Sentenza n. 194/2026 - Lecce, Sezione 2
per l’ottemperanza al decreto ingiuntivo n. 297/2024, emesso dal Tribunale civile di Brindisi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo n. 297/2024 del Tribunale civile di Brindisi, dichiarato definitivamente esecutivo
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa ha agito per l’ottemperanza al decreto ingiuntivo con cui il Tribunale civile di Brindisi aveva ingiunto al Comune il pagamento di euro 25.745,88, oltre interessi moratori e spese di lite. Ha dedotto che, nonostante la definitività del decreto e il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996, il Comune non aveva provveduto al pagamento. Il Comune si è costituito eccependo l’improcedibilità del ricorso, producendo la deliberazione consiliare con cui era stato avviato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243-bis d.lgs. 267/2000, ancora pendente presso la competente Sezione di controllo della Corte dei conti. La ricorrente ha inoltre chiesto la sospensione del giudizio.
La decisione
Il TAR ha riqualificato l’eccezione comunale di improcedibilità come eccezione di inammissibilità e ha dichiarato il ricorso inammissibile. L’art. 243-bis, comma 4, d.lgs. 267/2000 stabilisce che le procedure esecutive intraprese nei confronti dell’ente sono sospese dalla deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale fino all’approvazione o al diniego di approvazione del piano. Tale sospensione opera anche nel giudizio di ottemperanza, qualificato come strumento di esecuzione forzata. Poiché il ricorso era stato proposto dopo l’avvio della procedura di riequilibrio, difettava una condizione oggettiva dell’azione. Il Collegio ha escluso anche la possibilità di sospendere il giudizio, ritenendo che la causa di inammissibilità impedisse tale soluzione. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza proposta per ottenere l’esecuzione del decreto ingiuntivo.
art. 243-bis, comma 4, d.lgs. 267/2000
Le procedure esecutive intraprese nei confronti dell’ente sono sospese dalla data di deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui all’articolo 243-quater, commi 1 e 3.
La sospensione delle procedure esecutive opera anche nei giudizi di ottemperanza, in quanto strumenti di esecuzione forzata; quando il ricorso è proposto dopo l’avvio della procedura di riequilibrio, difetta una condizione oggettiva dell’azione.
art. 243-quater, commi 1 e 3, d.lgs. 267/2000
Individua il momento finale del periodo di sospensione previsto dall’art. 243-bis, comma 4, in relazione all’approvazione o al diniego di approvazione del piano di riequilibrio.
art. 14 d.l. 669/1996
Il decorso del termine di 120 giorni per l’esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni è stato dedotto dalla ricorrente, ma non è stato ritenuto idoneo a superare la sospensione derivante dalla procedura di riequilibrio finanziario.
Massime di principio
- La sospensione delle procedure esecutive prevista dall’art. 243-bis, comma 4, d.lgs. 267/2000 si applica anche al giudizio di ottemperanza promosso per l’esecuzione di un decreto ingiuntivo nei confronti di un ente locale.
- Quando il ricorso per ottemperanza è proposto dopo la deliberazione comunale di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e prima dell’approvazione o del diniego di approvazione del piano, difetta una condizione oggettiva dell’azione e il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
- Il decorso del termine previsto per l’adempimento spontaneo delle obbligazioni pecuniarie delle pubbliche amministrazioni non consente di eludere la sospensione delle procedure esecutive derivante dall’avvio della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale.
- In presenza di una causa di inammissibilità del ricorso per ottemperanza fondata sulla sospensione legale delle procedure esecutive, non è accoglibile la richiesta di sospensione del giudizio formulata dalla parte ricorrente.
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