Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 124/2026 - Brescia, Sezione 2

Giustizia amministrativa202400669

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di autoscuola e revoca dell’idoneità tecnica del titolare per le funzioni di insegnante di teoria e istruttore di guida

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (provincia)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La Provincia di Brescia aveva disposto la revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di autoscuola, nonché dell’idoneità tecnica del titolare, ritenendo venuto meno il requisito di buona condotta del rappresentante legale. Il ricorrente aveva dedotto eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione della situazione di fatto, illogicità, incongruenza, irragionevolezza, difetto di istruttoria e di motivazione e contraddittorietà manifesta, oltre alla violazione o falsa applicazione dell’art. 123 del d.lgs. 285/1992 e degli artt. 27, 41, 97 e 111 Cost. e dell’art. 6 CEDU. Dopo il precedente rigetto della domanda cautelare da parte del TAR, confermato dal Consiglio di Stato, il ricorrente ha chiesto una nuova sospensione della misura cautelare sulla base di elementi sopravvenuti, rappresentati dall’annullamento, da parte della Corte di Cassazione, dell’ordinanza del Tribunale del riesame relativa a un sequestro preventivo finalizzato alla confisca e dal successivo annullamento del sequestro da parte del Tribunale del riesame. Secondo il ricorrente, tali pronunce avrebbero indebolito il quadro indiziario posto a fondamento della revoca amministrativa.

La decisione

Il TAR ha respinto la nuova domanda cautelare. Ha riconosciuto che l’annullamento del sequestro preventivo costituisce un evento sopravvenuto, ma ha rilevato che la relativa decisione penale riguardava esclusivamente l’insussistenza della qualifica pubblicistica di incaricato di pubblico servizio della guardia giurata, ai sensi dell’art. 138 T.U.L.P.S., quale elemento della fattispecie incriminatrice contestata. Tale statuizione non incideva sulla configurazione della condotta materiale contestata al ricorrente, che costituiva invece l’elemento valutato autonomamente dalla Provincia ai fini della verifica del venir meno del requisito di moralità. Le sopravvenienze, pertanto, non erano idonee a compromettere la valenza degli elementi istruttori già ritenuti sufficienti nel procedimento amministrativo. Il Collegio ha inoltre ritenuto che la revoca fosse ancora coerente con l’interesse pubblico alla corretta formazione degli utenti della strada, qualificato come preminente servizio di interesse pubblico. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate per la particolarità della questione.

Norme richiamate

  • art. 123, comma 9, lett. a), d.lgs. 285/1992

    "revoca ... dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di autoscuola"

    La disposizione è stata posta a fondamento della revoca dell’autorizzazione per il venir meno del requisito di buona condotta.

  • art. 123, comma 9-bis, d.lgs. 285/1992

    La disposizione è stata indicata quale base normativa per la revoca dell’idoneità tecnica del titolare alle funzioni di insegnante di teoria e istruttore di guida.

  • art. 138 T.U.L.P.S.

    "incaricato di pubblico servizio"

    La qualificazione pubblicistica della guardia giurata è stata oggetto delle decisioni penali sopravvenute, ma il TAR ha ritenuto che il relativo accertamento non incidesse sulla condotta materiale valutata dall’amministrazione.

  • art. 240-bis c.p.

    "confisca allargata per sproporzione"

    La norma è richiamata in relazione al sequestro preventivo la cui caducazione è stata invocata dal ricorrente come elemento sopravvenuto.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare collegiale esaminata dal TAR.

Massime di principio

  • La caducazione, in sede penale, di una misura cautelare reale non priva automaticamente di efficacia gli elementi istruttori utilizzati dall’amministrazione per valutare il venir meno di un requisito di moralità, quando la decisione penale sopravvenuta riguardi un elemento giuridico della fattispecie incriminatrice distinto dalla condotta materiale valutata in sede amministrativa.
  • Nella verifica cautelare della legittimità della revoca dell’autorizzazione all’esercizio di un’attività di autoscuola, il giudice amministrativo può ritenere sufficienti elementi istruttori provenienti da un’indagine giudiziaria, purché l’amministrazione li abbia autonomamente e coerentemente valutati ai fini del requisito di buona condotta, senza subordinare la valutazione amministrativa all’esito definitivo del procedimento penale.
  • La revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di autoscuola può essere ritenuta coerente con l’interesse pubblico alla corretta formazione degli utenti della strada, considerato servizio di interesse pubblico preminente.

Come è indicizzato

MaterieMotorizzazione e veicoliLicenze e autorizzazioni di poliziaInvalidità del provvedimentoTutela cautelare
RamiTrasporti e circolazioneProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.