione pecuniaria ex Regolamento CE n. 261/2004 e il resto a titolo di risarcimento del danno ex Convenzione di Montreal. Il Tribunale aveva ritenuto inapplicabile la Convenzione di Montreal perché il volo era interno, ma aveva applicato il Regolamento CE n. 44/2001 sulla competenza giurisdizionale, valorizzando una clausola delle condizioni generali di trasporto che devolveva ogni controversia alla competenza esclusiva dei tribunali irlandesi. Con il ricorso il passeggero deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 1, par. 2, del Regolamento CE n. 889/2002, degli artt. 33-49 e 51 della Convenzione di Montreal e errato richiamo al Regolamento UE n. 1215/2012, sostenendo che la Convenzione di Montreal fosse applicabile anche ai trasporti aerei effettuati in un unico Stato membro e che, quindi, non potesse operare la soluzione adottata dal Tribunale sulla giurisdizione. La compagnia si costituiva con controricorso. Successivamente, tuttavia, il ricorrente dichiarava di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio per intervenuta definizione transattiva della controversia e rinunciava al ricorso; la rinuncia veniva accettata dalla controparte.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
richiamato come parametro del vizio denunciato per violazione e falsa applicazione di legge nei due motivi di ricorso
art. 1, par. 2, Regolamento CE n. 889/2002
invocato dal ricorrente per sostenere l'applicabilità della Convenzione di Montreal anche ai trasporti aerei effettuati in un unico Stato membro
artt. 33-49 e 51 Convenzione di Montreal
richiamati dal ricorrente a fondamento della domanda risarcitoria e della tesi sulla disciplina applicabile al trasporto aereo interno
art. 1 Convenzione di Montreal
richiamato dal Tribunale per escludere che un trasporto tra due punti dello stesso Stato senza scalo in un altro Stato costituisca trasporto internazionale
Regolamento CE n. 261/2004
richiamato come fonte della compensazione pecuniaria forfettizzata richiesta dal passeggero
art. 19 Convenzione di Montreal
richiamato come base del risarcimento del danno da ritardo del trasporto aereo
art. 22 Convenzione di Montreal
richiamato come ulteriore parametro della responsabilità del vettore per ritardo
Regolamento UE n. 44/2001
richiamato dal Tribunale come disciplina della competenza giurisdizionale civile e commerciale applicabile alla controversia
Regolamento UE n. 1215/2012
menzionato come testo sostitutivo del Regolamento n. 44/2001; il ricorrente lamentava un errato richiamo a tale fonte
art. 23, par. 1, Regolamento UE n. 44/2001
richiamato per affermare la validità della proroga di competenza in favore dei tribunali irlandesi mediante clausola scritta accettata online
artt. 15 e 16 Regolamento UE n. 44/2001
esclusi dal Tribunale perché relativi a contratti con specifiche caratteristiche diverse dal solo trasporto
artt. 1341 e 1342 c.c.
ritenuti non applicabili dal Tribunale per la preminenza del diritto comunitario sulle norme nazionali
art. 390 c.p.c.
richiamato nella rinuncia al ricorso da parte del ricorrente
art. 391 c.p.c.
richiamato nel provvedimento di estinzione conseguente alla rinuncia accettata
Massime di principio
- Quando le parti definiscono transattivamente la controversia in pendenza di ricorso per cassazione e il ricorrente rinuncia al processo con accettazione della controparte, il giudizio di legittimità si estingue senza decisione sul merito.
- La rinuncia al ricorso, se accettata dalla parte resistente e accompagnata da compensazione delle spese, impedisce alla Corte di pronunciarsi sulle questioni giuridiche sottoposte con i motivi di impugnazione.
- In presenza di una clausola di proroga della competenza inserita nelle condizioni generali di trasporto e accettata online, il giudice di merito aveva ritenuto operante la competenza esclusiva del foro pattizio, ma tale questione non è stata decisa in cassazione per sopravvenuta estinzione del giudizio.
- La qualificazione del trasporto come internazionale o interno, ai fini dell'applicabilità della Convenzione di Montreal e della disciplina sulla giurisdizione, può assumere rilievo decisivo nelle controversie da ritardo del volo; tuttavia tale profilo resta irrilevante ove il processo si estingua per rinuncia accettata.
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